Ordinanza n. 36/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia della ricorrente all’istanza cautelare, nulla opponendo le parti costituite. Non è stata quindi svolta alcuna valutazione sul fumus boni iuris, sul periculum in mora o sulla legittimità dell’aggiudicazione e degli altri atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: decreto di aggiudicazione del lotto 28 di un accordo quadro per la fornitura del vitto ai detenuti e internati negli istituti penitenziari per adulti della Lombardia, connessi atti di gara e subprocedimento di verifica dell’anomalia
Esito
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare, il decreto di aggiudicazione del lotto 28 della procedura per la conclusione di un accordo quadro relativo alla fornitura e consegna di derrate alimentari necessarie alla preparazione dei pasti negli istituti penitenziari lombardi. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione dell’aggiudicazione, gli atti presupposti e consequenziali, i verbali della commissione giudicatrice, la documentazione amministrativa, l’avvio della verifica dei requisiti dell’aggiudicataria e gli atti del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. La ricorrente ha domandato anche l’aggiudicazione in proprio favore, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e l’adozione delle misure previste dagli artt. 121 ss. c.p.a. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché la fase cautelare si è conclusa per rinuncia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disposizione relativa alla tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare non è stata esaminata nel merito per effetto della rinuncia.
artt. 121, 122, 123 e 124 c.p.a.
Richiamati nelle domande della ricorrente con riferimento alla sorte del contratto, alle misure conseguenti all’illegittimità della gara e al risarcimento; tali domande non sono state decise dall’ordinanza.
art. 9 legge 26 luglio 1975, n. 354
Indicato nella descrizione dell’oggetto della gara, relativo alla fornitura del vitto dei detenuti e internati; non forma oggetto di interpretazione nella decisione.
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