Risoluzione n. 215 del 12/08/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate riconosce la detrazione del 55% per interventi di miglioramento termico dell’involucro di un edificio esistente, anche se classificato come unità collabente per eventi sismici, purché sia dimostrata la presenza di un impianto termico preesistente conforme alla normativa tecnica e siano rispettate le altre condizioni previste.
Detrazione 55% per risparmio energetico su edificio inagibile con impianto termico preesistente
Detrazione 55% per riqualificazione energetica di edificio esistente
La risoluzione esamina la possibilità di fruire della detrazione IRPEF del 55% per interventi di risparmio energetico su un immobile di proprietà dell’istante, ubicato in centro storico e danneggiato dagli eventi sismici del 1997. Il quesito riguarda in particolare il miglioramento termico dell’involucro di un’unità immobiliare già destinata ad abitazione, oggi classificata catastalmente come unità collabente.
Quesito e caratteristiche dell’immobile
L’istante riferisce che l’edificio:
- è di sua proprietà ed è ubicato nel centro storico del Comune indicato nel testo;
- è regolarmente accatastato sin circa il 1940;
- è articolato in più unità immobiliari catastali, tra cui una al piano primo classificata A/4, di cui si chiede la detrazione;
- è stato dichiarato inagibile con ordinanza sindacale a seguito del sisma del settembre 1997;
- non è abitato per effetto dell’inagibilità, ma presenta un sistema di riscaldamento composto da tre camini e una stufa, con potenza complessiva superiore a 15 kW;
- ha subìto, a seguito delle vicende post-terremoto, una classificazione catastale come unità collabente;
- è oggetto di lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico che porteranno anche il piano terra alla destinazione abitativa;
- beneficia, secondo quanto riferito, del pagamento regolare dell’ICI, salvo gli anni esentati per legge speciale post-terremoto.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’istante ritiene di avere diritto alla detrazione IRPEF del 55% per la riqualificazione energetica dell’edificio, sostenendo che l’intervento sia coerente con la finalità della norma e, sotto alcuni profili, anche migliorativo.
Quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia richiama:
- l’art. 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha introdotto la detrazione del 55% per spese sostenute nel 2007 per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
- il principio secondo cui le spese devono essere effettivamente rimaste a carico del contribuente;
- l’art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha prorogato l’agevolazione fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010;
- la circolare n. 36/E del 31 maggio 2007, in tema di edifici interessati dal beneficio;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, che fornisce la definizione tecnica di impianto termico all’allegato A, punto 14.
Requisiti dell’edificio per l’agevolazione
Secondo l’Agenzia, possono accedere all’agevolazione fabbricati di qualsiasi categoria catastale, purché esistenti. L’esistenza dell’edificio risulta dimostrata:
- dall’iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento;
- dal pagamento dell’ICI, se dovuta.
Sono esclusi i fabbricati di nuova costruzione, poiché per essi devono già essere rispettati standard energetici in fase di realizzazione.
Nel caso esaminato, la classificazione come unità collabente, derivante dall’inagibilità per eventi sismici, non esclude la qualificazione dell’immobile come edificio esistente, in quanto si tratta comunque di un manufatto già costruito e individuato catastalmente, sebbene non produttivo di reddito.
Requisito dell’impianto termico preesistente
L’Agenzia evidenzia che, per la maggior parte degli interventi di risparmio energetico, è necessaria la presenza di impianti di riscaldamento funzionanti negli ambienti interessati, con eccezione dell’installazione di pannelli solari.
Ai fini della verifica, viene richiamata la definizione di impianto termico contenuta nel D.Lgs. 311/2006:
- impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva e invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda;
- comprende eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché organi di regolazione e controllo;
- sono compresi gli impianti individuali di riscaldamento;
- non sono considerati impianti termici stufe, caminetti, apparecchi per riscaldamento localizzato a energia radiante e scaldacqua unifamiliari;
- tali apparecchi, se fissi, sono però assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è pari o superiore a 15 kW.
Sulla base di tale definizione, il sistema descritto dall’istante, composto da tre camini e una stufa fissa con potenza complessiva superiore a 15 kW, può qualificarsi come impianto termico.
Esito del parere dell’Agenzia
L’Agenzia conclude che:
- l’inagibilità dell’edificio e la classificazione catastale come unità collabente non impediscono, di per sé, di considerarlo edificio esistente;
- il sistema di riscaldamento descritto può essere considerato impianto termico ai sensi della normativa tecnica richiamata;
- pertanto, gli interventi di miglioramento termico dell’involucro dell’unità immobiliare, riconducibili al comma 345 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, possono beneficiare della detrazione del 55%.
Condizioni ulteriori da rispettare
La fruizione dell’agevolazione resta comunque subordinata a due presupposti:
- deve essere dimostrato che il preesistente impianto di riscaldamento risponda alle caratteristiche tecniche previste dal D.Lgs. 311/2006;
- l’impianto deve essere situato negli ambienti nei quali vengono eseguiti gli interventi di riqualificazione energetica.
Resta inoltre fermo il rispetto di tutte le altre condizioni e modalità previste dalla disciplina specifica della detrazione del 55%.
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