Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1166/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che confermava la condanna per peculato aggravato e continuato (art. 314 c.p., artt. 81 cpv. e 61 n.7 c.p.), con riduzione della pena per prescrizione parziale e conferma della confisca. Il ricorrente deduceva otto motivi principali (più due aggiunti): nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio; carenza del dolo e travisamento della prova in relazione al peculato; errata qualificazione giuridica (sostituendo peculato con abuso d'ufficio o peculato d'uso/peculato tentato); vizio nella statuizione riguardo alla confisca e mancanza di accertamento delle somme; illegittima applicazione dell'aggravante di rilevante gravità; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quelle connesse a desistenza/recesso; errori nella determinazione della pena; e, in aggiunta, nullità del giudizio per celebrazione in assenza dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato, ritenendo preclusi o improcedibili molti dei motivi (per mancata tempestiva eccezione, per travisamento del fatto configurante mera sindacabilità di merito, o per prescrizione delle censure). Ha richiamato la giurisprudenza sul tema della notificazione al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., confermato che la qualificazione dei fatti come peculato è compatibile con la fattispecie descritta e che il peculato d'uso non è applicabile al denaro. Ha ritenuto corretta la valutazione delle attenuanti e degli aumenti di pena dai giudici di merito. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato lasciato integro: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per il presente grado.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    La Corte ha confermato che la condotta di appropriazione di somme gestite in qualità di custode giudiziario configura peculato; il peculato d'uso non è applicabile al denaro, essendo il denaro bene fungibile

  • art. 81, comma finale cod. pen.

    aumenti per continuazione e concorso

    Usato per giustificare gli aumenti di pena applicati in relazione alla pluralità e alla gravità delle condotte

  • art. 61, n. 7 cod. pen.

    aggravante per particolare gravità del danno

    La Corte ha ritenuto valutabile l'applicazione dell'aggravante, pur rilevando che la quantificazione del danno è questione di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata

  • artt. 157, 161, 162, 163, 170 cod. proc. pen.

    regole sulla notificazione

    Richiamate per esaminare la doglianza sulla notifica al difensore: la mancata tempestiva eccezione sul punto determina sanatoria; inoltre la giurisprudenza delle Sezioni Unite chiarisce i casi di notificazione divenuta impossibile e la procedura di consegna al difensore

  • art. 181, comma 3 e art. 182, comma 2 cod. proc. pen.

    sanatoria della nullità processuale

    La mancata eccezione in udienza del difensore ha comportato la sanatoria di eventuali nullità relative alla notificazione

  • art. 476 cod. pen.

    La declaratoria di prescrizione del reato concorrente di falso ha influito sulla determinazione complessiva della pena

  • art. 322-ter cod. pen.

    Preso in considerazione in ordine alla doglianza sulla confisca; la Corte ha ritenuto la confisca diretta del profitto ammissibile per le condotte anteriori alla legge che introdusse la confisca per equivalente

  • art. 546, lett. e) e art. 597, comma 3 cod. proc. pen.

    riequilibrio della qualificazione giuridica

    Richiamati dal ricorrente per chiedere diversa qualificazione; la Corte ha osservato che certe questioni non erano state svolte in appello e comunque riguardano la valutazione di merito

  • art. 609 cod. proc. pen.

    valutazione d'ufficio della qualificazione

    La Corte di cassazione può valutare d'ufficio la corretta qualificazione del fatto (ma non sostituirsi ai giudici di merito nelle valutazioni di fatto)

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Usato per dichiarare inammissibili motivi non tempestivi o che sollecitano revisione di merito

  • art. 62-bis cod. pen.

    recidiva e incensuratezza

    Richiamato in relazione all'irrilevanza dell'incensuratezza dell'imputato rispetto al diniego delle attenuanti speciali

  • art. 133 cod. pen.

    determinazione della pena

    Rilevante per la censura sulla congruità della pena: la Corte ha ritenuto che la determinazione non sia arbitraria e rientri nel potere discrezionale dei giudici di merito

Massime di principio

  • Le nullità relative alla notificazione (anche se rilevanti) devono essere eccepite tempestivamente: la mancata contestazione in udienza può comportare sanatoria e perdita del vizio.
  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti né rimpiazza la valutazione probatoria dei giudici di merito: le censure che richiedono una revisione del merito sono inammissibili.
  • Nel rapporto tra peculato e abuso d'ufficio, la distinzione fondamentale è la perdita del vincolo di destinazione e l'appropriazione: il peculato richiede appropriamento (soprattutto per somme), mentre l'abuso d'ufficio riguarda uso indebito senza perdita del bene.
  • Il peculato d'uso non è applicabile al denaro, trattandosi di bene fungibile: per il denaro si valuta l'appropriazione e il ripristino del tantundem non muta la natura del reato se ricorrono le condotte appropriative.
  • Le questioni relative alla confisca e alla quantificazione del profitto sono valutazioni che richiedono adeguata istruttoria in merito; tuttavia le doglianze non possono essere proposte per la prima volta in cassazione se precluse dai mezzi di impugnazione precedenti.
  • Per ottenere il riconoscimento di attenuanti legate alla desistenza o al recesso attivo occorre dimostrare in modo preciso l'entità e la corrispondenza dei ripristini: mere affermazioni non sono sufficienti in sede di legittimità.
  • Le doglianze procedurali fondate su norme di rito (notificazioni, nullità) richiedono puntuale tempestiva eccezione nei gradi di merito per non essere inefficaci in cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.