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Ordinanza

Ordinanza del 30/11/2017 n. 28695 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione accoglie il primo e il terzo motivo dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo insufficiente la qualificazione automatica come spese di pubblicità dei costi sostenuti da Sorin Biomedica Cardio Srl per l’organizzazione di convegni medici e trasferimenti. La CTR avrebbe dovuto verificare il carattere effettivamente scientifico degli incontri, unico elemento idoneo a ricondurre tali spese alla pubblicità consentita per dispositivi cardiovascolari impiantabili. La sentenza viene cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione; il secondo motivo è dichiarato assorbito.

Detraibilità IVA delle spese per convegni medici e distinzione tra spese di pubblicità e di rappresentanza.

Detraibilità IVA delle spese per convegni medici

La pronuncia riguarda la detrazione dell’IVA, per l’anno 1999, sulle spese sostenute da Sorin Biomedica Cardio Srl, società operante nella produzione di dispositivi cardiovascolari impiantabili, per l’organizzazione di convegni medici. La controversia concerne la corretta qualificazione fiscale di tali costi come spese di pubblicità oppure come spese di rappresentanza.

La CTR della Lombardia, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva ritenuto fondata la detrazione relativa alle spese di organizzazione dei convegni, qualificandole come spese di pubblicità. Aveva invece considerato spese di rappresentanza i costi relativi a pernottamento, cena e intrattenimento.

Motivi del ricorso dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi:

  • violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-bis, comma 1, lett. h), e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 2, oggi art. 108, comma 2, per avere la CTR qualificato le spese per l’organizzazione dei congressi come pubblicitarie anziché come spese di rappresentanza;
  • violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla questione secondo cui non sarebbe ammessa la pubblicità di prodotti soggetti a prescrizione medica;
  • insufficiente motivazione, per non avere la CTR illustrato gli elementi posti a fondamento della qualificazione delle spese come pubblicitarie e per avere trascurato le circostanze evidenziate dall’Amministrazione finanziaria.

Ammissibilità del ricorso e produzione del fascicolo

La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità fondata sulla mancata produzione dell’atto di appello ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

Richiamando Cass., Sezioni Unite, n. 22726 del 2011, precisa che, nel processo tributario, i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e vengono restituiti soltanto al termine del processo. Pertanto, quando la parte ricorrente abbia chiesto la trasmissione del fascicolo d’ufficio alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 369, comma 3, c.p.c., non è tenuta, a pena di improcedibilità, a produrre nuovamente il proprio fascicolo o copia autentica degli atti e documenti in esso contenuti.

La stessa regola vale per gli atti e documenti contenuti nel fascicolo della controparte, salvo che la parte abbia ottenuto irritualmente la restituzione del proprio fascicolo dalla segreteria della Commissione tributaria.

Distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza

La Corte ribadisce la distinzione elaborata dalla giurisprudenza:

  • sono spese di rappresentanza quelle sostenute per iniziative dirette ad accrescere il prestigio o l’immagine dell’impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo;
  • sono spese di pubblicità o propaganda quelle sostenute per iniziative rivolte, in prevalenza, anche se non esclusivamente, a pubblicizzare prodotti, marchi, servizi o l’attività esercitata.

La Corte richiama, da ultimo, Cass. n. 3087 del 2016. Evidenzia inoltre che, in relazione alle spese per congressi e convegni di breve durata, si sono registrati orientamenti non uniformi: alcune precedenti decisioni le avevano ricondotte alle spese pubblicitarie, tra cui Cass. n. 25053 del 2006 e Cass. n. 15268 del 2000, mentre pronunce più recenti le avevano qualificate come spese di rappresentanza, tra cui Cass. n. 2276 del 2011 e Cass. n. 21270 del 2008.

Pubblicità dei prodotti destinati alla prescrizione medica

Con specifico riferimento ai congressi medici, la Corte richiama Cass. n. 24932 del 2013 e il D.Lgs. n. 541 del 1992, art. 7, applicabile ratione temporis e attuativo della direttiva n. 92/28/CEE.

Secondo tale disciplina, la pubblicità di un medicinale può essere rivolta esclusivamente agli operatori sanitari autorizzati a prescriverlo o dispensarlo. La pubblicità deve inoltre:

  • comprendere le informazioni contenute nel riassunto delle caratteristiche del prodotto autorizzato;
  • specificare la classificazione del medicinale ai fini della fornitura;
  • in alternativa, limitarsi alla denominazione del medicinale, purché sia indicata anche la denominazione comune del principio attivo o dei principi attivi che lo compongono.

Da tali disposizioni deriva che possono essere considerate spese di pubblicità soltanto quelle finalizzate a rendere noto un farmaco alla classe medica, anche attraverso riunioni e incontri di breve durata con la partecipazione di un numero ristretto di specialisti.

La breve durata e la partecipazione limitata costituiscono elementi indicativi della funzione di informazione scientifica dell’incontro, distinguendola da finalità di intrattenimento. L’attività pubblicitaria consentita non consiste quindi nella mera esaltazione astratta del prodotto o della sua presentazione, ma nell’informazione ai medici circa:

  • la natura e l’utilità del prodotto;
  • le situazioni cliniche nelle quali è indicato;
  • le ipotesi nelle quali non è indicato;
  • gli eventuali casi nei quali può risultare nocivo.

La Corte richiama, sul punto, anche Cass. n. 25053 del 2006, Cass. n. 8844 del 2014, Cass. n. 2349 del 2013 e Cass. n. 5494 del 2013.

Applicazione ai dispositivi cardiovascolari impiantabili

I principi elaborati per i medicinali vengono ritenuti applicabili anche alla fattispecie esaminata, nella quale i prodotti sono presidi cardiovascolari impiantabili e gli utilizzatori finali sono cliniche e ospedali.

Anche per tali dispositivi, pertanto, la qualificazione delle spese come pubblicitarie richiede la verifica della loro effettiva destinazione all’informazione scientifica degli operatori qualificati, non essendo sufficiente la generica finalità di promuovere l’offerta commerciale dell’impresa.

Censura alla decisione della CTR

La Corte riconosce che la CTR aveva correttamente qualificato come spese di rappresentanza quelle relative all’ospitalità, comprendenti pernottamento, cena e intrattenimento.

Tuttavia, con riguardo alle spese per l’organizzazione dei convegni e per i trasferimenti, la CTR aveva ritenuto indistintamente che si trattasse di spese di pubblicità, basandosi soltanto sull’affermazione che i convegni organizzati nel 1999 dalla società avessero la finalità di portare a conoscenza l’offerta dei prodotti.

Secondo la Corte, tale motivazione non è sufficiente. Il giudice tributario avrebbe dovuto accertare in concreto il carattere scientifico dei convegni, verificando se gli incontri fossero realmente diretti a fornire informazioni tecniche e scientifiche sui dispositivi cardiovascolari, con modalità compatibili con la disciplina della pubblicità rivolta agli operatori sanitari.

La mancata verifica di tale elemento rende la decisione giuridicamente non corretta e giustifica l’accoglimento congiunto del primo e del terzo motivo, strettamente connessi.

Esito del giudizio e rinvio

Il secondo motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla pubblicità dei prodotti soggetti a prescrizione medica, viene dichiarato assorbito, poiché l’accoglimento degli altri motivi è già sufficiente a determinare la cassazione della sentenza.

La Corte quindi:

  • accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso;
  • dichiara assorbito il secondo motivo;
  • cassa la sentenza impugnata;
  • rinvia la causa alla CTR della Lombardia, in diversa composizione;
  • demanda al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione è stata assunta a Roma il 18 luglio 2017 e depositata in cancelleria il 30 novembre 2017.

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