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Sentenza

Sentenza n. 1329/2026 - Torino, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Piemonte, Sez. I, del 30/01/2026 n. 170; e per la conseguente declaratoria di nullità o, in subordine, per l’annullamento: - del provvedimento di ANAS s.p.a. in data 26/02/2026, che ha confermato i punteggi e la graduatoria precedentemente annullati dalla sentenza TAR Torino n. 170/2026 e ha disposto l’aggiudicazione a favore dell’impresa Collini Lavori s.p.a. della procedura di gara denominata TO 09/24 per l’affidamento dell’appalto denominato «S.S. n. 337 “della Valle Vigezzo”. Lavori di Variante e adeguamento in sede dal km 23+900 al km 29+668 nel tratto soggetto a caduta massi tra il Comune di Re ed il Ponte della Ribellasca – 2° stralcio»; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi compreso, in particolare, il verbale delle sedute della Commissione di gara in data 09/02/2026 e 18/02/2026, nonché il contratto, ove stipulato, del quale si domanda la declaratoria d’inefficacia ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 c.p.a., con conseguente condanna di ANAS s.p.a. a disporre il subentro nell’esecuzione dello stesso in favore dell’odierna esponente, che a tal fine si dichiara sin d’ora disponibile, ai sensi dell’art. 124 c.p.a.; - con riserva di agire separatamente per il risarcimento del danno per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all’art. 30 co. 5 c.p.a.;

Giustizia amministrativa202600542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenza non definitivaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: nuova aggiudicazione disposta da ANAS dopo il giudicato, con conferma dei precedenti punteggi e della graduatoria, nonché gli atti della rinnovata valutazione delle offerte

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

La controversia

L'impresa ricorrente, già terza classificata nella gara per lavori e servizi relativi alla variante e all'adeguamento della strada statale n. 337, aveva ottenuto l'annullamento della precedente aggiudicazione limitatamente alla valutazione del criterio B.2.1, relativo all'integrazione degli interventi di mitigazione degli impatti, per deficit istruttorio e motivazionale. La sentenza passata in giudicato aveva imposto la rivalutazione dei punteggi relativi ai sotto-criteri Rumore e Fauna. In sede di ottemperanza, ANAS ha riaperto l'istruttoria, esaminato nuovamente le offerte e confermato i punteggi precedenti, con nuova aggiudicazione alla medesima impresa. La ricorrente ha sostenuto che l'Amministrazione si fosse limitata a rivestire di una motivazione più ampia le precedenti valutazioni, senza un riesame effettivo e sostanziale delle offerte, deducendo violazione o elusione del giudicato e chiedendo la declaratoria di nullità della nuova aggiudicazione. In subordine ha dedotto ulteriori vizi di annullabilità, chiedendo anche, ove stipulato il contratto, la declaratoria di inefficacia e il subentro nell'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha esaminato, nella fase regolata dall'art. 114 c.p.a., soltanto la dedotta nullità per violazione o elusione del giudicato, rinviando gli ulteriori vizi di legittimità alla sede ordinaria previa conversione del rito. Ha ricostruito il contenuto conformativo della precedente sentenza, rilevando che essa non aveva imposto l'attribuzione di uno specifico punteggio né aveva accertato la superiorità tecnica dell'offerta della ricorrente, ma aveva censurato esclusivamente l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione. L'Amministrazione, in esecuzione del giudicato, ha riaperto l'istruttoria sui sotto-criteri Rumore e Fauna, ha considerato le differenze quantitative tra le offerte e ha esaminato le tavole grafiche, fornendo motivazioni autonome e articolate per ciascuna concorrente. La conferma dei punteggi precedenti, di per sé, non integra elusione del giudicato quando sia il risultato di una rinnovata valutazione conforme ai limiti indicati dalla sentenza. È stata quindi respinta la domanda di nullità ex art. 21-septies l. 241/1990 e art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a. Il TAR ha disposto la conversione del rito per la trattazione della domanda subordinata di annullamento, rinviando a successiva udienza di merito; spese al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza per l'attuazione del giudicato amministrativo.

  • art. 114 c.p.a.

    Delimita il giudizio di ottemperanza e consente la declaratoria di nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la declaratoria di nullità dell'atto adottato in violazione o elusione del giudicato.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La nullità per violazione o elusione del giudicato richiede che l'atto amministrativo si ponga in contrasto con il contenuto conformativo della decisione passata in giudicato.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Gli ulteriori vizi dedotti, non riconducibili al giudicato, riguardano l'eventuale annullabilità della nuova aggiudicazione e devono essere esaminati nel rito ordinario.

  • artt. 40 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio amministrativo ordinario, applicato a seguito della conversione del rito per l'esame delle censure di annullabilità.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Richiamati dalla ricorrente per chiedere la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente per chiedere il subentro nell'esecuzione del contratto.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Richiamato dal TAR quale riferimento per il contraddittorio processuale nella trattazione ordinaria delle ulteriori censure.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la nullità per violazione o elusione del giudicato può essere dichiarata soltanto quando l'atto successivo contrasti con il contenuto conformativo effettivamente desumibile dalla decisione passata in giudicato; le censure autonome di legittimità devono essere trattate nel giudizio ordinario di annullamento.
  • Quando il giudicato abbia annullato una valutazione di gara per deficit istruttorio e motivazionale, senza imporre uno specifico punteggio o l'aggiudicazione a una determinata concorrente, l'Amministrazione conserva il potere di rinnovare la valutazione e può confermare i punteggi precedenti, purché svolga un'istruttoria effettiva e fornisca una motivazione idonea a rendere ricostruibile l'iter valutativo.
  • La mera identità dell'esito numerico della valutazione rinnovata rispetto a quella annullata non dimostra, di per sé, la violazione o l'elusione del giudicato; occorre verificare se l'Amministrazione abbia rispettato le prescrizioni conformative mediante un nuovo esame degli elementi indicati dal giudice.
  • Il giudice amministrativo non può trasformare una censura di insufficienza motivazionale della valutazione tecnica in un giudizio sostitutivo sul merito dell'offerta, né desumere dal giudicato l'obbligo di attribuire il punteggio ritenuto preferibile dal concorrente.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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