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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21009/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riformato la condanna in bancarotta documentale semplice con riduzione della pena. Ha dedotto violazione dell'art. 163 cod. pen. sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare e motivare la concessione della sospensione condizionale della pena (già precedentemente concessa e poi revocata dal Tribunale di Udine) esaminando la personalità dell'imputato e la possibilità di reiterazione, e che l'omessa valutazione doveva comportare l'annullamento della revoca del beneficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo ritenendolo fondato in via assorbente. Ha rilevato che la difesa aveva chiesto la sospensione condizionale in sede di conclusioni in appello e che la Corte d'appello non ha motivato il diniego, omettendo di esaminare la richiesta nonostante la riqualificazione del reato e la sostanziale riduzione della pena avessero reso attuali i presupposti per il beneficio. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente al profilo relativo alla sospensione condizionale della pena e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame sul punto, lasciando impregiudicata l'autorità di cosa giudicata sul resto della decisione.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come violata; concerne la sospensione condizionale della pena ma nella sentenza è evocata come parametro posto a fondamento dell'impugnazione per omissione di valutazione da parte del giudice d'appello

  • art. 164 cod. pen.

    Attribuisce al giudice di merito la valutazione discrezionale sulla concessione della sospensione condizionale; la Corte ricorda che la concessione richiede prognosi favorevole sulla astensione da futuri reati

  • art. 133 cod. pen.

    Indica i criteri di determinazione della pena e i parametri da considerare anche nella prognosi di non recidiva; richiamato quale criterio per valutare la possibilità di concedere la sospensione condizionale

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice di appello il potere (anche d'ufficio) di applicare la sospensione condizionale; la Corte ne sottolinea il carattere discrezionale ma anche il dovere di vagliarne l'applicabilità quando ricorrano elementi di fatto che lo consentono, specie se richiesto dalle parti

  • art. 168 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa dal Tribunale di Udine; contestualizza il tema della revoca del beneficio

  • art. 624, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato per precisare l'efficacia della cosa giudicata della sentenza quanto all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio, salvo il riesame limitato della sola questione della sospensione condizionale

  • art. 20 bis cod. pen.

    Citato nella sentenza come riferimento alle sanzioni alternative alla pena detentiva e al principio di emenda che giustifica la finalità rieducativa dei benefici

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite n. 22533/2018 (Salerno)

    Principio richiamato: il giudice d'appello, ai sensi dell'art. 597 comma 5, ha il potere-dovere di valutare d'ufficio l'applicazione di benefici (incluse attenuanti) quando emergono elementi di fatto che ne consentono ragionevolmente l'esercizio, anche se non sollecitati in appello; tuttavia l'omissione non motivata non è di per sé motivo di cassazione salvo che la parte abbia effettivamente sollecitato il vaglio

Massime di principio

  • Se il difensore chiede in modo chiaro la concessione della sospensione condizionale in sede di conclusioni d'appello, la Corte d'appello deve esprimersi e motivare in ordine all'accoglimento o al rigetto; l'omissione può giustificare l'annullamento parziale e il rinvio
  • La Corte d'appello ha il potere, e in presenza di elementi nuovi o di una diversa valutazione dei fatti anche il dovere, di applicare d'ufficio benefici come la sospensione condizionale ex art. 597 comma 5 c.p.p., ma l'esercizio di tale potere resta materia di valutazione discrezionale che richiede adeguata motivazione
  • La riqualificazione del reato e/o la significativa riduzione della pena in sede di gravame possono rendere attuali i presupposti per benefici (es. sospensione condizionale); il giudice di merito deve verificare la prognosi favorevole ex art. 133 c.p.
  • La cosa giudicata riguarda l'affermazione di responsabilità e la determinazione della pena, ma vizi motivazionali limitati a profili specifici (come la mancata valutazione di un beneficio) possono portare a annullamento parziale con rinvio per nuovo esame
  • In casi analoghi, la parte che intende far valere il mancato esame di un beneficio dovrebbe sollecitarne esplicitamente l'applicazione in sede di appello per rafforzare la censura in caso di omissione motivazionale

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