Sentenza del 08/04/2015 n. 2060 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario -Eccezione proposta per la prima volta in appello - Inammissibilità - Pagamento della somma iscritta a ruolo prima del ricorso - Non costituisce causa di estinzione - Mancata dichiarazione del diritto di rivalsa - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'ammissibilità di un'eccezione proposta per la prima volta in grado di appello e gli effetti del pagamento della somma iscritta a ruolo effettuato dal contribuente prima della definizione del giudizio. Il pagamento era stato eseguito per evitare l'avvio di azioni esecutive o cautelari, senza che ciò implicasse acquiescenza alla pretesa tributaria. È stata inoltre ritenuta irrilevante la mancata dichiarazione del diritto di rivalsa al momento del pagamento.
La decisione
L'eccezione formulata per la prima volta in appello è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Il pagamento della somma iscritta a ruolo non ha determinato la cessazione della materia del contendere né l'estinzione del giudizio, poiché era stato effettuato esclusivamente per evitare iniziative cautelari o esecutive. La mancata dichiarazione del diritto di rivalsa non ha inciso sulla prosecuzione della controversia.
Norme richiamate
Art. 57, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario è inammissibile la proposizione di eccezioni nuove in appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio.
La norma impedisce alle parti di introdurre per la prima volta in appello eccezioni non formulate nel giudizio di primo grado, salvo le eccezioni rilevabili d'ufficio.
Massime di principio
- Il pagamento di una cartella o di una somma iscritta a ruolo, se effettuato per evitare azioni esecutive o cautelari, non comporta automaticamente rinuncia al ricorso né acquiescenza alla pretesa tributaria.
- Il pagamento eseguito durante o prima del giudizio non determina necessariamente la cessazione della materia del contendere: occorre verificare se persista un interesse concreto all'accertamento dell'illegittimità dell'atto e agli eventuali rimborsi.
- Nel processo tributario le eccezioni devono essere formulate tempestivamente in primo grado; la loro proposizione per la prima volta in appello è normalmente inammissibile, salvo i casi di rilevabilità d'ufficio.
- La mancata dichiarazione del diritto di rivalsa al momento del pagamento non elimina, di per sé, il diritto del contribuente di contestare la pretesa o di chiedere la restituzione delle somme indebitamente versate.
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