Ordinanza del 04/12/2017 n. 1949 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Misure cautelari - Fumus boni iuris - Non necessario - Danno grave e irreparabile - Riproposizione istanza cautelare - Intervenuto pignoramento presso terzi - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992, per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata o dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio, richiede esclusivamente la prova di un danno grave e irreparabile, senza necessità di dimostrare il fumus boni iuris. Il pignoramento presso terzi può giustificare la riproposizione dell’istanza cautelare quando comporti il rischio di privare l’istante dei mezzi sufficienti per il sostentamento.
Misure cautelari fiscali: riproposizione dell’istanza in caso di pignoramento presso terzi
Misure cautelari e pignoramento presso terzi
Il documento riguarda i presupposti per ottenere la sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza impugnata o dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio, ai sensi dell’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992. Viene esaminata, in particolare, la possibilità di riproporre l’istanza cautelare dopo l’intervenuto pignoramento presso terzi.
Presupposti della sospensione cautelare
La disposizione richiamata non richiede la dimostrazione del fumus boni iuris, ossia della verosimile fondatezza delle ragioni dedotte nel giudizio. Ai fini della sospensione è invece necessario dimostrare il solo requisito del danno grave e irreparabile.
Ne consegue che l’istanza cautelare deve essere valutata principalmente in relazione agli effetti pregiudizievoli che l’esecuzione della sentenza o dell’atto può concretamente produrre nella situazione dell’istante.
Riproposizione dell’istanza cautelare
L’intervenuto pignoramento presso terzi costituisce un presupposto idoneo per la riproposizione dell’istanza cautelare. L’atto esecutivo rappresenta infatti un elemento sopravvenuto rispetto alla precedente richiesta e può determinare una situazione di pregiudizio più attuale e concreta.
Danno grave e irreparabile
Il requisito del danno grave e irreparabile può ritenersi sussistente quando il pignoramento presso terzi esponga l’istante al pericolo di non poter disporre di sufficienti mezzi di sostentamento. La compromissione delle risorse necessarie alla vita quotidiana integra, secondo il documento, un pregiudizio grave e non facilmente reversibile attraverso il successivo eventuale esito favorevole del giudizio.
Pertanto, la situazione derivante dal pignoramento presso terzi può giustificare la sospensione cautelare, senza che sia necessario fornire anche la prova del fumus boni iuris.
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