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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8411/2022 del 11/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il detenuto Carmine Pagano lamentava di non essere stato autorizzato ad acquistare e detenere nella camera di pernottamento un lettore digitale di compact disc (CD) musicali; il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila aveva ritenuto che il divieto pregiudicasse il diritto al trattamento rieducativo e aveva accolto il reclamo. Il Ministero della Giustizia ha impugnato, sostenendo che la materia rientra nella discrezionalità e nella potestà organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria, richiamando disposizioni dell'ordinamento e della circolare dipartimentale che limitano l'uso di apparecchi tecnologici nei reparti, in particolare per i detenuti assoggettati al regime 41-bis, per esigenze di sicurezza e di ordine interno; ha inoltre censurato il Tribunale per avere svolto valutazioni di merito e per difetto di motivazione rispetto ai presupposti di legittimità dell'intervento giudiziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero della Giustizia, ha annullato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che, pur riconoscendo che l'ascolto di musica rientra nelle attività di trattamento, le limitazioni adottate per i reparti 41-bis possono essere legittime se dirette alla tutela dell'ordine e della sicurezza e se l'autorizzazione implicherebbe adempimenti tecnici e organizzativi non esigibili dall'Amministrazione; ha inoltre affermato che il contrassegno SIAE non esonera dai necessari controlli di sicurezza sui supporti e sui dispositivi. Il giudice di merito dovrà quindi verificare la ragionevolezza e l'esigibilità degli oneri richiesti all'Amministrazione prima di riconoscere il diritto all'uso dei CD e del lettore per finalità ricreative.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario

    Prevede limitazioni speciali al trattamento per impedire comunicazioni illecite e il mantenimento dei legami con l'organizzazione criminale; giustifica restrizioni sui dispositivi che possano agevolare flussi comunicativi illeciti e legittima valutazioni di sicurezza da parte dell'Amministrazione.

  • art. 40 regolamento esecutivo dell'Ordinamento penitenziario

    art. 40 reg. es. Ord. pen.

    Historicamente limita l'uso di lettori CD alle esigenze di lavoro e di studio previa autorizzazione del direttore d'istituto; la Corte ha ritenuto che non stabilisca un divieto assoluto dell'uso ricreativo, ma è norma rilevante nel bilanciamento operativo tra trattamento e sicurezza.

  • Circolare Dipartimentale, artt. 14 e 14.1

    artt. 14 e 14.1 della Circolare dipartimentale

    Per i reparti 41-bis la circolare consente l'uso solo di apparecchi forniti dall'Amministrazione (TV, radio), vieta personal computer e ammette lettori digitali solo per consultazione di materiale giudiziario o di studio per tempi strettamente necessari; costituisce un indirizzo organizzativo che rafforza la discrezionalità amministrativa in materia.

  • artt. 35-bis e 69 Ordinamento penitenziario

    artt. 35-bis, 69 Ord. pen.

    Norme richiamate dall'Amministrazione a sostegno della propria potestà organizzativa e regolatoria; la Corte ha riconosciuto la rilevanza di tali poteri amministrativi ma ha anche precisato che il giudice può sindacare la ragionevolezza delle scelte se (e nella misura in cui) esse ledano diritti trattamentali senza adeguata giustificazione.

  • Contrassegno SIAE (diritti d'autore)

    Il rilascio del contrassegno assicura il rispetto della normativa sul diritto d'autore, ma non garantisce la sicurezza del contenuto digitale; non sostituisce i necessari controlli di sicurezza sui supporti e sui dispositivi introdotti in istituto.

Massime di principio

  • Il diritto del detenuto a partecipare ad attività ricreative (es. ascolto di musica) è rilevante ma non assoluto: deve essere bilanciato con le esigenze di ordine e sicurezza, specialmente nel regime 41-bis.
  • L'Amministrazione penitenziaria dispone di ampia discrezionalità organizzativa per vietare o regolamentare l'introduzione e l'uso di dispositivi tecnologici nei reparti speciali; tale discrezionalità è legittima se fondata su ragioni di sicurezza e su valutazioni sulla sostenibilità degli oneri organizzativi.
  • Il giudice può sindacare le scelte amministrative, ma non deve sostituirsi all'Amministrazione nelle valutazioni tecniche: il controllo giurisdizionale si concentra sulla proporzionalità, sulla ragionevolezza e sull'esigibilità degli adempimenti richiesti all'Amministrazione.
  • Marcature formali o titoli di diritto d'autore (es. contrassegno SIAE) non esonerano dall'effettuare controlli di sicurezza sui supporti digitali e sui dispositivi; tali controlli sono rilevanti nei reparti con esigenze di massima sicurezza.
  • In caso di diniego dell'autorizzazione per motivi organizzativi o di sicurezza, la documentazione che attesti i rischi concreti o gli oneri non esigibili facilita la legittimazione della scelta amministrativa; in mancanza di prove concrete il Tribunale potrebbe riconoscere il diritto del detenuto.

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