Cassazione Civile, Ordinanza n. 28272/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza della pensione di vecchiaia riconosciuta a un assicurato della Gestione separata, il quale aveva chiesto il computo, ai fini del trattamento a carico di tale gestione, di precedenti periodi contributivi versati presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. I giudici di merito avevano ritenuto che la pensione decorresse dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi, valorizzando il fatto che tali requisiti erano già integrati prima della domanda. L'ente previdenziale ha impugnato deducendo violazione dell'art. 3 d.m. 2 maggio 1996, n. 282, in relazione all'art. 2, comma 26 e seguenti, l. n. 335/1995, sostenendo che, quando l'assicurato esercita con la domanda la facoltà di computo della contribuzione pregressa, la decorrenza del trattamento non può che essere fissata dal primo giorno del mese successivo alla domanda medesima, poiché solo da quel momento la contribuzione trasferita entra nel calcolo della prestazione a carico della Gestione separata. Il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserita carenza di chiarezza e per novità della questione, eccezioni respinte dalla Corte.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal controricorrente, ritenendo il ricorso sufficientemente chiaro e la questione già devoluta nei gradi di merito. Ha quindi accolto il motivo dell'ente previdenziale, affermando che, nei casi di computo ex art. 3 d.m. n. 282/1996, la decorrenza del trattamento pensionistico non coincide con la sola maturazione dei requisiti, ma segue la domanda di pensione. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame conforme al principio affermato.
Norme richiamate
art. 3 d.m. 2 maggio 1996, n. 282
La facoltà di computo dei periodi contributivi pregressi richiede un'apposita domanda; solo dalla domanda la contribuzione precedente può essere considerata ai fini della liquidazione del trattamento a carico della Gestione separata, con conseguente decorrenza della pensione dal mese successivo alla domanda.
art. 2, comma 26 e seguenti, L. n. 335/1995
La Gestione separata si inserisce nel sistema previdenziale disciplinato dalla norma, che viene richiamata quale base del regime applicabile al caso.
art. 6, comma 1, L. n. 155/1981
La regola della decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto non si applica quando la prestazione richiede, per effetto del computo, una domanda espressa che determina la decorrenza dal mese successivo alla presentazione.
art. 22, comma 5, L. n. 153/1969
È richiamata come regola generale in tema di cumulo di contributi nelle gestioni dell'AGO; il computo ex art. 3 d.m. n. 282/1996 è ricondotto a una ipotesi di cumulo, con conseguente applicazione della regola generale sulla decorrenza.
È richiamata in via sistematica per qualificare il computo come forma di cumulo, attraverso il rinvio operato dalla giurisprudenza precedente.
Massime di principio
- Quando la pensione è liquidata mediante computo di contribuzione pregressa a domanda dell'assicurato, la decorrenza del trattamento non va ancorata alla sola maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi, ma alla presentazione della domanda che attiva il computo.
- La domanda di computo non ha mera funzione dichiarativa: essa è l'atto che consente di includere la contribuzione precedente nel montante utile alla liquidazione della prestazione e segna il dies a quo della decorrenza pensionistica.
- Nei sistemi di cumulo o computo tra diverse gestioni dell'AGO, la disciplina generale sulla decorrenza del trattamento prevale sulla regola ordinaria di decorrenza collegata alla maturazione del diritto, quando la prestazione presuppone un'istanza dell'assicurato per l'utilizzazione dei contributi pregressi.
- In sede di legittimità, l'eccezione di inammissibilità per difetto di chiarezza del ricorso o per novità della censura è infondata se dai motivi e dalla sentenza impugnata risulta che la questione è stata già dedotta nei gradi di merito con sufficiente precisione.
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