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Risoluzione

Risoluzione n. 366 del 12/12/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per le stock option, rileva la data di esercizio dell’opzione e non quella di materiale consegna delle azioni. Nel caso esaminato si applica quindi la disciplina previgente alle modifiche del 5 luglio 2006, con esclusione della tassazione del differenziale come reddito di lavoro dipendente, se l’esercizio è avvenuto prima di tale data.

Trattamento fiscale stock option e momento di assegnazione delle azioni

Trattamento fiscale delle stock option e momento di assegnazione delle azioni

La risoluzione esamina il regime fiscale applicabile a un piano di stock option deliberato da una società per il periodo 2004-2007, con particolare riferimento alle opzioni esercitate in parte il 15 maggio 2006 e in parte il 4 luglio 2006. Il tema centrale è stabilire se, ai fini dell’art. 51, comma 2, lettera g-bis), del TUIR, il momento rilevante sia l’esercizio dell’opzione oppure la successiva emissione e consegna delle azioni.

Fatti oggetto dell’interpello

La società aveva approvato un piano di incentivazione del management fondato sull’attribuzione di opzioni per la sottoscrizione o l’acquisto di azioni della società stessa. Il regolamento prevedeva che le opzioni fossero esercitabili, di regola, dopo l’approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007, ma anticipatamente se le azioni fossero state quotate in un mercato regolamentato.

In vista della quotazione sul Mercato Telematico Azionario:

  • il consiglio di amministrazione avviava il processo di autorizzazione alla quotazione;
  • la società presentava domanda di ammissione a quotazione alla Consob;
  • il regolamento veniva modificato per anticipare il periodo di esercizio delle opzioni alla data di avvio delle negoziazioni, subordinatamente alla quotazione.

Era inoltre previsto che:

  • le opzioni dovessero essere esercitate a partire da una data fissata dal Comitato e comunque non oltre l’inizio dell’Offerta Pubblica di Vendita;
  • per le opzioni esercitate entro il 15 maggio 2006 i beneficiari avessero diritto di vendere le azioni a Beta, azionista di controllo;
  • per le opzioni esercitate dopo tale data non spettasse alcun diritto di vendita.

Il 15 maggio 2006 Beta confermava l’impegno irrevocabile ad acquistare le azioni al prezzo netto di collocamento. Nella stessa data i beneficiari esercitavano 10.891.789 opzioni e la facoltà di vendita delle azioni; il 4 luglio 2006 esercitavano ulteriori 5.002.222 opzioni. In seguito si concludeva l’offerta pubblica di vendita, si avviavano le negoziazioni e venivano emesse e consegnate le azioni corrispondenti alle opzioni esercitate nelle due date.

La società, in via prudenziale, aveva operato e versato ritenute Irpef per euro 6.610.889,40, ritenendo possibile l’applicazione del nuovo regime fiscale introdotto dal decreto-legge n. 223 del 2006.

Quesito del contribuente

La società chiedeva se, per individuare la disciplina applicabile:

  • dovesse aversi riguardo alla data di esercizio delle opzioni, anteriori al 5 luglio 2006;
  • oppure alla data di emissione e consegna delle azioni, che per alcune opzioni cadeva dopo l’entrata in vigore delle nuove regole.

Secondo la società, il momento rilevante era quello dell’esercizio dell’opzione, poiché l’assegnazione delle azioni si perfezionava con la manifestazione di volontà del dipendente e non con la consegna materiale dei titoli; di conseguenza, le ritenute operate non erano dovute.

Evoluzione normativa richiamata

La risoluzione ricostruisce la disciplina dell’art. 51, comma 2, lettera g-bis), del TUIR:

  • nel testo previgente, la differenza tra valore delle azioni al momento dell’assegnazione e prezzo pagato dal dipendente non concorreva a formare reddito di lavoro dipendente, se il prezzo corrisposto era almeno pari al valore delle azioni al momento dell’offerta;
  • l’art. 36, comma 25, del decreto-legge n. 223 del 2006 ha introdotto ulteriori condizioni per l’agevolazione;
  • il comma 26 dello stesso articolo ha stabilito che le nuove disposizioni si applicano alle assegnazioni di azioni effettuate successivamente al 4 luglio 2006;
  • il successivo decreto-legge n. 262 del 2006 ha ulteriormente modificato la disciplina, ma tale regime non era applicabile al caso concreto per ragioni temporali.

Interpretazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia afferma che il momento di “assegnazione” delle azioni coincide con l’esercizio del diritto di opzione da parte del dipendente, e non con la materiale consegna dei titoli. La conclusione si fonda su più profili:

  • il trasferimento della proprietà dei titoli e dei diritti incorporati si perfeziona con il consenso manifestato dall’opzionario;
  • la dichiarazione di esercizio dell’opzione è l’atto che rende il dipendente titolare del diritto sulle azioni;
  • la consegna materiale dei certificati azionari, le annotazioni contabili e l’iscrizione nel libro soci sono meri adempimenti esecutivi o certificativi, privi di autonoma rilevanza ai fini dell’assegnazione.

La risoluzione richiama anche la precedente risoluzione n. 29/E del 20 marzo 2001, secondo cui le azioni riservate al dipendente rientrano nella sua disponibilità giuridica nel momento in cui egli si avvale dell’opzione.

Effetti del principio affermato

In base a tale interpretazione:

  • le opzioni esercitate entro il 4 luglio 2006 restano assoggettate alla disciplina previgente;
  • non assume rilievo la data successiva di emissione o consegna delle azioni, se l’esercizio dell’opzione è stato validamente effettuato e portato a conoscenza della controparte prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni;
  • la differenza tra valore delle azioni al momento dell’assegnazione e corrispettivo versato dal dipendente non costituisce reddito di lavoro dipendente nel caso esaminato.

Conclusione

L’Agenzia delle Entrate condivide la soluzione prospettata dalla società: per le opzioni esercitate il 15 maggio 2006 e il 4 luglio 2006 si applica l’art. 51, comma 2, lettera g-bis), del TUIR nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 223 del 2006, poiché l’assegnazione delle azioni coincide con l’esercizio dell’opzione, avvenuto prima del 5 luglio 2006. Di conseguenza, il differenziale non è imponibile come reddito di lavoro dipendente, ferma la necessità che l’esercizio dell’opzione sia stato valido sotto il profilo formale e sostanziale.

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