Sentenza n. 805/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento - dell'ordinanza del Comune di Ponza n. -OMISSIS-, recante l’ordine di demolizione di alcuni interventi abusivi compiuti sul terreno della ricorrente; - del verbale di accertamento dei Carabinieri effettuato il -OMISSIS-; - della nota comunale di avvio del procedimento -OMISSIS- prot. -OMISSIS-; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di interventi edilizi abusivi, nonché gli atti presupposti, tra cui il verbale di accertamento e la comunicazione di avvio del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione relativa a interventi eseguiti sul proprio terreno in assenza di titolo edilizio, autorizzazione paesaggistica e autorizzazione sismica. Con il primo motivo ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative e delle regole sul giusto procedimento, nonché difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento e carenza di motivazione, assumendo che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato le proprie ragioni. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3, 22, 24, 27, 31, 34, 36 e 41 del d.P.R. 380/2001, sostenendo che gli interventi sarebbero stati soltanto parzialmente difformi dal titolo edilizio e che, pertanto, non sarebbe stata applicabile la sanzione demolitoria. Nel corso del giudizio la ricorrente ha presentato un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 380/2001, chiedendo al Tribunale di attendere la decisione comunale sull'istanza.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure dedotte, ritenendole assorbite. La presentazione, successiva all'ordinanza di demolizione e all'impugnazione, dell'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. 380/2001 ha determinato la perdita di efficacia dell'ordinanza impugnata. Secondo il Collegio, l'istanza impone al Comune un nuovo esame della sanabilità degli abusi e l'adozione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto. In caso di rigetto, anche tacito, l'amministrazione deve rinnovare il procedimento sanzionatorio e adottare una nuova ordinanza di demolizione, con nuovi termini per l'adempimento; tale atto non sarebbe meramente confermativo del precedente. Il Tribunale ha escluso che l'istanza determini la semplice sospensione dell'ordinanza, rilevando che non ricorrono i presupposti dell'art. 21-quater l. 241/1990: non vi è una previsione legale o provvedimentale di sospensione, né la sospensione è stata disposta dall'organo competente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità dopo l'ordine di demolizione impone al Comune di riesaminare la sanabilità delle opere e di adottare un nuovo provvedimento, facendo venir meno l'efficacia dell'ordine originario.
art. 21-quater l. 241/1990
“i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo”; “L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge”
La sospensione dell'efficacia o dell'esecuzione di un provvedimento amministrativo richiede una previsione legale o provvedimentale oppure una specifica decisione dell'organo competente; non opera automaticamente per effetto della presentazione dell'istanza di accertamento di conformità.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la definizione del giudizio.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili.
Massime di principio
- La presentazione, dopo l'adozione e l'impugnazione di un'ordinanza di demolizione, di un'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 rende inefficace l'ordinanza originaria e determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'istanza di accertamento di conformità non sospende automaticamente l'efficacia dell'ordine di demolizione: la sospensione richiede i presupposti e le modalità previste dall'art. 21-quater l. 241/1990.
- Il riesame della sanabilità dell'abuso, provocato dall'istanza di accertamento di conformità, impone all'amministrazione di adottare un nuovo provvedimento. In caso di rigetto, l'amministrazione deve rinnovare il procedimento sanzionatorio e fissare nuovi termini per l'adempimento, sicché il nuovo ordine di demolizione non è meramente confermativo di quello precedente.
- Quando l'istanza di sanatoria determina l'avvio di una nuova sequenza procedimentale destinata a concludersi con un provvedimento potenzialmente lesivo, l'interesse del privato si trasferisce sull'eventuale nuova determinazione amministrativa e il ricorso contro l'atto originario diviene improcedibile.
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