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Sentenza

Sentenza n. 1633/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento - del decreto del-OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del Prefetto di Cuneo, a mezzo del quale è stata vietata a -OMISSIS- la detenzione di armi e munizioni; - del decreto del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del Questure di Cuneo, a mezzo del quale è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia rilasciata in favore di -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202300281

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni e provvedimento questorile di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di qualsiasi arma e munizione, adottato dopo una perquisizione nel corso della quale erano state rilevate, nei confronti del ricorrente e del padre convivente, violazioni relative alla custodia di armi e munizioni, nonché la conseguente revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia. Ha dedotto la violazione della disciplina sulle ordinanze di necessità e urgenza, degli artt. 2 TULPS e 54 TUEL, degli artt. 9 e seguenti del d.l. n. 14/2017, la falsa applicazione dell’art. 138 TULPS e vizi di eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà, illogicità manifesta, travisamento, sproporzione, carenza di istruttoria e di motivazione. Secondo il ricorrente, mancavano eccezionalità e urgenza, gli episodi erano episodici e non denotavano violenza o negligenza, i procedimenti penali non erano definiti e l’amministrazione non aveva adeguatamente valutato il suo stile di vita, la buona condotta e l’affidabilità. Ha inoltre sostenuto che la detenzione di munizioni in quantità superiore a quella consentita non configurerebbe illecito e ha prodotto un certificato dei carichi pendenti negativo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente le censure per identità di ratio. Ha qualificato i poteri esercitati ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 TULPS come ampiamente discrezionali quando riguardano la valutazione della capacità di abuso delle armi e dell’affidabilità del soggetto. Tali provvedimenti hanno natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e non richiedono la dimostrazione di un abuso effettivo né una condanna penale definitiva: è sufficiente la presenza di elementi specifici idonei a fondare una prognosi ragionevole di possibile uso improprio o di inaffidabilità. Nel caso concreto, la relazione degli organi di polizia aveva documentato violazioni penali concernenti la custodia delle armi e delle munizioni. L’obbligo previsto dall’art. 20 l. n. 110/1975 impone una custodia particolarmente diligente, idonea a impedire che le armi siano liberamente apprese e utilizzate da terzi, anche familiari. Le modalità di custodia riscontrate sono state ritenute sufficienti a sorreggere il giudizio di inaffidabilità e adeguatamente rappresentate nella motivazione del divieto prefettizio. Il TAR ha escluso il difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando che anche episodi di modesto rilievo criminale, o privi di definitivo accertamento penale, possono giustificare misure interdittive quando inducano un ragionevole sospetto circa l’affidabilità del detentore. Il certificato dei carichi pendenti negativo non è stato ritenuto decisivo, in ragione della natura preventiva dei provvedimenti. Le medesime considerazioni hanno condotto a ritenere legittima la revoca del porto di fucile: il divieto di detenzione è cogente e preclude il porto d’armi, poiché la possibilità di detenere l’arma costituisce presupposto necessario per il mantenimento della licenza di porto. Le spese sono state compensate per giustificati motivi.

Norme richiamate

  • art. 11 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: ... Le autorizzazioni possono essere negate ... a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando ... vengono a mancare ... le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono ... circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego.

    Distingue i casi di diniego o revoca vincolati da quelli rimessi alla valutazione discrezionale dell’autorità, anche in relazione alla buona condotta e all’affidabilità del titolare.

  • art. 39 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti ... alle persone ritenute capaci di abusarne.

    Attribuisce al Prefetto un potere cautelare e preventivo fondato su una prognosi di possibile abuso; non occorre dimostrare un abuso effettivo, essendo sufficienti elementi concreti idonei a fondare una ragionevole previsione di uso improprio.

  • art. 43 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    La licenza può essere ricusata ... a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

    Consente di negare o ritirare il titolo di porto d’armi anche in assenza di una condanna definitiva, quando il soggetto non offra adeguate garanzie di buona condotta e di non abuso.

  • art. 20, comma 1, l. n. 110/1975

    La custodia delle armi ... e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica.

    Impone una custodia particolarmente scrupolosa, con misure idonee a impedire che le armi siano liberamente apprese e utilizzate da terzi, inclusi i familiari.

  • artt. 20 e 20-bis l. n. 110/1975

    Le violazioni penali relative all’omessa custodia di armi e munizioni costituiscono elementi fattuali rilevanti per il giudizio amministrativo di affidabilità nell’uso e nella custodia delle armi.

  • art. 39, comma 2, R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    È richiamato quale base normativa del ritiro cautelare delle armi effettuato dagli organi di polizia.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall’art. 39 TULPS ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, ed è legittimo quando specifici elementi di fatto consentano una prognosi ragionevole circa la capacità del soggetto di abusare delle armi o la sua inaffidabilità, senza necessità di dimostrare un abuso effettivo o di attendere una condanna penale definitiva.
  • La valutazione di affidabilità nell’uso e nella custodia delle armi rientra nell’ampia discrezionalità tecnica dell’autorità di pubblica sicurezza e può fondarsi anche su episodi di modesto rilievo criminale, su procedimenti penali non definiti o su fatti non direttamente consistenti nell’uso dell’arma, purché siano concretamente apprezzati nell’istruttoria e motivati come elementi di rischio preventivo.
  • L’obbligo di custodia previsto dall’art. 20 l. n. 110/1975 richiede misure particolarmente diligenti, idonee a impedire che l’arma sia liberamente appresa e utilizzata da terzi, anche appartenenti al nucleo familiare; la violazione di tale obbligo può autonomamente sorreggere un giudizio amministrativo di inaffidabilità.
  • Il divieto di detenzione delle armi costituisce una preclusione al mantenimento del porto d’armi, poiché la possibilità di detenere l’arma è presupposto necessario per il porto e per il mantenimento della relativa licenza.
  • La natura preventiva dei provvedimenti in materia di armi rende non decisiva, ai fini dell’affidabilità amministrativa, la mera assenza di carichi pendenti o di condanne definitive, quando l’amministrazione abbia individuato e motivato specifici elementi indicativi di una carente affidabilità nella custodia o nell’uso delle armi.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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