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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2144/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del GIP che, in sede di rinvio disposta dalla Cassazione, aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre sentenze di condanna per omicidi commessi tra il 1992 e il 1997. Belforte lamentava principalmente: omissione di valutazione delle memorie integrative; violazione del principio di conformità alla sentenza rescindente (art. 627 c.p.p.); travisamento delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; mancato riconoscimento di una causale unitaria consistente nella volontà di affermare la supremazia del clan Belforte sul clan Piccolo; errata valutazione della contiguità temporale e del modus operandi comune agli omicidi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul piano formale ha ritenuto il primo motivo generico perché il ricorrente non ha indicato il contenuto decisivo delle memorie integrative né mostrato in che modo esse avrebbero scardinato l'ordinanza impugnata. Sostanzialmente, gli altri motivi sono stati giudicati manifestamente infondati: la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione, dando applicazione al mandato della sentenza rescindente, abbia analizzato puntualmente le sentenze di condanna e le dichiarazioni probatorie, individuando per ciascun omicidio causalità e finalità autonome (risoluzioni distinte e circostanze contingenti) e valutando correttamente la mancanza di una programmazione unitaria nelle linee essenziali. La Corte ha richiamato i criteri delle Sezioni Unite per il riconoscimento della continuazione e ha confermato che la sola appartenenza a una medesima faida o la generica volontà di affermare la supremazia non sono sufficienti senza prove di una specifica, concreta programmazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare alla Cassa delle ammende euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'obbligo del giudice del rinvio di uniformarsi al contenuto della sentenza rescindente; la Corte valuta che l'ordinanza ha dato esecuzione al mandato della sentenza rescindente.

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Distinzione tra "memorie" (argomentum) e "richieste" (petitum); l'omessa valutazione di una memoria può dar luogo a vizio di omessa motivazione solo se l'argomento era decisivo, e quindi la parte deve indicare il contenuto e la rilevanza decisiva delle memorie contestate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di spese e 3.000 euro.

  • Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Principio guida per il riconoscimento della continuazione: è necessaria una rigorosa verifica di indicatori concreti (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, giudizi di causale, modalità, sistematicità e abitudini programmate) e la dimostrazione che i reati successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali; non è sufficiente valorizzare isolatamente alcuni indici se i reati appaiono frutto di determinazioni estemporanee o contingenti.

  • Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013 (Piras)

    Richiamata per il principio secondo cui la generica ideazione di sopprimere componenti di famiglie avverse non è di per sé sufficiente a fondare la continuazione: il proposito criminoso deve avere specificità e concretezza.

  • art. 416-bis cod. pen. (richiamato)

    Richiamata come elemento probatorio della partecipazione del ricorrente ad associazione di tipo mafioso; la Corte però osserva che le condanne per 416-bis non bastano di per sé a dimostrare la programmazione unitaria richiesta per la continuazione.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione occorre dimostrare la sussistenza di un progetto criminoso unitario e specifico, programmato almeno nelle linee essenziali, non basta la mera omogeneità tipologica dei reati o la comune appartenenza a una faida.
  • I giudici valutano singolarmente movente, tempi, modalità esecutive e circostanze di ciascun reato: elementi diversi di causale o finalità autonome ostano al riconoscimento della continuazione.
  • La mera indicazione di un movente comune (es. affermare la supremazia di un clan) non è decisiva se non è accompagnata da prove che i reati successivi fossero programmati già al momento del primo episodio.
  • L'omessa valutazione di memorie difensive può costituire motivo di censura solo se la parte indica con precisione il contenuto decisivo di tali memorie e dimostra perché avrebbero scardinato il percorso logico-giuridico del provvedimento impugnato; la genericità conduce all'inammissibilità.
  • Dichiarazioni di collaboratori di giustizia sono importanti ma richiedono riscontri: la loro semplice esistenza non garantisce automaticamente il riconoscimento di un disegno criminoso unitario.
  • I lunghi iati temporali tra reati (anni) indeboliscono l'argomento della programmazione unitaria, a meno che non emergano elementi che dimostrino la specifica e persistente volontà programmatoria fin dall'inizio.
  • In sede esecutiva il giudice deve motivare puntualmente, collegando le risultanze probatorie ai criteri giurisprudenziali per la continuazione; un'analisi dettagliata e circostanziata rende più difficile la riforma in cassazione.

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