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Risoluzione

Risoluzione n. 216 del 12/08/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che l’articolo 3, comma 1, della legge n. 28/1999 resta vigente e si coordina con l’articolo 2545-ter c.c.: la norma codicistica regola quando le riserve indivisibili possono essere usate per coprire perdite, mentre la legge speciale impone il divieto di distribuire utili finché tali riserve non siano ricostituite, senza decadenza dai benefici fiscali.

Vigenza del divieto di distribuzione utili dopo utilizzo di riserve indivisibili

Utilizzo delle riserve indivisibili e divieto di distribuzione degli utili

La risoluzione affronta il tema della permanenza in vigore dell’articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, in materia di utilizzo delle riserve indivisibili delle società cooperative per la copertura di perdite. Il quesito riguarda in particolare se, dopo la riforma del diritto societario del 2003, tale disposizione debba considerarsi implicitamente abrogata per il mancato richiamo espresso nel codice civile.

Quesito sottoposto

La Confederazione ALFA domanda se il divieto di distribuzione degli utili, previsto dalla legge n. 28/1999 nel caso in cui le riserve indivisibili siano state utilizzate per coprire perdite, sia ancora applicabile. Il dubbio nasce dal fatto che il d.Lgs. n. 6/2003 ha introdotto l’articolo 2545-ter c.c., che disciplina l’uso delle riserve indivisibili, ma non ha riprodotto espressamente il divieto contenuto nella norma speciale del 1999.

Soluzione prospettata dall’istante

Secondo la Confederazione istante, le due disposizioni sarebbero autonome e quindi compatibili tra loro. Di conseguenza, l’articolo 3, comma 1, della legge n. 28/1999 dovrebbe ritenersi ancora vigente.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama il contenuto dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 28/1999, che interpreta l’articolo 12, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, nel senso che l’utilizzo delle riserve a copertura di perdite è consentito e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, a condizione che non si proceda alla distribuzione di utili fino alla ricostituzione delle riserve stesse.

Viene poi richiamato l’articolo 2545-ter, comma 2, c.c., secondo cui le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura delle perdite solo dopo l’esaurimento delle riserve destinate ad operazioni di aumento di capitale e di quelle ripartibili tra i soci in caso di scioglimento della società.

Coordinamento tra norma civile e norma speciale

L’Agenzia esclude che il d.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, abbia introdotto un’abrogazione espressa della norma del 1999. Esclude anche l’abrogazione implicita, ritenendo che le due disposizioni disciplinino profili diversi ma complementari dell’utilizzo delle riserve indivisibili:

  • la norma codicistica stabilisce quando è consentito utilizzare le riserve indivisibili per coprire perdite;
  • la norma speciale ha rilevanza tributaria e interviene dopo tale utilizzo, imponendo il divieto di distribuzione degli utili fino alla ricostituzione delle riserve.

Conclusione

L’Agenzia condivide la soluzione proposta dalla Confederazione ALFA e afferma che l’articolo 3, comma 1, della legge n. 28/1999 è tuttora vigente. Pertanto, l’utilizzo delle riserve indivisibili per copertura perdite non fa decadere dai benefici fiscali, ma comporta il vincolo di non distribuire utili fino alla completa ricostituzione delle riserve medesime.

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