Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/09/2015 n. 1521 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Avviso di accertamento - Avviso sottoscritto da impiegato della carriera direttiva non delegato dal capo dell'ufficio il quale ha il potere di firma - Nullità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta: l’avviso di accertamento è stato ritenuto nullo per difetto di valida sottoscrizione. In caso di contestazione, spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza e la validità della delega conferita dal capo dell’Ufficio al funzionario firmatario.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

È stata contestata la validità dell’avviso perché sottoscritto da un impiegato della carriera direttiva, con qualifica di direttore tributario, senza che fosse dimostrata una specifica delega conferita dal capo dell’Ufficio. Ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, l’avviso deve essere sottoscritto dal capo dell’Ufficio oppure da un impiegato della carriera direttiva da lui validamente delegato. La sola qualifica funzionale non è sufficiente.

Norme richiamate

  • Art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, a pena di nullità.

    La norma richiede non solo che il firmatario appartenga alla carriera direttiva, ma anche che sia munito di una specifica delega del capo dell’Ufficio. In caso di contestazione, l’Amministrazione deve provare la sussistenza della delega.

Massime di principio

  • La qualifica dirigenziale o direttiva del funzionario firmatario, da sola, non dimostra il potere di sottoscrivere validamente l’avviso di accertamento.
  • Quando la legge prevede la sottoscrizione del capo dell’Ufficio o di un delegato, la delega deve esistere ed essere dimostrabile, soprattutto se il contribuente ne contesta la validità.
  • La mancanza o la mancata prova della delega può comportare la nullità dell’atto impositivo, con conseguente soccombenza dell’Amministrazione.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare il nominativo e la qualifica del firmatario, l’eventuale delega, la sua provenienza dal soggetto competente e la sua efficacia al momento della sottoscrizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.