L.R. Veneto 9/2011
Disposizioni in materia di aziende ed enti del servizio sanitario regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge veneta disciplina la valutazione del personale delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, richiamando i principi del d.lgs. 150/2009. La Giunta regionale definisce linee omogenee di indirizzo, previo parere consiliare e confronto sindacale. Fino all’attuazione di tali linee e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, resta applicabile la contrattazione collettiva nazionale sulla valutazione.
Valutazione del personale del servizio sanitario regionale e linee guida regionali
Valutazione del personale del servizio sanitario regionale
La legge regionale del Veneto interviene sulla disciplina della valutazione del personale delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, coordinandola con i principi del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Il provvedimento mira a garantire un quadro uniforme regionale per la misurazione, valutazione e trasparenza della performance, tenendo conto delle specificità organizzative del servizio sanitario.
Principi applicabili e indirizzo regionale
La valutazione del personale deve conformarsi ai principi contenuti nei Titoli II e III del d.lgs. 150/2009. In attuazione di tali principi, la Giunta regionale è chiamata a definire linee omogenee di indirizzo per il sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.
Tali linee devono valorizzare:
- la specificità del servizio sanitario regionale;
- i modelli organizzativi già esistenti, purché compatibili con il d.lgs. 150/2009;
- le fasce di merito e gli organismi di valutazione, secondo un’impostazione coerente con la normativa statale.
Procedimento per l’adozione delle linee guida
Prima di adottare le linee di indirizzo, la Giunta regionale deve:
- sentire il parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro 30 giorni; decorso tale termine, il parere può essere omesso;
- confrontarsi con tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle aree del comparto del Servizio sanitario nazionale, con conclusione del confronto entro 60 giorni dall’avvio.
Il confronto sindacale è finalizzato ad acquisire informazioni e nozioni utili alla determinazione delle linee guida regionali applicative del ciclo della performance.
Regime transitorio e termine finale
Nelle more dell’attuazione delle linee di indirizzo regionali, le aziende ed enti del servizio sanitario regionale applicano le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro che disciplinano la valutazione dei dipendenti.
Questo regime transitorio opera comunque solo fino al 31 dicembre 2011, oltre il quale la legge non prevede la prosecuzione di tale disciplina provvisoria.
Ambito territoriale ed efficacia pratica
La disciplina si applica esclusivamente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario regionale del Veneto. Poiché il termine transitorio è limitato al 31 dicembre 2011, il contenuto della legge ha oggi rilevanza sostanzialmente esaurita ed è da considerarsi obsoleto nell’uso pratico.
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