Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 224 del 13/08/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che i rimborsi forfetari e le spese di viaggio spettanti agli amministratori locali per missioni istituzionali, previsti dall’art. 84 TUEL come modificato dalla legge finanziaria 2008 e dal decreto attuativo del 12 febbraio 2009, non concorrono alla formazione del reddito IRPEF ai sensi dell’art. 52, comma 1, lett. b), del TUIR, in quanto collegati all’effettività della missione e determinati da organi competenti secondo criteri normativamente previsti.

Trattamento fiscale IRPEF dei rimborsi spese agli amministratori locali

Trattamento fiscale dei rimborsi spese agli amministratori locali

La risoluzione affronta il tema della tassazione IRPEF dei rimborsi spese spettanti agli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali e, più in generale, dei rimborsi loro corrisposti. Il chiarimento nasce dal nuovo sistema introdotto dall’art. 84 del TUEL, come modificato dalla legge finanziaria 2008 e dal decreto ministeriale attuativo del 12 febbraio 2009, che ha sostituito il precedente rimborso a piè di lista con un meccanismo in parte forfetario.

Quesito posto dal Comune

Il Comune istante chiede se i rimborsi spese per missioni istituzionali e gli altri rimborsi spettanti agli amministratori locali debbano essere assoggettati a IRPEF oppure esclusi da imposizione. Il dubbio riguarda in particolare il nuovo assetto normativo, che prevede rimborsi forfetari anziché il solo rimborso analitico delle spese effettivamente sostenute.

Tesi del contribuente

Secondo l’istante, i rimborsi di trasferta non dovrebbero essere tassati neppure nel nuovo quadro normativo, perché continuerebbe ad applicarsi l’art. 52, comma 1, lett. b), del TUIR. Tale norma esclude dal reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche a titolo di rimborso spese, purché l’erogazione e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti.

Sulla base di tale impostazione, il Comune ritiene che siano esclusi da tassazione tutti i rimborsi spese, compresi quelli relativi agli spostamenti dal Comune di residenza alla sede dell’ente, sia che siano determinati in modo analitico sia che siano determinati in modo forfetario.

Quadro normativo di riferimento

L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 50, comma 1, lett. g), del TUIR, che assimila al reddito di lavoro dipendente le indennità percepite per cariche elettive e funzioni pubbliche, incluse quelle relative agli amministratori locali. Richiama poi l’art. 52, comma 1, lett. b), del TUIR, che prevede l’esclusione dal reddito delle somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche a titolo di rimborso spese, a condizione che erogazione e criteri siano stabiliti dagli organi competenti.

Per gli enti locali, viene richiamato l’art. 84 del TUEL, come sostituito dalla legge n. 244 del 2007, che disciplina:

  • il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;
  • un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, con misura fissata da decreto ministeriale;
  • la liquidazione da parte del dirigente competente, su richiesta dell’interessato, con documentazione delle spese e dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione;
  • il rimborso delle sole spese di viaggio per gli amministratori residenti fuori dal capoluogo del comune per la partecipazione alle sedute e per la presenza necessaria presso la sede degli uffici.

Misure dei rimborsi previste dal decreto del 12 febbraio 2009

Il decreto attuativo del 12 febbraio 2009, emanato in base all’art. 84, comma 1, del TUEL, stabilisce le misure dei rimborsi spese per gli amministratori locali che si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l’ente.

In particolare, oltre alle spese di viaggio, sono previsti i seguenti importi forfetari:

  • euro 230,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
  • euro 200,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
  • euro 65,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
  • euro 35,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede dell’ente di appartenenza.

La durata della missione comprende anche i tempi occorrenti per il viaggio.

Per le missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale, le misure del rimborso possono essere incrementate, con atto deliberativo dell’ente locale, fino al 15%. Tale incremento non si applica agli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno, agli enti dissestati ai sensi dell’art. 244 TUEL e agli enti in condizione di deficitaria strutturale ai sensi dell’art. 242 TUEL. È inoltre possibile per gli enti locali ridurre le misure dei rimborsi forfetari.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva che la riforma del 2008 ha l’obiettivo di contenere e ridurre progressivamente la spesa per il funzionamento degli enti locali. Il nuovo sistema collega in modo stretto i rimborsi all’effettività dell’impegno istituzionale, poiché la liquidazione dipende dalla documentazione prodotta e dalla dichiarazione dell’amministratore sulla durata e sulla finalità della missione svolta.

Viene richiamato anche il parere della Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Sardegna, n. 14/2008 del 6 giugno 2008, secondo cui il nuovo regime mira ad ancorare le corresponsioni economiche agli amministratori all’effettività di ciascun impegno istituzionale, da documentarsi e commisurarsi concretamente caso per caso.

Conclusione sul trattamento IRPEF

Sulla base della finalità della disciplina e dei criteri applicativi previsti dall’art. 84 del TUEL, l’Agenzia conclude che i rimborsi forfetari erogati agli amministratori locali non concorrono alla formazione del reddito e possono essere ricondotti nell’ambito applicativo dell’art. 52 del TUIR. Pertanto, tali rimborsi non sono assoggettati a IRPEF.

Indicazione finale

La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano puntualmente osservati dagli uffici.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.