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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1143/2022 del 14/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa alla validità e agli effetti di un patto di non concorrenza post-contrattuale inserito in un contratto di agenzia (rettamente risalente al 1987). La parte ricorrente contestava la pronuncia di merito che aveva ritenuto la clausola vessatoria ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiarandone la nullità e disponendo la restituzione delle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per il patto e l'applicazione di una penale. Questioni connesse: qualificazione del contratto come contratto per adesione/condizioni generali, esigibilità di corrispettivo non provvigionale per il patto di non concorrenza, e decorso della prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso della Segafredo (connessi alla errata applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. e alla qualificazione del rapporto come regolato da condizioni generali di contratto), ritenendo che il contratto di agenzia in questione fosse caratterizzato dall'intuitus personae e non fosse un modulo/formulario destinato a una platea indifferenziata; di conseguenza la clausola di non concorrenza non è stata assoggettata all'obbligo di specifica approvazione scritto ex art. 1341 c.c. Il quarto motivo sulla prescrizione è stato assorbito. La sentenza impugnata della Corte d'Appello di Genova è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'Appello di Genova in diversa composizione per nuovo esame e decisione anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1341 c.c.

    La Corte ha ritenuto che l'obbligo di "specifica approvazione per iscritto" di clausole vessatorie disciplinato dall'art. 1341 c.c. opera solo se il contratto è in realtà un contratto con condizioni generali "per adesione" (moduli/formulari destinati a regolare una platea indifferenziata). Nel contratto di agenzia caratterizzato dall'intuitus personae e privo di formulario standard utilizzabile in serie, l'art. 1341 non è applicabile alla clausola di non concorrenza.

  • art. 1342 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1341: le clausole inserite in condizioni generali richiedono la specifica approvazione, ma la Corte ha escluso l'operatività degli artt. 1341-1342 quando non ricorrono gli elementi oggettivi e formali del contratto per adesione.

  • art. 1751‑bis c.c.

    «il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo svolgimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto"

    La Corte ricorda che l'art. 1751‑bis regola il patto di non concorrenza nell'agenzia e si applica anche ai contratti in esecuzione al 1° gennaio 1990; pertanto la disciplina speciale degli agenti soppianta la precedente ricostruzione fondata sull'art. 2596 c.c.

  • art. 1751‑bis c.c., comma aggiunto dall'art. 23 della L. 29/12/2000 n. 422 (secondo comma)

    «L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale.... In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa..."

    Stabilisce che l'accettazione del patto post-contrattuale comporta diritto ad un'indennità non provvigionale e indica criteri per la sua determinazione; la Corte assume la rilevanza di tale disciplina nella valutazione complessiva del patto di non concorrenza degli agenti.

  • art. 2596 c.c.

    Norma richiamata a titolo storico: in passato la giurisprudenza ricondusse i patti di non concorrenza degli agenti a tale articolo (limiti alla concorrenza tra imprenditori), ma la Corte evidenzia che la successiva introduzione dell'art. 1751‑bis ha modificato il quadro applicabile ai contratti di agenzia.

  • art. 2125 c.c.

    Richiamato come norma speciale sul patto di non concorrenza nel lavoro subordinato; la Corte segnala la diversità di disciplina rispetto al contratto di agenzia e la non estensibilità della sua normativa agli agenti.

  • art. 2935 c.c. e art. 2946 c.c.

    Riferite nella impugnazione collegata alla prescrizione della azione di ripetizione dell'indebito. La Corte di Cassazione ha però assorbito il motivo relativo alla prescrizione, quindi non si è pronunciata sul punto, limitandosi a cassare e rinviare per un nuovo esame.

  • D.Lgs. n. 303/1991 (art. 5) e L. 29/12/2000 n. 422 (art. 23)

    Richiamate a titolo storico/interpretativo: il d.lgs. di recepimento della direttiva 86/653/CEE ha introdotto l'art. 1751‑bis nel codice civile; la successiva legiferazione ha precisato aspetti retributivi dell'accettazione del patto.

Massime di principio

  • Nei contratti di agenzia, la qualificazione di una clausola come "vessatoria" ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. richiede la verifica della concreta natura del contratto: l'obbligo di specifica approvazione scritta opera solo se il contratto è un vero contratto "per adesione" (condizioni generali/preformulate, moduli o formulari destinati a una platea indifferenziata).
  • La presenza di clausole ripetute in più contratti non è di per sé sufficiente a configurare un contratto per adesione: occorre valutare sia l'aspetto formale (uso di moduli/formulari in serie) sia l'aspetto sostanziale (destinazione ad una pluralità indifferenziata di soggetti).
  • Il patto di non concorrenza nell'agenzia è regolato dall'art. 1751‑bis c.c. (recepimento direttiva 86/653/CEE) e, se accettato, dà diritto ad un'indennità di natura non provvigionale commisurata secondo i criteri previsti dalla norma; tale disciplina si applica anche ai contratti in corso al 1/1/1990.
  • Nel valutare la validità della clausola di non concorrenza occorre esaminare la concreta dinamica negoziale (se vi sia effettiva trattativa e possibilità di modifiche) e la collocazione testuale della clausola; clausole introdotte in violazione delle condizioni di legge o manifeste come imposte possono essere ritenute nulle.
  • Le questioni relative alla restituzione di somme e alla prescrizione delle azioni di ripetizione richiedono un esame separato: il decorso dei termini prescrizionali dipende dal momento in cui il diritto si è effettivamente perfezionato o è stato fatto valere, e la Corte, se supera la questione di validità/interpretazione, può assorbire il profilo prescrizionale rinviando le parti a un nuovo giudizio.

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