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Risoluzione

Risoluzione n. 221 del 13/08/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che l’indennità integrativa all’indennità di anzianità prevista dal regolamento SPORTASS rientra tra le somme percepite in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. Per le quote maturate fino al 30 settembre 1999 si applica la disciplina previgente dell’art. 17, comma 2, TUIR, con ritenuta sull’importo netto dei contributi versati dal lavoratore nei limiti del 4% e con aliquota determinata per l’indennità principale.

Tassazione dell’indennità integrativa di anzianità ex SPORTASS

Tassazione dell’indennità integrativa all’indennità di anzianità SPORTASS

La risoluzione esamina il regime fiscale applicabile alle somme erogate dall’INPS a un ex dipendente SPORTASS, cessato dal servizio il 1° maggio 2008, a titolo di indennità di anzianità e di integrazione dell’indennità di anzianità prevista dal regolamento del fondo di previdenza del personale SPORTASS. Il punto centrale riguarda la corretta qualificazione fiscale dell’indennità integrativa e il trattamento delle quote maturate sino alla soppressione del fondo.

Contesto normativo e vicenda oggetto di interpello

L’articolo 28 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha soppresso la Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi (SPORTASS). Il personale è stato trasferito in parte all’INPS e in parte all’INAIL con decreto interministeriale del 29 aprile 2008.

Il regolamento del fondo di previdenza SPORTASS prevede:

  • all’articolo 23, comma 1, una indennità di anzianità per gli iscritti cessati dal servizio, pari a tanti dodicesimi dell’ultima retribuzione pensionabile per ciascun anno di servizio prestato;
  • all’articolo 23, comma 2, una integrazione dell’indennità di anzianità, calcolata come somma aggiuntiva in funzione degli anni di servizio effettivamente prestati.

L’onere per tale integrazione era posto a carico dei dipendenti secondo l’articolo 30 del regolamento, che individuava i contributi al fondo, tra cui:

  • un contributo a carico SPORTASS pari all’8,70% della retribuzione annua quiescibile per l’indennità di anzianità;
  • un contributo a carico degli iscritti pari al 3,45% della retribuzione quiescibile per l’integrazione dell’indennità di anzianità.

L’istante segnala inoltre che dal 1998 l’aliquota del contributo per l’integrazione è scesa all’1,26% e che il fondo è stato soppresso con legge 17 maggio 1999, n. 144, con decorrenza 1° settembre 1999. Nonostante ciò, gli ex dipendenti conservano il diritto alla percezione dell’integrazione maturata dall’assunzione al 30 settembre 1999.

Quesito posto dall’istante

L’INPS chiede chiarimenti sulla corretta modalità di tassazione delle somme corrisposte a titolo di integrazione dell’indennità di anzianità, in particolare se tali somme debbano essere assoggettate al regime di tassazione separata previsto per le indennità percepite in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

Tesi prospettata dal contribuente

Secondo l’istante, le somme in questione rientrano nell’articolo 17, comma 1, lettera a), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, cioè tra le altre indennità e somme percepite una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Di conseguenza, esse dovrebbero essere tassate separatamente ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del TUIR. L’istante richiama anche il fatto che:

  • per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 si applicava la disciplina previgente dell’articolo 17, comma 2, del TUIR;
  • nel caso concreto, trattandosi di somme maturate fino al 31 dicembre 1999, dovrebbe trovare applicazione l’intera disciplina previgente.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ricostruisce la natura dell’indennità integrativa prevista dal regolamento SPORTASS come trattamento aggiuntivo dell’indennità principale di anzianità. Essa è quindi ricondotta nell’ambito delle “altre indennità e somme” corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 17, lettera a), del TUIR.

A supporto, viene richiamato anche il chiarimento contenuto nella circolare n. 2 del 5 febbraio 1986, secondo cui possono rientrare in tale categoria anche trattamenti di fine rapporto erogati direttamente da enti o organismi pubblici come integrazione dell’indennità principale.

Regole di tassazione applicabili

L’Agenzia precisa che la disciplina generale oggi contenuta nell’articolo 19, comma 2, del TUIR prevede l’imposizione sull’ammontare complessivo erogato, al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge, con aliquota determinata per il trattamento di fine rapporto.

Tuttavia, per le quote maturate fino al 31 dicembre 2000 continua ad applicarsi la previgente disciplina dell’articolo 17, comma 2, nel testo allora vigente. Tale disciplina comporta che:

  • l’imponibile è costituito dall’importo dell’indennità che eccede i contributi versati dal lavoratore;
  • i contributi a carico del lavoratore sono deducibili solo se non superano il 4% dell’importo annuo percepito in dipendenza del rapporto di lavoro, al netto dei contributi obbligatori per legge;
  • la norma opera solo se negli statuti dei fondi o delle casse di previdenza non sono previste clausole che consentano anticipazioni periodiche sull’indennità spettante.

L’Agenzia richiama anche la risoluzione n. 324 del 9 novembre 2007 e l’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, che limita l’applicazione delle nuove regole alle quote maturate dal 1° gennaio 2001.

Conclusione operativa

Per l’indennità integrativa all’indennità di anzianità maturata fino al 30 settembre 1999, data di soppressione del fondo di previdenza dei dipendenti SPORTASS, l’Agenzia conferma l’applicazione del previgente articolo 17, comma 2, del TUIR.

Ne consegue che l’INPS, quale soggetto erogante, deve:

  • operare la ritenuta sull’ammontare netto delle indennità corrisposte;
  • dedurre i contributi versati dal lavoratore nei limiti del 4% dell’importo annuo percepito;
  • applicare l’aliquota determinata ai fini della tassazione dell’indennità principale, che nel caso specifico è l’indennità di anzianità.

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