Cassazione Penale, Sentenza n. 38035/2023 del 18/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 21/02/2023 del Tribunale della Libertà di Milano che aveva respinto l'istanza di riesame presentata dall'indagato Matteo Banin contro l'ordinanza cautelare del GIP del 26/01/2023. L'indagato è accusato, in via provvisoria, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di indebite percezioni di erogazioni a danno dello Stato (art. 640-bis c.p.). Il ricorrente denunciava carenza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura: contestava in particolare l'asserita mancanza di pericolo di inquinamento probatorio (sostenendo che tale pericolo era evocato apoditticamente), affermava che la motivazione si era concentrata esclusivamente sul pericolo di reiterazione senza spiegare la concretezza e l'attualità di tale pericolo, e sosteneva l'irrilevanza deterrente della misura (obbligo di presentazione) rispetto a un reato commesso nell'esercizio della professione mediante uso di computer, nonché l'attualità venuta meno della misura per il tempo già trascorso e per le dichiarazioni collaboranti rese dall'indagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha rilevato che la difesa, citando vizi di motivazione, in realtà chiedeva una rivalutazione di merito delle risultanze cautelari (richiedendo di fatto un terzo giudizio di merito), cosa non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che non sussistano manifesta illogicità o incongruenze nella motivazione del riesame: il giudice del riesame ha correttamente affermato che il mero decorso del tempo in esecuzione della misura è irrilevante, salvo elementi nuovi e ulteriori; inoltre l'applicazione della misura più lieve disponibile giustifica, sotto il profilo logico-giuridico, l'assunto di adeguatezza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento alla cassa delle ammende di euro 3.000. La pronuncia è resa in Roma il 5 luglio (anno non riportato nel testo trasmesso).
Norme richiamate
art. 640-bis cod. pen.
Norma sostanziale che delinea il reato contestato (indebite percezioni di erogazioni a danno dello Stato) e che definisce l'imputazione di cui all'ordinanza cautelare; usata per qualificare il fatto oggetto del procedimento.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione dedotti: la Corte osserva che le censure prospettate miravano in realtà a una diversa valutazione di merito delle circostanze, mentre l'art. 606 lett. e) disciplina i motivi di impugnazione per cui è ammessa la censura della motivazione quando sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e possibilità di irrogare sanzione pecuniaria (ammenda) quando l'inammissibilità è dovuta a profili di colpa.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è luogo per rimettere in discussione valutazioni di merito sul fatto: i ricorsi contro misure cautelari devono evidenziare violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione, non il semplice disaccordo sulla valutazione probatoria.
- Il mero decorso del tempo in esecuzione di una misura cautelare non è di per sé sufficiente a escludere la persistenza delle esigenze cautelari; occorrono elementi nuovi che dimostrino l'attenuazione o l'assenza del pericolo che giustificava la misura.
- Se il giudice applica la misura cautelare meno afflittiva possibile, ciò rinforza la presunzione di adeguatezza e rende più difficile la censura sul piano dell'adeguatezza della misura.
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare è necessario documentare e argomentare specificamente l'assenza di rischi concreti e attuali di reiterazione o di inquinamento probatorio, oppure dimostrare errori normativi nella motivazione, non limitarsi a rilievi generici.
- L'inammissibilità infondata espone il ricorrente a conseguenze economiche: condanna alle spese e possibile ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza del ricorso e la strategia processuale prima di adire la Cassazione.
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