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Sentenza

Sentenza n. 1404/2026 - Roma, Sezione 3

per l’annullamento, - della Disposizione Direttoriale prot. 3154/2024 del 17 luglio 2024 con la quale il Direttore dell’Area Risorse Umane dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” disponeva l’esclusione della ricorrente dal concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti per dirigente di II fascia a tempo indeterminato per le esigenze di Sapienza Università di Roma - Codice Concorso 2/DIRIGENTI-2024; - della Disposizione Direttoriale prot. 3161/2024 del 17 luglio 2024 con la quale il Direttore dell’Area Risorse Umane dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” disponeva l’approvazione degli atti del concorso pubblico per titoli ed esami da due posti per dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato per le esigenze di Sapienza Università di Roma - Codice Concorso 2/DIRIGENTI-2024; - per quanto di ragione della Disposizione Direttoriale n. 1770 del 10 aprile 2024 con la quale veniva indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Dirigente di II fascia, a tempo indeterminato, per le esigenze di Sapienza Università di Roma -codice concorso: 2/DIRIGENTI-2024); - per quanto di ragione della Disposizione della Direttrice Generale n. 2058 del 2 maggio 2024, con la quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto ai fini dell’accertamento dell’idoneità dei candidati; - dei verbali della Commissione giudicatrice nn. da 1 a 9; - del punteggio complessivo di 52,25 attribuito alla ricorrente, con particolare riferimento al punteggio di 2,25 relativo alla valutazione dei titoli; - nonché della graduatoria di merito redatta in data 9 luglio 2024 dalla Commissione giudicatrice del concorso succitato, nella parte in cui colloca al sesto posto la ricorrente; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202409403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per asserita modifica della configurazione standard dell'elaborato scritto, unitamente agli atti della procedura, alla graduatoria e al punteggio attribuito

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, collocata inizialmente al sesto posto con 52,25 punti e successivamente esclusa, ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle disposizioni del bando e dell'art. 11, comma 5, d.P.R. 487/1994, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e dei presupposti, illogicità, violazione della par condicio e del principio di proporzionalità. Ha sostenuto che l'uso dell'allineamento “giustificato” nell'elaborato non costituisse un segno di riconoscimento, fosse presente in numerosi altri compiti e dipendesse dal sistema informatico; ha inoltre denunciato l'incompetenza del Direttore dell'Area Risorse Umane, ritenendo che la valutazione dell'elaborato e l'eventuale esclusione per violazione delle prescrizioni relative allo svolgimento della prova spettassero alla Commissione esaminatrice. Con il secondo motivo ha contestato il punteggio attribuito ai titoli, lamentando sia la mancata valutazione degli anni di servizio eccedenti quelli utilizzati per l'ammissione e degli incarichi di responsabilità, sia la mancata attribuzione dei punti previsti per il dottorato di ricerca in pedagogia sperimentale, ritenuto dalla Commissione non attinente al profilo professionale. L'Università ha eccepito il difetto di interesse a ricorrere, sostenendo che anche una migliore collocazione non avrebbe consentito alla candidata di rientrare nei due posti messi a concorso.

La decisione

Il TAR ha anzitutto respinto l'eccezione di difetto di interesse, ritenendo concreto e attuale l'interesse della candidata alla riammissione e al miglioramento della posizione in graduatoria, anche in vista di eventuali scorrimenti, rinunce o utilizzazioni della graduatoria da parte di altre amministrazioni. Nel merito ha accolto il primo motivo sotto il profilo assorbente dell'incompetenza. Il bando attribuiva all'Amministrazione il potere di escludere i candidati per carenza dei requisiti di ammissione o per mancata, incompleta o non conforme presentazione della documentazione richiesta, ma non per profili emersi dalla valutazione delle prove. L'esclusione era stata invece disposta dal Direttore dell'Area Risorse Umane dopo l'analisi dell'elaborato e il riscontro della modifica della configurazione standard, prescrizione introdotta dalla Commissione nel verbale preliminare. La valutazione della violazione e le conseguenze sulla prova spettavano quindi alla Commissione esaminatrice, alla quale il Direttore si era illegittimamente sostituito. Il provvedimento di esclusione è stato annullato e la ricorrente è stata riammessa alla procedura. Il secondo motivo è stato accolto parzialmente: la Commissione avrebbe dovuto valutare, come titoli professionali, i periodi di servizio eccedenti i cinque anni utilizzati per il requisito di partecipazione, anche se non trascritti nella specifica sezione del modulo, poiché risultavano dalla domanda o dalle autocertificazioni. È stata invece ritenuta legittima la mancata attribuzione dei punti per il dottorato in pedagogia sperimentale, non essendo dimostrata l'attinenza con il profilo dirigenziale richiesto. È stato ordinato alla Commissione di rivalutare i titoli professionali nei termini indicati, con esclusione del dottorato. Le spese sono state compensate per la soccombenza parziale della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 3 del bando di concorso

    l’Amministrazione può disporre con provvedimento motivato ... l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione prescritti dal bando ovvero per la mancata o incompleta o non conforme presentazione della documentazione prevista

    Il potere generale di esclusione previsto dal bando è limitato alla carenza dei requisiti di ammissione o alla mancata, incompleta o non conforme presentazione della documentazione; non comprende la valutazione delle prove concorsuali.

  • art. 4 del bando di concorso

    l’Amministrazione può disporre con provvedimento motivato ... l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti specifici di ammissione prescritti

    La clausola conferma che l'esclusione amministrativa riguarda i requisiti di ammissione e non le violazioni delle prescrizioni relative allo svolgimento e alla valutazione della prova.

  • art. 7 del bando di concorso

    ai titoli sono riservati 15 punti ripartiti nel modo seguente: 1. Titoli professionali fino ad un massimo di punti 10 ... 2. Titoli culturali fino ad un massimo di punti 5

    I titoli professionali e culturali devono essere valutati secondo i criteri del bando; i periodi di servizio eccedenti quelli utilizzati come requisito di accesso possono concorrere alla formazione del punteggio, se risultano dagli atti presentati.

  • art. 11, comma 5, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    La norma è richiamata tra i parametri di legittimità della censura, ma la decisione è fondata principalmente sull'incompetenza dell'organo che ha disposto l'esclusione e sull'interpretazione del bando.

Massime di principio

  • Quando il bando attribuisce all'Amministrazione il potere di escludere i candidati per carenza dei requisiti di ammissione o per irregolarità della documentazione, tale potere non si estende alle valutazioni concernenti lo svolgimento o l'esito delle prove concorsuali, che spettano alla Commissione esaminatrice.
  • È viziato da incompetenza il provvedimento con cui un organo amministrativo, diverso dalla Commissione esaminatrice, dispone l'esclusione di un candidato dopo avere valutato l'elaborato e accertato la violazione di una prescrizione relativa alle modalità di svolgimento della prova.
  • Anche il solo miglioramento della posizione in una graduatoria concorsuale può radicare l'interesse concreto e attuale al ricorso, quando non sia possibile escludere in concreto eventuali scorrimenti, rinunce o ulteriori utilizzazioni della graduatoria.
  • La mancata riproduzione, nell'apposita sezione del modulo di domanda, di un titolo di servizio già indicato nella domanda o nelle autocertificazioni non consente di ometterne automaticamente la valutazione, quando il titolo sia effettivamente esistente, identificabile e verificabile attraverso la documentazione presentata.
  • Un titolo culturale previsto dal bando è valutabile soltanto se effettivamente attinente al profilo professionale richiesto; la Commissione può negare il relativo punteggio con motivazione non illogica e coerente con le competenze descritte nel bando.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiIncompetenzaLegittimazione e interesse a ricorrereSoccorso istruttorioDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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