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Sentenza

Sentenza n. 149/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento: -della nota prot. n. 8199 del 10.9.2025, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza ha ritenuto improcedibile e priva di efficacia la SCIA, presentata dalla sig.ra Grazia Palmitesta l’8.9.2025, inibendo “di dar corso alla realizzazione dell’intervento previsto dalla” predetta SCIA; -della nota prot. n. 8662 del 26.9.2025, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vietri di Potenza ha diffidato la sig.ra Grazia Palmitesta, suo marito Pasquale Macellaro e suo figlio Rocco Macellaro “esclusivamente a dar corso alla demolizione degli immobili abusivi”, in ottemperanza alla Sentenza TAR Basilicata n. 433 del 12.8.2025; nonché per la corretta esecuzione della predetta Sentenza TAR Basilicata n. 433 del 12.8.2025;

Giustizia amministrativa202500347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale che ha dichiarato improcedibile e priva di efficacia la SCIA per il ripristino dello stato dei luoghi e nota comunale che ha imposto la demolizione degli immobili abusivi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato due note del Comune di Vietri di Potenza relative a una SCIA presentata per il ripristino dello stato dei luoghi mediante rinterro dei volumi non autorizzati. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e illogicità, sostenendo che la SCIA fosse diretta a dare esecuzione all'ordinanza di demolizione e alla sentenza del TAR che le aveva consentito di evitare l'acquisizione degli immobili al patrimonio comunale, che tale sentenza non imponesse la demolizione dell'intero fabbricato e che le precedenti sentenze riguardanti altri proprietari non potessero esserle opposte perché estranea a quei giudizi. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 19, comma 3, l. n. 241/1990, lamentando che il Comune non l'avesse invitata a conformare l'attività segnalata alla normativa vigente mediante la prescrizione di misure e la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni. La controversia si inseriva in una vicenda già definita da precedenti pronunce, che avevano accertato la difformità essenziale del deposito artigianale, l'aumento della volumetria da 1.452,10 mc a 2.904,21 mc. e la necessità della demolizione dell'intero manufatto, comprese le opere interne.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la precedente sentenza del TAR aveva confermato la legittimità dell'ordinanza di demolizione e aveva riconosciuto alla ricorrente soltanto la possibilità di evitare l'acquisizione automatica al patrimonio comunale, mediante la demolizione entro novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Non le era stata riconosciuta la possibilità di eseguire un intervento alternativo di rinterro o di conservazione parziale del manufatto. La demolizione doveva riguardare l'intero immobile, comprese le opere interne, poiché il fabbricato costituiva un unico manufatto caratterizzato da difformità essenziale e non era fisicamente separabile una parte legittima da un'eccedenza abusiva autonomamente demolibile. Il fatto che la ricorrente non fosse parte dei precedenti giudizi non impediva di opporle gli effetti conformativi della sentenza resa nel suo giudizio, che aveva espressamente mantenuto ferma la legittimità dell'ordinanza di demolizione e imposto la demolizione dell'intero immobile. È stato respinto anche il terzo motivo: l'obbligo previsto dall'art. 19, comma 3, l. n. 241/1990 di invitare alla conformazione dell'attività non operava perché, accertata la variazione essenziale e la conseguente necessità della demolizione, non esisteva alcuna misura conformativa diversa dalla demolizione. Il TAR ha inoltre rilevato che la ricorrente aveva effettivamente eseguito il ripristino dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state integralmente compensate per eccezionali motivi.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, l. n. 241/1990

    qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’Amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime

    L'obbligo di invitare il privato alla conformazione presuppone che sia concretamente possibile adeguare l'attività alla normativa; non sussiste quando l'unica misura necessaria sia la demolizione dell'intero manufatto abusivo.

  • art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001

    La variazione essenziale rispetto ai titoli edilizi legittima l'ingiunzione di demolizione; nel caso esaminato la demolizione riguardava l'intero fabbricato, comprese le opere interne.

  • art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001

    L'omessa demolizione nel termine assegnato comporta l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale; il proprietario deve avere la possibilità di evitare l'effetto ablatorio mediante la demolizione.

  • art. 3, comma 1, lett. d), l.r. Basilicata n. 28/1991

    Per gli edifici con volumetria tra 1.001 e 5.000 mc., costituisce variazione essenziale l'aumento della cubatura, accompagnato dall'aumento delle superfici utili di solaio, superiore alla soglia prevista dalla legge regionale.

Massime di principio

  • Quando un manufatto edilizio presenta una difformità essenziale dai titoli abilitativi, con aumento della volumetria e delle superfici utili, la sanzione può riguardare l'intero fabbricato, comprese le opere interne, se non è fisicamente individuabile una parte legittima autonomamente separabile dall'eccedenza abusiva.
  • L'annullamento del provvedimento di acquisizione gratuita per omessa notificazione dell'ordine di demolizione a un comproprietario non rende illegittima l'ordinanza di demolizione, ma impone di consentire anche a tale comproprietario l'esecuzione della demolizione entro il termine assegnato, prima di procedere nuovamente all'acquisizione.
  • L'art. 19, comma 3, l. n. 241/1990 impone all'amministrazione di consentire la conformazione della SCIA soltanto quando l'attività segnalata e i suoi effetti siano concretamente adeguabili alla normativa; tale obbligo non sussiste quando l'unica attività legittimamente possibile è la demolizione dell'opera abusiva.
  • Il comproprietario estraneo ai precedenti giudizi può essere destinatario degli effetti conformativi della sentenza pronunciata nel suo giudizio quando essa abbia mantenuto ferma la legittimità dell'ordine di demolizione e abbia espressamente stabilito che l'unico modo per evitare l'acquisizione sia la demolizione dell'intero immobile.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSCIA e liberalizzazioni
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potereTutela del terzoProporzionalità e ragionevolezza

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