Sentenza del 04/11/2015 n. 5746 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi erariali indiretti Registro - Decreto ingiuntivo - Interessi addebitati - Natura moratoria - Esclusione - Natura corrispettiva convenzionale - Rileva - Capitale congiuntamente richiesto - Unicum senza distinzioni - Rileva - Regime fiscale applicabile - Capitale richiesto - Avvenuto assoggettamento IVA - Interessi richiesti - Imposta proporzionale - Illegittimità pretesa - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria relativa all'imposta proporzionale di registro sugli interessi è stata ritenuta illegittima e, conseguentemente, esclusa. Gli interessi, avendo natura corrispettiva e non moratoria, devono essere trattati fiscalmente come il capitale cui si riferiscono; se il capitale è soggetto a IVA, non è dovuta l'imposta proporzionale di registro sugli interessi richiesti con esso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro agli interessi richiesti congiuntamente al capitale mediante decreto ingiuntivo. Il giudice ha escluso che tali interessi avessero natura moratoria, ritenendoli invece interessi corrispettivi previsti convenzionalmente. Poiché capitale e interessi erano stati richiesti unitariamente e il capitale era già stato assoggettato a IVA, gli interessi dovevano seguire il medesimo regime fiscale, in applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, Parte I, Nota II, art. 8
La disciplina dell'imposta di registro applicabile ai decreti ingiuntivi deve essere coordinata con il principio di alternatività IVA-Registro. Gli interessi corrispettivi richiesti insieme a un capitale già assoggettato a IVA seguono il regime fiscale del capitale e non sono autonomamente soggetti a imposta proporzionale di registro.
Massime di principio
- Per stabilire il trattamento fiscale degli interessi occorre individuarne la natura: gli interessi moratori possono seguire una disciplina diversa, mentre quelli corrispettivi convenzionali tendono a seguire il regime del capitale.
- Quando capitale e interessi sono richiesti unitariamente in un decreto ingiuntivo, l'operazione deve essere valutata come un complesso unico, senza distinguere automaticamente gli interessi ai fini dell'imposta di registro.
- Se il capitale è stato assoggettato a IVA, il principio di alternatività IVA-Registro normalmente impedisce l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro anche agli interessi corrispettivi collegati al capitale.
- La mera inclusione degli interessi in un decreto ingiuntivo non basta a renderli soggetti all'imposta proporzionale di registro: è necessario considerare la loro natura sostanziale e il regime fiscale dell'obbligazione principale.
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