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Ordinanza

Ordinanza n. 18/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento e per la condanna A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - per l’annullamento dell’atto prot. n. 20235 del 7.10.2025; - per la condanna del Comune al risarcimento del danno; B - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti: - per l’annullamento dell’atto prot. n. 20235 del 7.10.2025;

Giustizia amministrativa202501313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare, senza pronunciarsi sulla fondatezza delle censure rivolte contro la nota comunale. Ha ritenuto insussistente il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile, affermando che l'atto impugnato non è idoneo a provocarlo. È stata confermata l'udienza pubblica del 25 marzo 2026 per la discussione del merito. Le spese della fase cautelare sono state dichiarate irripetibili.

TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale del 7 ottobre 2025, prot. n. 20235

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, la nota comunale del 7 ottobre 2025, chiedendone l'annullamento e domandando altresì la condanna del Comune al risarcimento del danno. È stata proposta in via incidentale una domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto. Il testo dell'ordinanza non espone le specifiche censure di legittimità dedotte, limitandosi a precisare che il loro scrutinio resta impregiudicato.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    pregiudizio grave e irreparabile

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile; in assenza di tale requisito la domanda di sospensione deve essere respinta.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dell’efficacia di un provvedimento amministrativo presuppone la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; se l’atto impugnato non è idoneo a provocare tale pregiudizio, l’istanza cautelare deve essere rigettata, anche senza definire nel merito le censure di illegittimità.
  • Il rigetto della domanda cautelare per insussistenza del pregiudizio grave e irreparabile non comporta una decisione sulla fondatezza dei motivi di ricorso, il cui esame resta riservato alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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