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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30047/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato perché il ricorrente non aveva indicato il codice fiscale italiano nella domanda, avendo indicato il codice fiscale rumeno e la propria residenza all'estero. Il ricorrente ha sostenuto che, ai sensi della giurisprudenza costituzionale (ordinanza n.144/2004), lo straniero non residente può validamente presentare l'istanza allegando il domicilio all'estero e i dati personali richiesti, senza essere obbligato ad avere un codice fiscale italiano.

La decisione

Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato l'art.79 DPR 115/2002 in combinato disposto con gli artt.6 e 4 del DPR 605/1973, concludendo che lo straniero non residente (anche UE) può, in luogo dell'indicazione del codice fiscale, fornire i dati previsti dall'art.4 (cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale) e indicare il domicilio o sede legale all'estero. Non sussiste un onere generale di munirsi del codice fiscale italiano prima di chiedere il patrocinio a spese dello Stato. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Presidente del Tribunale di Roma per nuovo esame.

Norme richiamate

  • DPR 30 maggio 2002, n.115 (art. 79)

    Stabilisce, a pena di inammissibilità, l'obbligo di indicazione del codice fiscale nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; interpretato insieme alle disposizioni del DPR 605/1973, non impedisce che il soggetto non residente sostituisca l'indicazione del codice fiscale con i dati richiesti dall'art.4 e con l'indicazione del domicilio all'estero.

  • DPR 29 settembre 1973, n.605 (art.6, comma secondo)

    "l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'art. 4 ... con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero"

    Per i soggetti non residenti il requisito del codice fiscale è assolto indicando i dati personali previsti dall'art.4 e il domicilio all'estero; quindi la mancanza di un codice fiscale italiano non determina automaticamente l'inammissibilità dell'istanza.

  • DPR 29 settembre 1973, n.605 (art.4, comma primo, lett. a)

    "cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale"

    Elenca i dati richiesti ai fini dell'attribuzione del codice fiscale; tali dati, se forniti insieme al domicilio all'estero, sono considerati idonei in luogo dell'indicazione del codice fiscale per i non residenti.

  • DPR 30 maggio 2002, n.115 (art.76)

    Impone l'obbligo di allegare all'istanza il reddito prodotto come risultante dall'ultima dichiarazione presentata nel paese di residenza; quindi il richiedente non residente deve comprovare la situazione reddituale estera.

  • Corte Costituzionale, ordinanza n.144 del 2004

    Ha ritenuto sufficiente, per lo straniero non residente (anche irregolare), l'indicazione del domicilio all'estero in luogo del codice fiscale. La pronuncia non richiede che l'istante provi l'impossibilità di richiedere un codice fiscale italiano per potersi avvalere della disciplina sostitutiva.

Massime di principio

  • Un soggetto straniero non residente (anche cittadino UE temporaneamente presente) può presentare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato senza un codice fiscale italiano, fornendo i dati personali previsti dall'art.4 del DPR 605/1973 e indicando il domicilio all'estero.
  • La mancanza del codice fiscale italiano non legittima automaticamente il rigetto dell'istanza se il richiedente allega i dati e la documentazione reddituale del paese di residenza (art.76 DPR 115/2002).
  • Le autorità devono applicare la regola sostitutiva prevista dal DPR 605/1973 e non possono pretendere, a priori, che il cittadino UE si sia già munito del codice fiscale italiano per accedere al patrocinio a spese dello Stato.
  • È consigliabile allegare prova documentale del domicilio all'estero e dell'ultima dichiarazione dei redditi estera; se possibile, indicare anche il codice fiscale estero per chiarezza.
  • Se un'istanza viene respinta per mancata indicazione del codice fiscale nonostante siano stati forniti i dati alternativi e la documentazione richiesta, è possibile impugnare il provvedimento: la giurisprudenza accoglie il ricorso quando ricorrano le condizioni sopra indicate.

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