Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 453/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento a) del provvedimento del Comune di Aci Bonaccorsi n. 14028 del 26 giugno 2025, con cui è stata disposta la voltura dell’autorizzazione rilasciata in data 21 novembre 2022 per un impianto pubblicitario mono-facciale metri 6 x 3 nella Via Garibaldi, angolo Via G. Marconi, fissando la scadenza del titolo al 21 novembre 2025 e negando il suo rinnovo; b) ove occorra, della delibera consiliare n. 41 del 29 novembre 2023 di modifica del Piano generale degli impianti pubblicitari; c) del Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera n. 18 del 12 luglio 2013, nella parte incisa dalle modifiche; d) la delibera consiliare n. 32 del 10 ottobre 2023.

Giustizia amministrativa202502004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di voltura dell'autorizzazione per un impianto pubblicitario, con fissazione della scadenza al 21 novembre 2025 e diniego anticipato del rinnovo, nonché gli atti di pianificazione e le delibere comunali presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato il diniego anticipato del rinnovo dell'autorizzazione per un impianto pubblicitario monofacciale di metri 6 x 3, deducendo l'illegittimità derivata delle modifiche al Piano generale degli impianti pubblicitari e delle delibere comunali che avevano introdotto, sull'intero territorio comunale, il divieto di nuove installazioni di tale formato. Ha sostenuto che la disciplina primaria e regolamentare consente limiti dimensionali e localizzativi, ma non un divieto generalizzato, e che eventuali restrizioni avrebbero dovuto essere calibrate sulle singole zone, sulle esigenze di sicurezza della circolazione e sul decoro, previa adeguata istruttoria tecnica. Sono stati dedotti difetto e genericità della motivazione, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, illogicità della scelta e sproporzionata incidenza sulla libertà di iniziativa economica. Il Comune ha sostenuto che il divieto riguardava soltanto il formato ritenuto particolarmente impattante e perseguiva finalità di tutela del territorio e del decoro urbano, nell'esercizio del potere di pianificazione e regolamentazione comunale.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto lesivo il provvedimento di voltura nella parte in cui negava anticipatamente il rinnovo, ma ha escluso il difetto di motivazione della delibera consiliare n. 41/2023, qualificando la modifica del Piano generale degli impianti pubblicitari come atto generale, per il quale non opera ordinariamente l'obbligo di motivazione; la società, inoltre, non era proprietaria né titolare di altro diritto sull'area pubblica interessata, ma disponeva dell'area soltanto in forza dell'autorizzazione amministrativa. Il provvedimento di voltura è stato ritenuto adeguatamente motivato per relationem mediante il rinvio alla delibera. Il Collegio ha chiarito che il Comune può pianificare gli impianti pubblicitari per finalità di sicurezza della circolazione, tutela paesaggistica e ambientale e decoro urbano, ma nel rispetto di ragionevolezza, proporzionalità e adeguata istruttoria, soprattutto quando incida sulla libertà di iniziativa economica. Nel caso concreto, il divieto del formato 6 x 3 non è stato considerato generalizzato, poiché non impediva l'attività pubblicitaria mediante impianti di formato diverso, e la tutela del decoro urbano è stata ritenuta un interesse pubblico concreto e comprensibile, non una nozione meramente astratta. È stata inoltre esclusa l'illogicità derivante dalla pretesa ammissibilità di impianti più grandi, poiché le norme tecniche non contemplavano tali impianti, salvo deroghe riferite a murales e coperture di ponteggi, giustificate dalla loro particolare funzione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, l. 241/1990

    la motivazione "non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale"

    L'obbligo di motivazione non opera ordinariamente per gli atti normativi e generali, salvo che l'atto assuma una connotazione sostanzialmente provvedimentale incidendo direttamente e concretamente su posizioni giuridiche qualificate.

  • art. 23 d.lgs. 285/1992

    ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione

    La collocazione degli impianti pubblicitari è soggetta a valutazione dell'impatto sulla sicurezza della circolazione e sull'attenzione degli utenti della strada.

  • art. 153 d.lgs. 42/2004

    La disposizione è richiamata quale base di una disciplina speciale per le autorizzazioni relative a impianti collocati lungo strade site nell'ambito o in prossimità di beni tutelati.

  • art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Generale degli Impianti

    La disposizione individua il formato massimo ammissibile degli impianti in metri 6 x 3, escludendo la possibilità di impianti ordinari di dimensioni maggiori.

  • art. 4, quarto comma, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Generale degli Impianti

    La deroga alla superficie complessiva superiore a 18 metri quadrati riguarda mezzi pittorici e coperture di impalcature o ponteggi, in ragione della loro particolare natura e funzione.

Massime di principio

  • La pianificazione comunale degli impianti pubblicitari costituisce attività di programmazione territoriale volta a contemperare l'iniziativa economica privata con la sicurezza della circolazione, la tutela del paesaggio e dell'ambiente e il decoro urbano.
  • Il Comune può vietare sull'intero territorio l'installazione di uno specifico formato di impianto pubblicitario ritenuto particolarmente impattante, senza che ciò integri necessariamente un divieto generalizzato, quando resti possibile esercitare l'attività mediante impianti di formato diverso.
  • Il potere comunale di pianificazione e regolamentazione degli impianti pubblicitari deve essere esercitato nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza dell'istruttoria e della motivazione, soprattutto se incide sulla libertà di iniziativa economica.
  • Il decoro urbano può costituire un interesse pubblico concreto idoneo a giustificare limitazioni agli impianti pubblicitari; il suo richiamo non è di per sé generico o indeterminato quando, nel contesto territoriale considerato, sia comprensibile l'impatto estetico e paesaggistico degli impianti di determinate dimensioni.
  • L'obbligo di motivazione non si applica ordinariamente agli atti generali e normativi; l'eccezione opera quando l'atto incide direttamente e concretamente su una posizione giuridica qualificata. Il titolare di una mera autorizzazione amministrativa, privo di proprietà o di altro titolo sull'area interessata, non si trova nella stessa posizione qualificata del proprietario inciso nelle facoltà edificatorie.
  • Un provvedimento individuale può essere motivato per relationem mediante il rinvio a un atto generale presupposto, se quest'ultimo consente di comprendere le ragioni della decisione.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.