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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26232/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Bonasera ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza volta all'applicazione del cumulo più favorevole ex art. 78 c.p., con fissazione della decorrenza della pena dal 16/02/2016 e con rideterminazione del fine pena previa decurtazione di anni 8 e giorni 18 (periodo 13/03/2005-31/03/2013) già scontato in altro cumulo. Il ricorso denunciava la violazione ed erronea applicazione dell'art. 78 c.p., sostenendo che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto operare il cumulo parziale e detrarre la parte di pena già effettivamente espiata al momento del nuovo reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina. La Corte ha affermato che il Giudice dell'esecuzione non ha applicato correttamente il principio consolidato secondo cui, in presenza di un nuovo reato commesso durante l'espiazione di una pena precedente, occorre formare cumuli parziali utilizzando la pena residua al momento del nuovo fatto e applicando il criterio "moderatore" dell'art. 78 c.p.; di conseguenza va verificata e detratta la porzione di pena già scontata.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    Il criterio "moderatore" previsto dall'art. 78 c.p. va applicato nel calcolo dei cumuli: quando un nuovo reato è commesso mentre è in corso l'espiazione di una pena, la pena da inserire nel nuovo cumulo è quella ancora da espiare al momento del nuovo fatto, e vanno operati cumuli parziali con detrazione del periodo già scontato.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Violazione o erronea applicazione della legge, dedotta come motivo di cassazione per la non corretta applicazione dell'art. 78 c.p. da parte del Giudice dell'esecuzione.

  • Giurisprudenza - Cass. Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020 (Fontana)

    In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse nei confronti di un soggetto che abbia commesso nuovi reati durante l'espiazione di una pena o dopo la sua interruzione, è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali, raggruppanti, da un lato, le pene relative ai reati commessi sino alla data di quello cui si riferisce la pena parzialmente espiata (con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto) e, dall'altro, la pena residua e le pene inflitte per i reati commessi in seguito, sino alla data della successiva detenzione, e, qualora una o più pene possano imputarsi a cumuli diversi in funzione dei criteri egualmente legittimi della data di commissione del reato o della data di inizio dell'esecuzione, occorre verificare le conseguenze derivanti in concreto dall'applicazione di ciascun criterio, dando preferenza alla soluzione meno gravosa per il condannato, in ossequio ad un principio di favore per il medesimo avente valenza generale nell'ambito penale

    La Corte richiama il consolidato orientamento che impone la formazione di cumuli parziali e la preferenza per la soluzione meno gravosa per il condannato; va detratto quanto già prestato e valutati i diversi criteri (data del reato vs inizio esecuzione) per individuare la modulazione più favorevole.

Massime di principio

  • Quando un nuovo reato viene commesso durante l'espiazione di una pena, il cumulo deve tenere conto della pena residua al momento del nuovo fatto (cumulo parziale) e non della pena originaria non più espiata.
  • Occorre detrarre dal nuovo cumulo la parte di pena già effettivamente scontata (presofferto) e applicare il criterio moderatore dell'art. 78 c.p. per modulare l'effetto complessivo.
  • Se più criteri (data di commissione del reato, data di inizio esecuzione) possono essere utilizzati, va scelta la soluzione meno gravosa per il condannato.
  • Se la precedente pena è stata effettivamente e definitivamente espiata prima della commissione del nuovo reato, non sussiste l'obbligo di unificare residui inesistenti; viceversa, se vi è residuo, quel residuo va considerato nel nuovo cumulo.

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