Circolare n. 14 del 26/02/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce le modalità di controllo preliminare per l’immatricolazione in Italia di autovetture usate acquistate da operatori comunitari e ritenute assoggettate al regime IVA del margine. L’operatore deve presentare agli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate la documentazione essenziale (fattura o titolo d’acquisto, carta di circolazione estera ed eventuale dichiarazione sulla provenienza del veicolo). Gli uffici verificano alcuni requisiti minimi, trasmettono i dati al C.E.D. del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e, nei casi dubbi o insufficientemente documentati, attivano anche l’area controllo e la cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri. Il riscontro positivo consente l’immatricolazione, ma non impedisce successivi accertamenti sulla reale spettanza del regime del margine.
Controlli su autoveicoli usati acquistati da operatori UE in regime IVA del margine
Controlli su autoveicoli usati acquistati da operatori UE in regime IVA del margine
La circolare disciplina le modalità di verifica preliminare richieste per l’immatricolazione in Italia di autoveicoli usati acquistati da operatori dell’Unione europea e ritenuti assoggettati al regime IVA del margine. L’intervento nasce dall’esigenza di contrastare fenomeni di frode nel settore del mercato parallelo delle autovetture e, al tempo stesso, di evitare ritardi ingiustificati nell’immatricolazione dei veicoli legittimamente acquistati.
Finalità della procedura
Dal 3 dicembre 2007 sono operative le misure introdotte dall’art. 1, commi 9, 10 e 11, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 282, tra cui il modello "F24 Auto UE" e i criteri di esclusione dal nuovo adempimento. La presente circolare interviene per chiarire gli adempimenti relativi ai veicoli provenienti da operatori comunitari e rientranti nel regime del margine, così da prevenire l’abuso del regime speciale e salvaguardare gli operatori corretti.
Documentazione da esibire agli Uffici locali
L’operatore nazionale che acquista il veicolo da un soggetto residente in un Paese membro dell’Unione europea e ritiene corretta l’applicazione del regime del margine deve, prima della richiesta di immatricolazione presso gli S.T.A. o gli Uffici provinciali della Motorizzazione, esibire o trasmettere agli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate:
- la fattura di acquisto dell’autoveicolo ricevuta dall’operatore comunitario, oppure altro titolo d’acquisto;
- la carta di circolazione estera;
- eventuale dichiarazione dalla quale risulti che il rivenditore, soggetto d’imposta in Italia, abbia acquistato gli autoveicoli usati da:
- un privato consumatore;
- un operatore economico che non ha potuto esercitare il diritto a detrazione;
- un soggetto passivo d’imposta in regime di franchigia nel proprio Stato membro;
- un soggetto passivo comunitario che ha applicato a sua volta il regime del margine.
Controllo preliminare degli Uffici locali
Gli Uffici locali effettuano un esame congiunto della carta di circolazione e della fattura o di altro titolo di acquisto, limitato a un controllo preliminare sulla presenza dei requisiti minimi per la legittima applicazione del regime IVA del margine. Per garantire una tempestiva immatricolazione e non ostacolare i flussi commerciali, devono verificare:
- che la data di prima immatricolazione risultante dalla carta di circolazione sia antecedente di almeno sei mesi;
- che tra i soggetti esteri precedenti possessori dell’autoveicolo figuri almeno una persona fisica, nei casi in cui il nome e cognome riportati sulla carta di circolazione rappresentino un consumatore finale;
- che, in caso di esibizione di scrittura privata, l’ultimo intestatario riportato sulla carta di circolazione coincida con il dante causa della scrittura privata, a garanzia della continuità dei passaggi.
Comunicazione al C.E.D. e immatricolazione
Se i riscontri hanno esito positivo, l’Ufficio trasmette tramite apposito canale informatico dedicato gli estremi identificativi del veicolo, incluso il numero di telaio, al C.E.D. del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, consentendo così l’immatricolazione dell’autoveicolo.
Ipotesi in cui dalla carta di circolazione risultino solo società o imprese
Quando dalla carta di circolazione emergano esclusivamente società o imprese, la circolare precisa che in alcuni Stati membri non esiste l’obbligo di trascrivere i successivi proprietari. In tali casi, l’Ufficio procede alla comunicazione al C.E.D. solo dopo aver acquisito la dichiarazione di cui al punto 3, corredata da documentazione idonea, ad esempio la fattura di cessione tra i due soggetti esteri, dalla quale risulti verosimile, a un primo esame preliminare, che il veicolo sia assoggettabile al regime del margine.
Casi dubbi e attivazione del controllo fiscale
Se la documentazione a supporto della dichiarazione non è ritenuta sufficiente, l’Ufficio, contestualmente alla comunicazione al C.E.D. degli Uffici della Motorizzazione, trasmette una segnalazione all’area controllo per l’avvio immediato di un controllo fiscale, assistito dallo strumento della cooperazione amministrativa tra gli uffici dell’Amministrazione finanziaria nazionali e comunitari.
Se il contribuente non produce, oltre alla mera dichiarazione, alcun documento idoneo a dimostrare le fattispecie indicate, la comunicazione agli Uffici della Motorizzazione viene inviata solo dopo che l’area controllo abbia verificato, anche tramite cooperazione amministrativa, che il veicolo sia effettivamente assoggettabile al regime del margine.
Effetti del riscontro positivo e controlli successivi
La procedura è concepita per contrastare l’eventuale abuso del regime del margine garantendo, allo stesso tempo, speditezza nel riscontro e tutela degli operatori. Il riscontro positivo consente l’immatricolazione, ma non esclude eventuali successivi accertamenti sulla legittimità dell’applicazione del regime speciale IVA, verificando la sussistenza dei presupposti richiamati anche nella circolare n. 40/E del 18 luglio 2003 e gli elementi di incongruenza eventualmente emersi dall’esame della documentazione.
Nella fase successiva, gli uffici possono comunque richiedere assistenza amministrativa ai Paesi membri dell’Unione europea.
Ruolo degli Uffici della Motorizzazione
In conclusione, gli Uffici della Motorizzazione possono procedere all’immatricolazione solo per i veicoli per i quali siano stati acquisiti i dati provenienti dagli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate. Ne deriva che il controllo documentale preliminare da parte di tali uffici costituisce un passaggio necessario e preventivo rispetto all’immatricolazione.
Punti principali
Contesto e finalità
Dal 3 dicembre 2007 sono operative nuove disposizioni per contrastare le frodi IVA nel cosiddetto mercato parallelo delle autovetture di provenienza comunitaria. La circolare interviene per chiarire il trattamento delle operazioni relative ad autoveicoli usati acquistati da operatori UE e ritenuti soggetti al regime IVA del margine, al fine di prevenire abusi e tutelare gli operatori legittimati.
Documentazione da presentare agli Uffici locali
Prima di richiedere l’immatricolazione presso gli S.T.A. o gli Uffici provinciali della Motorizzazione, l’operatore nazionale deve esibire o trasmettere agli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate la fattura di acquisto o altro titolo d’acquisto, la carta di circolazione estera e, se disponibile, una dichiarazione che indichi la provenienza del bene da uno dei soggetti previsti (privato consumatore, operatore economico senza diritto a detrazione, soggetto in franchigia o soggetto passivo UE che abbia applicato a sua volta il margine).
Controlli preliminari degli Uffici locali
L’esame della documentazione è limitato a un controllo preliminare sulla presenza dei requisiti minimi per la legittima applicazione del regime del margine. In particolare, gli uffici devono verificare che la prima immatricolazione risulti antecedente di almeno sei mesi, che tra i precedenti possessori esteri vi sia almeno una persona fisica nei casi in cui il nominativo sulla carta di circolazione corrisponda a un consumatore finale, e che, in presenza di scrittura privata, l’ultimo intestatario della carta coincida con il dante causa indicato nella scrittura, a garanzia della continuità dei passaggi.
Trasmissione dei dati al C.E.D. per l’immatricolazione
Se i riscontri sono positivi, l’Ufficio comunica tramite un canale informatico dedicato gli estremi identificativi del veicolo, compreso il numero di telaio, al C.E.D. del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, così da consentire l’immatricolazione dell’autoveicolo.
Casi con soli intestatari società/imprese
Se dalla carta di circolazione risultano esclusivamente società o imprese, e considerato che in alcuni Stati membri non vi è obbligo di trascrivere i successivi proprietari, l’Ufficio procede alla comunicazione al C.E.D. solo dopo aver acquisito la dichiarazione di cui al punto 3, corredata da documentazione idonea, ad esempio la fattura di cessione tra i soggetti esteri, che renda verosimile l’applicabilità del regime del margine.
Segnalazione all’area controllo e cooperazione amministrativa
Quando la documentazione a supporto della dichiarazione non è ritenuta sufficiente, l’Ufficio trasmette contestualmente una segnalazione all’area controllo per l’avvio immediato di un controllo fiscale, con il supporto della cooperazione amministrativa tra amministrazioni finanziarie nazionali e comunitarie. Se il contribuente non produce alcun documento idoneo oltre alla dichiarazione, la comunicazione alla Motorizzazione avviene solo dopo che l’area controllo abbia verificato, anche tramite cooperazione amministrativa, che il veicolo sia effettivamente assoggettabile al regime del margine.
Effetti del riscontro positivo e controlli successivi
La procedura è finalizzata a evitare blocchi nell’immatricolazione, garantendo però un minimo riscontro sulla spettanza del regime speciale IVA. Il fatto che la procedura consenta l’immatricolazione non preclude successivi accertamenti sulla legittimità dell’applicazione del regime del margine, anche alla luce dei criteri illustrati nella circolare n. 40/E del 18 luglio 2003 e di eventuali incongruenze emerse dall’ulteriore esame della documentazione. Anche nella fase successiva gli uffici possono richiedere assistenza amministrativa ai Paesi membri dell’Unione Europea.
Ruolo degli Uffici della Motorizzazione
Gli Uffici della Motorizzazione possono immatricolare solo i veicoli per i quali abbiano ricevuto i dati dagli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate. Ciò implica che il controllo documentale preliminare debba essere effettuato preventivamente secondo le istruzioni impartite dalla circolare.
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