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Sentenza

Sentenza n. 3859/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 57/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202504537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro annui sulla carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 6 febbraio 2024 quale titolo esecutivo. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere il diritto all'accredito sulla carta del docente di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero, che non aveva effettuato l'accredito. Ha inoltre chiesto il riconoscimento degli interessi sulla somma dovuta. Il ricorso è stato proposto dopo la formazione del giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso, affermando che il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, identificato nella sentenza munita dell'attestazione di conformità, e non dipende dalla spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c., ormai non più necessaria dopo le modifiche della legge Cartabia. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero e ha ordinato l'esecuzione integrale del giudicato entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza del creditore e da completare entro i successivi 60 giorni. La domanda di interessi è stata respinta, poiché l'importo della carta del docente deve essere attribuito al valore nominale, senza maggiorazioni, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inottemperanza al giudicato e di adottare le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso per l'esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 474 c.p.c.

    Rileva ai fini della nozione di titolo esecutivo, quale atto attributivo di un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.

  • art. 475 c.p.c.

    La spedizione in forma esecutiva è distinta dalla nozione di titolo esecutivo e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non costituisce più requisito necessario per l'esecuzione; è sufficiente la sentenza munita di attestazione di conformità.

  • art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    L'importo della carta del docente è attribuito al valore nominale e non può essere maggiorato di interessi, neppure se utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità, senza che sia necessaria la spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione l'esecuzione integrale entro un termine prefissato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza del creditore, in caso di ulteriore inerzia.
  • L'importo riconosciuto per la carta del docente deve essere corrisposto al valore nominale e non è suscettibile di maggiorazione mediante interessi, anche quando il beneficio venga utilizzato in un anno successivo a quello di erogazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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