Risoluzione n. 365 del 12/12/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, ai fini della detrazione del comma 345 della legge n. 296/2006, il limite massimo di 60.000 euro si applica per ciascun edificio individuato secondo la definizione del d.lgs. n. 192/2005, e non in base all’accatastamento. Nel caso Alfa S.p.A., il beneficio può quindi essere calcolato separatamente per i cinque edifici interessati.
Detrazione 55% per interventi di risparmio energetico su più edifici
Detrazione 55% per interventi su strutture opache e infissi
La risoluzione riguarda l’applicazione della detrazione per interventi di risparmio energetico prevista dall’art. 1, comma 345, della legge n. 296/2006, con specifico riferimento al limite massimo di 60.000 euro per gli interventi su strutture opache verticali e finestre comprensive di infissi. Il tema centrale è l’individuazione dell’unità di riferimento per il calcolo del limite: il singolo edificio oppure l’unità catastale.
Quesito della società istante
La Alfa S.p.A. intende eseguire interventi agevolabili su propri edifici produttivi, consistenti nel miglioramento di strutture opache verticali e finestre con infissi, nel rispetto dei requisiti di trasmittanza termica U previsti dalla tabella 3 allegata alla legge n. 296/2006. Gli immobili indicati sono:
- una palazzina mensa, censita al Foglio 15, Particella 180, Categoria D/2, di 2 piani e 485 mq;
- quattro edifici censiti al Foglio 15, Particella 196, Subalterno 6, Categoria D/8, identificati come Palazzo A, B, C e D, rispettivamente con 4, 4, 4 e 2 piani fuori terra.
La società chiede se il limite massimo di detrazione di 60.000 euro debba essere attribuito autonomamente a ciascuno dei 5 edifici oppure se debba riferirsi ai soli due compendi risultanti dall’accatastamento.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo la tesi del contribuente, il rinvio operato dal comma 349 della legge n. 296/2006 alle definizioni del d.lgs. n. 192/2005 impone di considerare come "edificio" ogni singola entità costruttiva individuata dalle sue caratteristiche fisiche e funzionali. In questa prospettiva:
- la palazzina mensa;
- i palazzi A, B, C e D.
Tali fabbricati sarebbero dunque autonomamente rilevanti ai fini del comma 345, indipendentemente dal fatto che alcuni di essi risultino accatastati unitariamente. Ne deriverebbe un plafond complessivo di 300.000 euro, corrispondente a 60.000 euro per ciascuno dei 5 edifici.
Quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia ricorda che l’agevolazione per il risparmio energetico è stata introdotta dall’art. 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge n. 296/2006 ed è disciplinata dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007. Il beneficio consiste in una detrazione dall’imposta lorda pari al 55% delle spese sostenute, entro determinati limiti massimi, con riferimento alle spese sostenute entro l’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
La detrazione è ripartita in tre rate annuali di pari importo ed è riconosciuta ai soggetti residenti e non residenti, a prescindere dalla natura del reddito, purché possiedano o detengano l’immobile sulla base di un titolo idoneo, quale:
- proprietà o nuda proprietà;
- diritto reale;
- locazione, anche finanziaria;
- comodato.
Le categorie di intervento agevolato sono quattro, con relativi massimali:
- 100.000 euro per la riqualificazione energetica globale di edifici esistenti ex comma 344;
- 60.000 euro per interventi su strutture opache e infissi ex comma 345;
- 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari ex comma 346;
- 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, indicata nel testo come prevista dal comma 346.
Definizione di edificio ai fini del comma 345
Per gli interventi su strutture opache verticali, la circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 precisa che essi riguardano edifici, parti di edifici o unità immobiliari esistenti e consistono in lavori su pareti, generalmente esterne, e finestre comprensive di infissi, aventi i requisiti di trasmittanza U indicati nel decreto ministeriale 19 febbraio 2007.
L’Agenzia richiama poi la definizione di "edificio" contenuta nell’art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 192/2005: un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio definito, dalle strutture interne che ripartiscono tale volume e dagli impianti e dispositivi tecnologici stabilmente presenti al suo interno; il termine può riferirsi a un intero edificio oppure a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia afferma che, ai fini dell’agevolazione, l’edificio oggetto di riqualificazione energetica non va individuato in base alla categoria catastale, ma sulla base delle caratteristiche costruttive che ne definiscono i confini rispetto allo spazio circostante.
Ne consegue che, per gli interventi di cui al comma 345, il limite di detrazione di 60.000 euro può essere calcolato autonomamente per ciascun fabbricato che, secondo la definizione del d.lgs. n. 192/2005, presenti i requisiti di edificio, anche se non costituisce un’autonoma entità catastale.
Esito pratico per Alfa S.p.A.
In applicazione di tale criterio, la società può beneficiare del limite massimo di detrazione in relazione a ciascuno dei cinque edifici interessati dagli interventi, ossia:
- palazzina mensa;
- palazzo A;
- palazzo B;
- palazzo C;
- palazzo D.
Resta fermo il rispetto di tutte le condizioni e degli adempimenti richiesti dalla normativa per il riconoscimento del beneficio.
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