Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4514/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 873, pubblicata il 4 febbraio 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202506939

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 873 del 4 febbraio 2025, che aveva respinto l’appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 16995 del 2023

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e ANAS)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato deducendo cinque errori di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.: l’asserita percezione di una revoca implicita della dichiarazione di pubblico interesse del project financing sulla base del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 70/2016; l’erronea percezione dell’interruzione della procedura, nonostante atti successivi dimostrassero la prosecuzione dell’iniziativa amministrativa; l’erronea qualificazione degli atti successivi come riferiti a un nuovo progetto da affidare ad ANAS, anziché al progetto del promotore; l’omessa impugnazione o l’inesistenza della nota ministeriale del 28 giugno 2017; l’omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo al diritto al rimborso delle spese progettuali ai sensi dell’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 190/2002, poi art. 175 d.lgs. n. 163/2006. La ricorrente ha inoltre riproposto, nella fase rescissoria, le censure relative alla responsabilità precontrattuale o da contatto sociale qualificato della pubblica amministrazione, alla violazione dei principi di correttezza e buona fede e al mancato riconoscimento dell’interesse negativo, chiedendo il risarcimento di oltre 355 milioni di euro o, in subordine, il rimborso delle spese progettuali per oltre 117 milioni di euro.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione e ha condannato la ricorrente alle spese, liquidate in euro 7.000,00 per ciascuna parte costituita, oltre accessori. Il Collegio ha ribadito che l’errore di fatto revocatorio deve consistere in una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti, riguardare un punto non controverso e non motivato nella sentenza, ed essere decisivo. L’errore deve essere immediatamente rilevabile e non può richiedere attività interpretativa o rivalutazione del materiale probatorio. I primi quattro motivi sono stati ritenuti inammissibili perché contestavano l’interpretazione della sequenza procedimentale, il significato del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e degli atti successivi, nonché la valutazione della loro incidenza sull’arresto della procedura: si trattava quindi di critiche al giudizio e non di errori percettivi. La sentenza revocanda aveva esaminato gli atti successivi al parere, ma li aveva valutati non idonei a consentire la prosecuzione dell’iter approvativo; non vi era dunque alcuna divergenza percettiva tra atti processuali e sentenza. Anche la contestazione relativa alla nota ministeriale del 28 giugno 2017 non era decisiva, poiché la decisione si fondava su una pluralità di elementi anteriori e convergenti. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione relativa all’applicazione ratione temporis della disciplina sul rimborso configurava, al più, un errore di diritto, mentre la ricorrente mirava comunque a una rivalutazione del merito. Il Collegio ha inoltre rilevato che, in assenza di indizione e aggiudicazione della gara, non ricorrevano le condizioni per il riconoscimento del ristoro richiesto. La fase rescissoria non è stata esaminata in ragione dell’inammissibilità della fase rescindente.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore di fatto revocatorio riguarda la percezione materiale degli atti processuali e non l’interpretazione o la valutazione del loro contenuto.

  • art. 99 c.p.a.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Richiamato da ANAS per la riproposizione delle eccezioni, difese e deduzioni già formulate nei precedenti gradi.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione al deposito di memorie e repliche prima dell’udienza.

  • art. 8, comma 4, d.lgs. n. 190/2002

    La ricorrente ne invocava l’applicazione per ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’integrazione del progetto preliminare; il diritto non è stato riconosciuto.

  • art. 175 d.lgs. n. 163/2006

    La sentenza revocanda aveva ritenuto applicabile il testo modificato dal d.l. n. 201/2011; la contestazione della relativa applicazione ratione temporis è stata qualificata come errore di diritto, non revocatorio.

  • art. 216, comma 23, d.lgs. n. 50/2016

    Richiamato quale fondamento subordinato della domanda di ristoro delle spese e di indennizzo, senza che la relativa pretesa fosse accolta.

  • art. 21-quinquies l. n. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente per l’indennizzo da revoca, ma non ritenuto applicabile ai fini dell’accoglimento della pretesa.

  • art. 1337 c.c.

    Invocato per la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione; la relativa questione non è stata esaminata nella fase rescissoria per l’inammissibilità della revocazione.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la liquidazione equitativa del danno, senza esame nel merito.

Massime di principio

  • L’errore di fatto idoneo a fondare la revocazione deve derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti processuali, riguardare un punto non controverso sul quale la sentenza non abbia motivato ed essere decisivo ai fini della pronuncia.
  • L’errore revocatorio deve essere immediatamente rilevabile e non può richiedere argomentazioni induttive, indagini ermeneutiche o una complessa ricostruzione del significato degli atti.
  • Non costituisce errore revocatorio l’erronea, inesatta o incompleta valutazione delle prove, né l’anomalia del ragionamento interpretativo seguito dal giudice nella ricostruzione della vicenda processuale; tali doglianze configurano, al più, un errore di giudizio non censurabile con la revocazione.
  • La revocazione non può essere utilizzata come un terzo grado di giudizio per ottenere una nuova valutazione del significato di atti, documenti e vicende procedimentali già esaminati e valutati nella sentenza impugnata.
  • La contestazione dell’interpretazione e dell’applicazione ratione temporis di una disposizione normativa integra un errore di diritto e non un errore di fatto revocatorio.
  • Quando la sentenza si fonda su una pluralità di elementi convergenti, la contestazione relativa alla mancata considerazione o all’inesistenza di uno specifico atto non integra errore revocatorio se quell’atto non è decisivo per la pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzoConcessioni e partenariato pubblico-privatoResponsabilità precontrattuale della PA
RamiProcesso amministrativoContratti pubbliciResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDecadenza e tardivitàResponsabilità precontrattualeDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.