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Legge

L.R. Veneto 10/2011

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" in materia di paesaggio.

Normativa regionaleL.R. Veneto 10/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Veneto n. 11/2004 introducendo il Titolo V bis sul paesaggio: riparto di competenze tra Regione, comuni, province ed enti parco; elenco degli enti idonei; commissione regionale e commissioni locali per il paesaggio; Osservatorio regionale; regole transitorie e abrogazioni correlate. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (2011).

Modifiche alla legge urbanistica veneta in materia di paesaggio e competenze autorizzatorie

Modifiche alla disciplina veneta sul governo del territorio e sul paesaggio

La legge regionale del Veneto n. 10 del 26 maggio 2011 interviene sulla l.r. n. 11/2004 per integrare in un unico testo la disciplina urbanistica e quella paesaggistica. Il provvedimento adegua l’ordinamento regionale al Codice dei beni culturali e del paesaggio, ridefinendo competenze, organi consultivi e regole transitorie per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Ambito e finalità

La legge chiarisce che la normativa regionale disciplina il governo del territorio e il paesaggio nel rispetto della Costituzione, del d.lgs. n. 42/2004 e della normativa regionale sul conferimento di funzioni agli enti locali. La finalità dichiarata è la tutela, valorizzazione e gestione del paesaggio, con riparto delle funzioni tra Regione, enti locali, enti parco e altre amministrazioni pubbliche secondo sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

Adeguamento degli strumenti di pianificazione

Il piano territoriale regionale di coordinamento, i piani territoriali di coordinamento provinciali, i PAT e i PI devono essere elaborati nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio. La Regione approva il piano paesaggistico, o un piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, secondo le procedure già previste per la pianificazione regionale. Il piano può essere formato anche per singoli ambiti territoriali ritenuti prioritari.

Riparto delle funzioni amministrative in materia paesaggistica

Il cuore della riforma è la delega delle funzioni amministrative relative a:

  • rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
  • accertamento della compatibilità paesaggistica per opere eseguite senza autorizzazione o in difformità;
  • adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori nei casi previsti dal Codice.

La Giunta regionale conserva direttamente le funzioni per:

  • opere o lavori di competenza dello Stato o della Regione;
  • opere di enti o aziende concessionari pubblici o dipendenti dallo Stato o dalla Regione;
  • interventi eseguiti in attuazione di progetti soggetti a parere di un organo tecnico-consultivo regionale;
  • trasformazioni urbanistico-edilizie di rilevante impatto paesaggistico individuate con apposito atto di indirizzo regionale.

Per gli altri casi, le funzioni sono delegate a comuni, enti parco e province inseriti in un apposito elenco regionale degli enti idonei, previa verifica dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi richiesti dal Codice.

Elenco degli enti idonei e vigilanza

L’Elenco degli enti idonei è tenuto dalla struttura regionale competente in materia di paesaggio; viene pubblicato sul sito istituzionale regionale e acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Gli enti inseriti nell’elenco devono comunicare ogni mutamento rilevante rispetto ai requisiti richiesti.

La Giunta regionale esercita la vigilanza sugli enti delegati e mantiene la competenza nei casi in cui enti parco o province agiscano in via sostitutiva senza essere inseriti nell’elenco.

Competenze specifiche della Giunta regionale

Alla Giunta regionale spettano anche:

  • il parere regionale sulle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di iniziativa ministeriale;
  • la dichiarazione di notevole interesse pubblico e le relative integrazioni;
  • l’individuazione di beni irrilevanti ai fini paesaggistici;
  • la nomina del commissario ad acta in caso di inerzia degli enti competenti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, con spese a carico dell’ente commissariato;
  • gli atti di indirizzo per accertamento della compatibilità paesaggistica, sanzioni amministrative, commissioni locali per il paesaggio e individuazione degli interventi a rilevante impatto paesaggistico;
  • la promozione di iniziative di recupero di aree degradate e di un programma biennale degli interventi di interesse regionale;
  • la promozione di attività formative e di aggiornamento in materia paesaggistica.

Competenze dei comuni

I comuni inseriti nell’Elenco degli enti idonei sono delegati al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e alle altre funzioni paesaggistiche non riservate alla Giunta regionale. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti, la Commissione locale per il paesaggio può essere istituita solo in forma associata.

Competenze degli enti parco

Negli ambiti dei parchi regionali e nelle relative aree di protezione esterna, gli enti parco inseriti nell’Elenco degli enti idonei esercitano le funzioni delegate, con esclusione del Parco naturale regionale delle Dolomiti d’Ampezzo. Per il Parco regionale dei Colli Euganei è prevista anche la delega al Consiglio dell’ente del parere richiesto dalla normativa speciale sulle bellezze naturali ed ambientali e sulle attività estrattive.

Per i parchi nazionali e le aree di protezione esterna, le funzioni paesaggistiche sono delegate agli enti parco solo dopo la stipula di una convenzione o di un accordo interistituzionale con Regione e Stato.

Competenze delle province

Le province inserite nell’Elenco degli enti idonei esercitano le funzioni paesaggistiche:

  • nei casi specificamente previsti da altre leggi regionali richiamate dalla norma;
  • in sostituzione dei comuni non inseriti nell’Elenco.

Osservatorio regionale per il paesaggio

È istituito presso la struttura regionale competente l’Osservatorio regionale per il paesaggio, con compiti di studio, raccolta dati e proposta per la definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica. L’Osservatorio collabora con quello nazionale e con comuni, comunità montane, enti parco, province e Ministero competente.

Commissione regionale per il paesaggio

È istituita presso la Giunta regionale la Commissione regionale per il paesaggio. Essa è composta da dirigenti e funzionari regionali, rappresentanti ministeriali e soprintendenti, oltre a due esperti di comprovata esperienza; in alcune ipotesi partecipa anche un rappresentante del Corpo forestale dello Stato.

La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale, dura per l’intera legislatura e scade il centoventesimo giorno successivo all’insediamento della nuova Giunta. Svolge funzioni propositive in materia di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico e di integrazione delle dichiarazioni esistenti, e fornisce valutazioni alla Giunta entro quindici giorni dalla richiesta.

Commissioni locali per il paesaggio

Comuni, enti parco regionali e province possono istituire, preferibilmente in forma associata, le Commissioni locali per il paesaggio, con funzione consultiva nei procedimenti autorizzatori. Tali commissioni devono essere composte da tre a cinque membri con qualificata esperienza nella tutela paesaggistica.

Gli enti interessati definiscono composizione, funzionamento e durata nel rispetto degli indirizzi regionali. Per i comuni sotto i 5.000 abitanti l’istituzione in forma associata è obbligatoria.

Zone territoriali escluse dalla tutela paesaggistica

La legge introduce una disciplina per l’assimilazione, ai fini dell’esclusione dalla tutela paesaggistica ex art. 142 del Codice, di alcune aree presenti in comuni dotati, alla data del 6 settembre 1985, di strumenti urbanistici con denominazioni non coincidenti con il D.M. n. 1444/1968. Sono considerate, a determinate condizioni, aree urbanizzate assimilabili alle zone A e B e aree a destinazione pubblica, purché incluse nel territorio urbanizzato.

I comuni verificano e aggiornano tali dati in sede di formazione o aggiornamento del quadro conoscitivo. La Giunta regionale disciplina procedimento, modalità di elaborazione e acquisizione dei dati da parte dell’Osservatorio regionale per il paesaggio.

Disposizioni transitorie e finali

I procedimenti di autorizzazione paesaggistica già in corso presso la Regione alla data di entrata in vigore della legge sono conclusi dalla Regione stessa. Gli enti competenti in via sostitutiva concludono i procedimenti anche se l’ente sostituito entra successivamente nell’Elenco degli enti idonei.

In attesa della costituzione della Commissione regionale per il paesaggio, continuano a operare le commissioni previste dalla previgente l.r. n. 63/1994. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve disciplinare composizione e funzionamento dell’Osservatorio regionale per il paesaggio.

Abrogazioni

La riforma assorbe e abroga una serie di norme previgenti in materia urbanistica, beni ambientali e paesaggio, tra cui la l.r. n. 63/1994 sulla subdelega delle funzioni in materia di beni ambientali, salvo quanto richiamato dalla disciplina transitoria, e altre disposizioni regionali ormai sostituite dal nuovo sistema.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Le disposizioni hanno quindi efficacia dal 2011 nel solo territorio regionale veneto.

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