Risoluzione n. 222 del 13/08/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Agenzia chiarisce che, ai fini del credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, la struttura produttiva va individuata per singolo comune agevolato e coincide con l'insieme dei beni appartenenti al medesimo processo produttivo presenti in quel territorio. Nel caso di impianti di rete radio e fissa della società istante, tali apparati costituiscono un'unica struttura produttiva per ciascun comune in cui insistono.
Credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate: nozione di struttura produttiva
Credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate e nozione di struttura produttiva
La risoluzione affronta un interpello in materia di credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate, con riferimento all'individuazione della "struttura produttiva" ai fini dell'agevolazione. Il chiarimento è reso nell'ambito dell'art. 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come integrato dall'art. 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97.
Quesito posto dalla società istante
La società ALFA N.V. ha presentato istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000, chiedendo come debba essere individuata la struttura produttiva, intesa come diramazione territoriale dell'impresa nelle aree destinatarie dell'incentivo, ai fini della spettanza del credito d'imposta.
La società aveva presentato il Modello FAS relativo a un "progetto di investimento iniziale" e aveva ottenuto il "nulla osta" alla fruizione del credito d'imposta a partire dall'anno 2015. L'investimento agevolato consisteva nella realizzazione di impianti denominati:
- "apparati di rete radio";
- "apparati di rete fissa".
Tali impianti risultavano installati in via non definitiva, con modalità diversificate, su terreni e aree sia urbane sia rurali, in particolare:
- sulla sommità di fabbricati;
- su porzioni di terreni agricoli e non;
- nei cortili di edifici industriali e non.
La società descriveva gli apparati di rete radio come elementi della rete di telefonia mobile e di accesso radio dislocati capillarmente sul territorio, funzionali alla copertura radioelettrica e alla connessione dei terminali mobili alla rete. Gli apparati di rete fissa erano invece indicati come macchine diverse tra loro, accomunate dalla funzione di raccolta del traffico gestito dalla rete radio.
Soluzione prospettata dal contribuente
La società sosteneva che il concetto di struttura produttiva e di autonoma diramazione territoriale dovesse essere interpretato tenendo conto della specificità della propria attività, caratterizzata da una struttura produttiva diversa da quella di un'impresa industriale o commerciale tradizionale.
Secondo l'istante, la definizione di struttura produttiva contenuta nella circolare n. 38/E dell'11 aprile 2008 sarebbe riferita soprattutto a contesti industriali e commerciali impostati secondo una struttura aziendale "piramidale", senza considerare adeguatamente una struttura "reticolare" tipica di molte imprese moderne, in particolare nel settore dei servizi.
La società riteneva pertanto che gli apparati di rete dovessero essere considerati autonome diramazioni territoriali, dotate di propria specificità e individualità, anche sotto il profilo contabile, in ragione della localizzazione territoriale e delle caratteristiche tecniche e funzionali proprie di ciascun impianto.
Quadro interpretativo dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia ricorda che il credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate è riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree territoriali ammesse alle deroghe di cui alle lettere a) e c) dell'art. 87 del Trattato UE, corrispondenti alle regioni:
- Abruzzo;
- Basilicata;
- Campania;
- Calabria;
- Molise;
- Puglia;
- Sardegna;
- Sicilia.
Tali aree sono quelle individuate dalla "Carta italiana degli aiuti a finalità regionale 2007-2013".
Nozione di struttura produttiva
Con riferimento alla nozione di struttura produttiva, la circolare n. 38 del 2008 viene richiamata come fonte interpretativa. L'Agenzia precisa che la struttura produttiva coincide con ogni singola unità locale o stabilimento ubicato nelle aree svantaggiate e può consistere in:
- un autonomo ramo d'azienda dotato di autonomia decisionale, come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un'attività che produca un output specifico destinato al mercato;
- una autonoma diramazione territoriale dell'azienda, oppure una mera linea di produzione o un reparto, purché dotati di autonomia organizzativa e tali da costituire un autonomo centro di imputazione di costi, senza rappresentare parte integrante del processo produttivo dell'unità locale situata nello stesso territorio comunale o nel medesimo perimetro aziendale.
Criterio di individuazione per le unità presenti nello stesso comune
L'Agenzia precisa che, nelle ipotesi di cui alla lett. b), occorre verificare se le unità locali, le diramazioni territoriali, le linee di produzione o i reparti presenti nello stesso comune agevolato facciano parte del medesimo processo produttivo oppure di processi diversi.
In particolare:
- se nel territorio del medesimo comune l'impresa ha più strutture riferibili a processi produttivi diversi, devono individuarsi più strutture produttive;
- se invece nel territorio del medesimo comune l'impresa ha più unità riferibili a un unico processo produttivo, nel loro insieme esse costituiscono un'unica struttura produttiva.
L'Agenzia chiarisce inoltre che la struttura produttiva si individua nell'ambito di ciascun comune agevolato in cui l'impresa esercita la propria attività: in sostanza, essa coincide con l'insieme di tutti i beni facenti parte del medesimo processo produttivo situati nello stesso comune, anche se dislocati in luoghi diversi. Ne consegue che l'impresa avrà tante strutture produttive quanti sono i comuni nei quali esercita, tramite le proprie diramazioni, l'attività economica riferibile al medesimo processo produttivo.
Viene anche osservato che, quando una singola struttura produttiva di cui alla lett. b) sia l'unica presenza dell'impresa nel territorio comunale, essa può essere considerata autonoma struttura produttiva.
Applicazione al caso concreto
Applicando tali principi al caso della società istante, l'Agenzia conclude che gli "apparati di rete radio" e gli "apparati di rete fissa" devono essere considerati, per ciascun comune delle aree svantaggiate in cui insistono, come un'unica struttura produttiva, in quanto appartenenti al medesimo processo produttivo.
Indicazioni finali
La risoluzione si chiude con l'invito alle Direzioni regionali a vigilare affinché gli uffici osservino puntualmente le istruzioni e i principi enunciati nel documento.
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