Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25706/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Emilia-Romagna che aveva confermato l'annullamento, disposto dalla CTP di Forlì, di una cartella di pagamento per IRES 2008 emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973. La controversia riguardava il riconoscimento della detrazione per spese di riqualificazione energetica ex art. 1, comma 344, della L. n. 296 del 2006: secondo l'Ufficio, il beneficio non spettava per interventi eseguiti su immobili "merce" o comunque su beni locati a terzi, poiché la norma sarebbe riferita ai fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa e finalizzata a favorire i soggetti che utilizzano direttamente gli immobili. La contribuente si è costituita con controricorso. Successivamente, però, l'Agenzia ha depositato atto di rinuncia al ricorso, non notificato alla controparte e non accettato dalla stessa.

La decisione

La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso non era stata notificata alla parte resistente né accettata da questa, sicché non ricorrevano i presupposti dell'art. 390 c.p.c. per l'estinzione del processo. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e ha condannato l'Agenzia delle Entrate, quale parte rinunciante e soccombente in base al principio di causalità, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.300 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973

    norma richiamata come base del controllo formale che aveva originato la cartella di pagamento

  • art. 1, comma 344, L. n. 296 del 2006

    norma agevolativa invocata nella lite come disciplina della detrazione per riqualificazione energetica

  • art. 1, commi 344 e segg., L. n. 296 del 2006

    richiamata dall'Agenzia a sostegno della tesi restrittiva sull'ambito soggettivo e oggettivo del beneficio fiscale

  • art. 2 d.m. 19 febbraio 2007

    disposizione regolamentare richiamata a sostegno della tesi dell'Ufficio sull'estensione dell'agevolazione

  • art. 43 d.P.R. n. 917 del 1986

    norma richiamata nel motivo di ricorso per individuare il regime fiscale degli immobili strumentali/merce

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale indicata come parametro del motivo per violazione di legge

  • art. 390 c.p.c.

    la Corte afferma che, in assenza di notifica e accettazione della rinuncia, non si producono gli effetti estintivi del processo

  • art. 14782 del 2018

    richiamata come precedente giurisprudenziale sul difetto dei requisiti della rinuncia non accettata

  • Cass. n. 10140 del 2020

    richiamata come precedente giurisprudenziale conforme sulla rinuncia non perfezionata

  • principio di causalità

    utilizzato per porre le spese a carico della parte che ha introdotto il giudizio e poi rinunciato al ricorso

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se non notificata alla controparte e non accettata da questa, non determina l'estinzione del processo; in tale ipotesi la Corte deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
  • Ai fini della regolazione delle spese, il criterio causale può giustificare la condanna della parte che ha promosso il giudizio e poi rinunciato al ricorso, anche quando la decisione intervenga in rito.
  • Quando il ricorso viene meno per rinuncia non perfezionata, la Corte non esamina il merito della censura fiscale originariamente proposta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.