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Sentenza

Sentenza n. 2632/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Enna, sezione lavoro, n. 858 del 2025.

Giustizia amministrativa202601127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Enna, sezione lavoro, n. 858 del 2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici indicati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Enna, sezione lavoro, n. 858 del 2025, passata in giudicato e notificata via PEC al Ministero dell’istruzione e del merito. Il titolo aveva dichiarato il diritto del docente alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha dato esecuzione al titolo. Il ricorso è fondato sulla persistente inerzia successiva alla notificazione del titolo in forma esecutiva e al decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza: ha accertato che la sentenza del Tribunale di Enna è irrevocabile, è stata notificata in forma esecutiva e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Per l’ulteriore inadempimento ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, affinché intervenga in via sostitutiva, su richiesta del ricorrente, entro 60 giorni. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, liquidando gli interessi legali sul valore della Carta dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del Commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500 oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    con cui è stato dichiarato il diritto di parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l.n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati.

    La disposizione è richiamata quale fondamento della Carta docente e del diritto già riconosciuto dal titolo esecutivo; la sentenza in ottemperanza non riesamina nel merito i presupposti sostanziali del beneficio.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Dalla documentazione versata in atti emerge come la sentenza di cui trattasi sia ormai divenuta irrevocabile e che la stessa sia stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.

    Il termine dilatorio di 120 giorni per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione deve essere decorso prima di procedere in ottemperanza sulla base del titolo; nel caso concreto il TAR ha ritenuto soddisfatta tale condizione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., sussistendone i presupposti. Si liquidano, pertanto, gli interessi legali sul valore della carta in questione, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza fino alla scadenza del termine per l’insediamento del Commissario ad acta.

    In presenza dei presupposti per la penalità di mora in sede di ottemperanza, questa può essere determinata, nel caso concreto, negli interessi legali sul valore della prestazione dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino alla scadenza del termine assegnato per l’insediamento del Commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, verificati l’irrevocabilità del titolo, la sua rituale notificazione in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione, il giudice può ordinare all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine determinato.
  • Per assicurare l’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un Commissario ad acta con poteri sostitutivi, prevedendo che intervenga su richiesta della parte interessata e assegnandogli un termine per provvedere.
  • In presenza dei presupposti, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere liquidata in misura pari agli interessi legali sul valore della prestazione dovuta, dal momento indicato nell’ordine di pagamento sino alla scadenza del termine per l’insediamento del Commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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