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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13907/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la doglianza fosse meramente reiterativa di questioni già valutate e che la motivazione della sentenza impugnata fosse effettivamente presente, lineare, coerente e sorretta da un esauriente esame del compendio probatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente proponeva impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo un unico motivo incentrato sul vizio di motivazione. Contestava, in sostanza, la ritenuta ascrivibilità a suo carico della condotta di alterazione, sostenendo che la motivazione sulla sua responsabilità fosse carente. La Corte di cassazione rileva però che la censura riproduceva profili già esaminati e disattesi dai giudici di merito, senza una specifica critica alle ragioni della decisione impugnata. Nel testo si richiama, in particolare, la motivazione della sentenza di appello sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio, ascritto al ricorrente per avere posto in essere una condotta finalizzata a rendere il telaio conforme alla documentazione già in suo possesso.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    La condotta descritta nel provvedimento di merito, consistente nel rendere il telaio conforme a una documentazione già in possesso dell'agente, è stata ritenuta integrare il delitto di riciclaggio; la Cassazione non rivaluta il merito, ma prende atto della corretta qualificazione operata dai giudici di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo meramente assertivo o reiterativo, ma richiede una critica puntuale delle argomentazioni poste a base della decisione.
  • La motivazione è insindacabile in cassazione quando risulta esistente, coerente e logicamente strutturata, con adeguato esame dei dati probatori.
  • Ai fini della qualificazione di una condotta come riciclaggio, è sufficiente che il giudice di merito accerti un’attività funzionale a rendere compatibile il bene con la documentazione in possesso dell’agente, se tale attività si inserisce nella dissimulazione o alterazione della provenienza del bene.

Come è indicizzato

MaterieRiciclaggioImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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