Sentenza del 21/09/2015 n. 1521 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Avviso di accertamento - Avviso sottoscritto da impiegato della carriera direttiva non delegato dal capo dell'ufficio il quale ha il potere di firma - Nullità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l’avviso di accertamento è stato ritenuto nullo per difetto di valida sottoscrizione. In caso di contestazione, spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza e la validità della delega conferita dal capo dell’Ufficio al funzionario firmatario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la validità dell’avviso perché sottoscritto da un impiegato della carriera direttiva, con qualifica di direttore tributario, senza che fosse dimostrata una specifica delega conferita dal capo dell’Ufficio. Ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, l’avviso deve essere sottoscritto dal capo dell’Ufficio oppure da un impiegato della carriera direttiva da lui validamente delegato. La sola qualifica funzionale non è sufficiente.
Norme richiamate
Art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, a pena di nullità.
La norma richiede non solo che il firmatario appartenga alla carriera direttiva, ma anche che sia munito di una specifica delega del capo dell’Ufficio. In caso di contestazione, l’Amministrazione deve provare la sussistenza della delega.
Massime di principio
- La qualifica dirigenziale o direttiva del funzionario firmatario, da sola, non dimostra il potere di sottoscrivere validamente l’avviso di accertamento.
- Quando la legge prevede la sottoscrizione del capo dell’Ufficio o di un delegato, la delega deve esistere ed essere dimostrabile, soprattutto se il contribuente ne contesta la validità.
- La mancanza o la mancata prova della delega può comportare la nullità dell’atto impositivo, con conseguente soccombenza dell’Amministrazione.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare il nominativo e la qualifica del firmatario, l’eventuale delega, la sua provenienza dal soggetto competente e la sua efficacia al momento della sottoscrizione.
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