Sentenza n. 371/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento di archiviazione emanato dal Comune di Firenze n. 3048/2019 del 19/12/2019 relativo al condono A/4471 del 28/05/2007 notificato in data 21/07/2022; oltre che di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti o non resi disponibili al ricorrente, tra cui, in particolare: - della comunicazione prot. GP 166062/2022 del 13/05/2022; - della comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990 inviata dal Comune di Firenze in data 29/5/2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di archiviazione di una pratica di condono edilizio, unitamente agli atti presupposti e alla comunicazione ex art. 10-bis l. 241/1990
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Firenze aveva archiviato la pratica di condono edilizio, nonché gli atti connessi, tra cui una comunicazione del Comune e la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990. Nel corso del giudizio, il Comune, a seguito di un supplemento di istruttoria e dell'integrazione documentale, ha rilasciato il richiesto titolo in sanatoria. Il ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna del Comune alle spese; il Comune ha aderito alla richiesta di definizione del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo pienamente soddisfatto l'interesse sostanziale del ricorrente dal successivo rilascio del titolo in sanatoria. La prosecuzione del giudizio è stata ritenuta inutile perché è venuto meno in concreto l'oggetto della lite. Le spese sono state compensate, poiché il rilascio del titolo è intervenuto dopo un supplemento di istruttoria reso necessario da carenze documentali dell'istanza originaria.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l'amministrazione soddisfa integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente nel corso del giudizio.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale fondamento della comunicazione dei motivi ostativi adottata nel procedimento amministrativo.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, successivamente alla proposizione del ricorso, l'amministrazione adotta un provvedimento che attribuisce integralmente al ricorrente il bene della vita perseguito, rendendo oggettivamente inutile la prosecuzione del giudizio.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il soddisfacimento dell'interesse del ricorrente deriva da un supplemento di istruttoria reso necessario da carenze documentali dell'istanza originaria, sicché non risulta giustificata l'imputazione integrale delle spese all'amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 405/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 406/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 408/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 409/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 410/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 411/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →