Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7821/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Giudice di pace di Paola del 21/06/2024, resa nel procedimento per minaccia a carico di Milizia Ernesto, con la quale era stata respinta la richiesta di archiviazione del pubblico ministero e gli atti erano stati restituiti al PM per "l'utilità del compimento di ulteriori indagini". Il Procuratore contestava l'erronea applicazione della legge penale e sosteneva che il provvedimento fosse abnorme perché riconduceva il procedimento a una situazione di stasi e regressione senza indicare quali indagini dovessero essere concretamente svolte, rendendo impossibile al PM proseguire.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, pur essendo previsto dall'art. 17, comma 4, del d.lgs. 28/08/2000, n. 274 che il giudice di pace possa restituire gli atti al PM indicandogli ulteriori indagini, nel caso di specie il giudice non ha indicato specificamente le indagini da svolgere ma ha fatto un rinvio generico all'atto di opposizione, che peraltro chiedeva l'estrapolazione di immagini già risultate non disponibili. La Corte ha qualificato il provvedimento come affetto da "abnormità funzionale" (atto che, pur rientrando nel potere, determina la stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo) e lo ha annullato senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Paola per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 17, comma 4

    La norma consente al giudice di pace di restituire gli atti al pubblico ministero indicando le ulteriori indagini da svolgere; tuttavia la Corte ha ritenuto che l'omessa indicazione di indagini concrete configuri abnormità funzionale quando determina la stasi del procedimento.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e Sezioni semplici)

    Sez. U, n. 17 del 10/12/1997 (Di Battista); Sez. U, n. 26 del 24/11/1999 (Magnani); Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005 (Minervini); Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007 (Battistella); Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 (Toni); Sez. 2, n. 7320/2014; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014 (Veccia); Sez. 2, n. 2484/2015 (Tavoloni)

    La giurisprudenza ha delineato la categoria dell'atto "abnorme" sia in senso strutturale (atto avulso dall'ordinamento) sia in senso funzionale (atto che determina stasi o regressione anomala del procedimento). Nel caso concreto la Corte ha ravvisato abnormità di tipo funzionale.

Massime di principio

  • Il giudice che restituisce gli atti al pubblico ministero deve indicare in modo specifico e concreto le indagini da compiere; la genericità può integrare abnormità funzionale.
  • Se il pubblico ministero ha già attestato che non esistono indagini ulteriori praticabili, un rinvio generico determinerà probabilmente la stasi del procedimento e potrà essere annullato in sede di legittimità.
  • L'abnormità funzionale si verifica quando un provvedimento, pur rientrando nei poteri attribuiti dalla norma, impedisce il regolare prosieguo del procedimento o ne provoca la regressione a una fase anteriore.
  • Il rimedio più probabile per un provvedimento così viziato è l'annullamento; il giudice dovrà poi ricevere nuovamente gli atti e, se opportuno, indicare attività investigative concrete o procedere a decisione definitiva (archiviazione o prosieguo).
  • Prassi consigliata: il pubblico ministero documenti chiaramente le indagini già compiute e la loro impossibilità; il giudice, se ordina ulteriori indagini, specifichi le attività richieste e ne verifichi la fattibilità per evitare stasi processuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.