Cassazione Civile, Ordinanza n. 30301/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committenti)
La controversia
La controversia origina da un incarico di progettazione e direzione lavori relativo alla ristrutturazione di un fabbricato di proprietà dei resistenti per ricavarne più appartamenti. Dopo la rinuncia dell'architetta all'incarico, la professionista chiese e ottenne un decreto ingiuntivo per compensi professionali; i committenti proposero opposizione deducendo l'eccessività del credito e, in via riconvenzionale, danni derivanti da asseriti errori tecnici, progettuali e amministrativi nell'esecuzione dell'incarico. Il Tribunale accolse l'opposizione, revocò il decreto e condannò la professionista al risarcimento. In appello la professionista censurò la decisione con sette motivi, contestando: l'erronea valutazione di fatti relativi all'esecuzione del coperto dell'edificio; il preteso mancato rispetto della normativa sul risparmio energetico; l'interpretazione del contratto di prestazione d'opera, che a suo dire limitava l'incarico a coordinamento e collaborazione con gli altri tecnici; l'esclusione di alcune attività dal mandato; l'attribuzione alla stessa di opere eseguite dai committenti senza suo consenso; la configurazione della sua responsabilità quale direttore dei lavori; e la quantificazione del danno riconosciuto ai committenti. Inoltre si doleva del mancato esame di un motivo di appello relativo al suo credito professionale e chiedeva anche la condanna dei resistenti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione. In Cassazione la ricorrente ha proposto otto motivi, tutti sostanzialmente diretti a ottenere una nuova valutazione del merito, lamentando omessi esami, violazioni di legge e cattiva interpretazione del contratto, nonché l'omessa considerazione del motivo di appello relativo alle spese. La Suprema Corte però ha rilevato in via preliminare che il ricorso era improcedibile per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita di relata di notifica, nonostante la stessa ricorrente avesse indicato in ricorso che la sentenza era stata notificata via PEC; ha aggiunto che, comunque, il ricorso sarebbe stato anche inammissibile perché fondato su censure ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme, su doglianze di omessa pronuncia relative a mere istanze istruttorie, su una critica generica dell'interpretazione contrattuale e su richieste sostanzialmente volte a rivalutare il fatto e le prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso perché la ricorrente, avendo allegato la notifica della sentenza impugnata, avrebbe dovuto depositarne copia autentica con la relativa relata di notifica, onere non assolto nel termine di legge. La Corte ha precisato che la mancata contestazione dei resistenti non sanava il vizio. Per completezza ha osservato che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile: le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. erano precluse dalla doppia conforme; il vizio di omessa pronuncia non poteva riguardare istanze istruttorie; l'interpretazione del contratto era censurata solo con una lettura alternativa e quindi in modo non consentito in cassazione; il motivo sulle spese di primo grado era implicitamente assorbito dal rigetto integrale dell'appello; e il resto dei motivi mirava a una rivalutazione del merito. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dei resistenti.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
In caso di dedotta notificazione della sentenza impugnata, il ricorrente deve depositare nel termine di legge la copia autentica della sentenza con la relata di notifica; la mancata produzione comporta improcedibilità del ricorso.
art. 372 c.p.c.
Non è consentito sanare tardivamente l'omissione del deposito della relata di notifica con produzione successiva.
art. 380-bis 1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 360 c.p.c.
Le censure prospettate come violazione di legge e omesso esame non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito; il n. 5 è inoltre inammissibile in presenza di doppia conforme.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia riguarda le domande di merito e non le mere istanze istruttorie.
art. 210 c.p.c.
L'omesso accoglimento di una richiesta di esibizione documentale o di rinnovo della CTU non integra omessa pronuncia sul merito.
art. 196 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nei motivi, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze sulla CTU si risolvessero in censure di merito non scrutinabili in cassazione.
art. 1362 c.c.
Richiamato in tema di interpretazione del contratto; la Corte ha ritenuto che la censura si limitasse a proporre una lettura alternativa del regolamento negoziale, senza vizio denunciabile in cassazione.
art. 1363 c.c.
Come sopra, richiamato per sostenere un'interpretazione diversa del contratto, ma la censura è stata ritenuta generica e di merito.
art. 1366 c.c.
Come sopra, richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha ravvisato un errore di diritto ma una diversa lettura del contratto.
art. 2222 c.c.
Richiamato per qualificare il rapporto di prestazione d'opera professionale; la Corte ha osservato che la censura era inidonea perché mirava a sostituire l'interpretazione del giudice di merito.
art. 132 c.p.c.
La doglianza di motivazione apparente/mancanza assoluta di motivazione è stata ritenuta, nella sostanza, una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione; la Corte ha escluso un vizio scrutinabile nei termini dedotti.
art. 1223 c.c.
Richiamato per il nesso tra inadempimento e danno; la Corte ha ritenuto che le relative censure pretendessero una nuova valutazione del fatto.
art. 2727 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni; la Corte ha ritenuto le doglianze non idonee a scalfire l'accertamento di merito.
art. 2729 c.c.
Come sopra, richiamato per contestare l'apprezzamento probatorio, ma senza ammissibile censura di legittimità.
art. 1176 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha trattato la censura come sostanziale critica di merito sulla responsabilità professionale.
art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta dalla ricorrente in appello non ha avuto seguito; il suo mancato esame è stato ricondotto al rigetto complessivo dell'impugnazione.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, sono inammissibili le censure di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
L. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Se il ricorrente per cassazione dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, grava su di lui l'onere di depositarne nei termini la copia autentica con la relata di notifica; la mancata produzione comporta improcedibilità del ricorso e non è sanata dalla mancata contestazione della controparte.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda le domande e le eccezioni di merito, non le mere istanze istruttorie come richieste di esibizione documentale o di rinnovo della CTU.
- Le censure sull'interpretazione del contratto sono inammissibili in cassazione quando si risolvono nella mera proposta di una lettura alternativa del testo negoziale rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
- Quando l'appello è integralmente rigettato e le spese di secondo grado sono poste a carico dell'appellante, il motivo relativo alla regolazione delle spese di primo grado può ritenersi implicitamente assorbito.
- Non è consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o del merito sotto la formale veste della violazione di legge o del vizio di motivazione.
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