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Sentenza

Sentenza n. 1521/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501980

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, relativa all’accredito della carta elettronica per la formazione professionale

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Sciacca, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, con la quale le era stato riconosciuto il diritto alla carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento professionale per quattro annualità scolastiche, mediante accredito complessivo di euro 2.000,00 oltre interessi, nonché il pagamento delle spese di lite. Dedotta la persistente inerzia dell’Amministrazione nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine per l’adempimento, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, l’eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Il ricorso, notificato il 6 ottobre 2025, è stato depositato il 28 ottobre 2025. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile irricevibilità per tardivo deposito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardivo deposito. Ha applicato l’art. 87, comma 3, c.p.a., secondo cui nei giudizi di ottemperanza tutti i termini processuali sono dimezzati, salvo, in primo grado, il termine per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. Poiché il termine ordinario di deposito previsto dall’art. 45 c.p.a. è di trenta giorni dalla perfezione dell’ultima notificazione, nel giudizio di ottemperanza esso è ridotto a quindici giorni. Essendo la notificazione avvenuta il 6 ottobre 2025, il deposito avrebbe dovuto essere effettuato entro il 21 ottobre 2025; il deposito del 28 ottobre 2025 è risultato tardivo di sette giorni. Il TAR ha quindi dichiarato l’irricevibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione dell’assenza di difese scritte dell’Amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale richiamata nel giudicato azionato, relativa alla carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale docente.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    nei giudizi di ottemperanza tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nel giudizio di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti

    Il termine per il deposito del ricorso nel giudizio di ottemperanza è soggetto a dimezzamento, poiché l’eccezione riguarda soltanto i termini di notificazione indicati dalla norma.

  • art. 45 c.p.a.

    il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario

    Il termine ordinario per il deposito degli atti soggetti a preventiva notificazione è perentorio e decorre dal perfezionamento dell’ultima notificazione; nel giudizio di ottemperanza deve essere dimezzato a quindici giorni.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Il tardivo deposito del ricorso determina l’irricevibilità del ricorso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può rilevare d’ufficio una questione decisiva diversa da quelle esaminate e deve darne comunicazione alle parti prima della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza di primo grado, il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 45 c.p.a. per il deposito del ricorso notificato è dimezzato a quindici giorni, poiché l’eccezione al dimezzamento prevista dall’art. 87, comma 3, c.p.a. riguarda soltanto il termine per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.
  • Il termine per il deposito del ricorso in ottemperanza decorre dal perfezionamento dell’ultima notificazione dell’atto anche per il destinatario; il deposito effettuato oltre il termine dimezzato determina l’irricevibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
  • La tardività del deposito del ricorso per ottemperanza impedisce l’esame della domanda di esecuzione del giudicato e delle eventuali richieste accessorie, quali l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàOttemperanza e commissario ad acta

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