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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45197/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 01/07/2024 che lo condannava a mesi sei di arresto per inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (art.75, comma 1, d.lgs. 159/2011), per essersi allontanato dall'abitazione tra le 21:00 e le 7:00 in più occasioni tra il 4 e il 26 dicembre 2019. Il ricorrente contestava la valutazione della recidiva e la quantificazione della pena, sostenendo che, considerata l'applicazione dell'art.99, comma 4 cod. pen., la pena sarebbe dovuta risultare in mesi quattro e giorni quindici di arresto.

La decisione

Il ricorso è rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Trapani avesse commesso errori: aveva erroneamente riconosciuto la circostanza aggravante della recidiva (inapplicabile alla contravvenzione) e aveva indicato un aumento incoerente della pena. La Corte d'appello ha escluso la recidiva e ha confermato la pena di mesi sei di arresto come pena base corretta antecedente all'erronea applicazione della recidiva, senza aggravare il ricorrente. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art.75, comma 1

    Disciplina l'inosservanza degli obblighi connessi alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale; la violazione delle prescrizioni imposte costituisce fattispecie sanzionabile penalmente.

  • codice penale, art.99, quarto comma

    Prevede gli effetti della recidiva come circostanza aggravante; nel caso esaminato la Corte ha ritenuto tale circostanza non applicabile alla fattispecie contravvenzionale oggetto del giudizio.

  • codice penale, art.133

    Stabilisce le regole per la determinazione della pena nel suo ammontare entro i limiti edittali e per l'applicazione delle circostanze; la sentenza richiama l'obbligo di calcolo corretto delle maggiorazioni e diminuzioni della pena.

  • codice di procedura penale, art.616

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La recidiva prevista dall'art.99 cod. pen. non è automaticamente applicabile alle contravvenzioni; il giudice deve verificare la compatibilità normativa prima di considerarla aggravante.
  • Se il giudice di primo grado applica erroneamente un'aggravante e compie anche errori nel calcolo dell'aumento, la Corte d'appello può rimuovere l'aggravante e ricostruire la pena base senza aumentare il trattamento sanzionatorio a danno dell'imputato.
  • La determinazione finale della pena deve rispettare le percentuali di aumento o diminuzione previste dalla legge e le regole dell'art.133 cod. pen.; errori aritmetici o di applicazione delle percentuali legittimano la revisione in appello.
  • Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente, salvo diverse decisioni del giudice (art.616 c.p.p.).
  • In presenza di condotte reiterate il giudice di merito può giustificare l'allontanamento dal minimo edittale, ma deve motivare chiaramente la scelta in relazione alla gravità e continuità delle violazioni.

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