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Ordinanza

Ordinanza del 01/12/2017 n. 28860 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTR Lombardia, che aveva ritenuto tardivo l’avviso di liquidazione decorrendo il termine triennale dalla stipula dell’atto. In caso di mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi dall’acquisto, il termine previsto dall’art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986 decorre dal momento in cui l’impegno risulta ineseguito o ineseguibile, al più tardi dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto. La sentenza viene cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Decadenza dalle agevolazioni prima casa e decorrenza del termine triennale per la notifica dell’avviso di liquidazione

Decadenza dalle agevolazioni fiscali per la prima casa

La controversia riguarda la revoca delle agevolazioni fiscali riconosciute per l’acquisto della prima casa, conseguente al mancato trasferimento della residenza dell’acquirente nel Comune in cui si trova l’immobile entro il termine previsto dalla normativa.

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato in Cassazione la sentenza n. 2407/16 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sostenendo che la CTR avesse erroneamente dichiarato tardiva la notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta ordinaria e della connessa soprattassa.

Posizione delle parti e oggetto del ricorso

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato affidato a un unico motivo. La parte contribuente non ha depositato difese scritte.

L’Amministrazione finanziaria ha contestato il criterio utilizzato dai giudici d’appello per individuare il termine di decadenza triennale per la notifica dell’avviso di liquidazione. Secondo l’Agenzia, il termine non doveva essere calcolato dalla data di stipula dell’atto di acquisto, bensì in relazione al momento in cui era divenuto evidente il mancato adempimento dell’impegno di trasferire la residenza.

Normativa rilevante e termine per il trasferimento della residenza

La vicenda riguarda l’art. 1, parte I, nota II-bis, n. 1, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, relativo ai benefici fiscali per l’acquisto della prima casa.

La disposizione impone all’acquirente di trasferire la propria residenza nel Comune in cui è situato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto, affinché possano essere mantenute le agevolazioni fiscali.

Il mancato trasferimento entro tale termine determina la decadenza dai benefici e consente all’Amministrazione finanziaria di procedere alla liquidazione dell’imposta ordinaria e della relativa soprattassa.

Decorrenza del termine triennale per l’avviso di liquidazione

La Corte richiama l’art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986, che disciplina il termine triennale per l’emissione dell’avviso di liquidazione.

Secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il termine non decorre automaticamente dalla registrazione dell’atto di acquisto, né dalla data della stipula. Esso decorre dal momento in cui l’impegno dell’acquirente a trasferire la residenza, inizialmente attuabile, risulta successivamente ineseguito o ineseguibile.

In ogni caso, il termine decorre al più tardi dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto, cioè dalla scadenza del termine entro il quale l’acquirente avrebbe dovuto trasferire la residenza.

La Corte richiama, a sostegno di tale interpretazione, i seguenti precedenti:

  • Cass. ord. n. 2527/2014;
  • Cass. n. 9776/2009;
  • Cass., Sezioni Unite, n. 1196/2000.

Errore della sentenza impugnata

La CTR Lombardia aveva ritenuto che il termine triennale per la notifica dell’avviso di liquidazione decorresse dalla data in cui l’acquirente aveva assunto l’impegno di trasferire la residenza anagrafica presso l’immobile agevolato, individuando tale momento nella data di stipula dell’atto.

La Corte di cassazione considera tale impostazione non conforme ai principi sopra richiamati. L’impegno assunto al momento della stipula non coincide necessariamente con il momento in cui si verifica la decadenza dall’agevolazione, poiché il contribuente dispone di 18 mesi per adempiere all’obbligo di trasferimento della residenza.

La decadenza e la conseguente possibilità di recuperare l’imposta ordinaria si consolidano, quindi, soltanto quando il trasferimento non viene effettuato entro il termine previsto oppure risulta ineseguibile.

Decisione della Corte di cassazione

La censura dell’Agenzia delle Entrate è stata ritenuta fondata.

La Corte ha pertanto:

  • accolto il ricorso;
  • cassato la sentenza impugnata della CTR Lombardia;
  • rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione;
  • demandato al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Il giudice del rinvio dovrà riesaminare il merito della controversia applicando il principio secondo cui il termine triennale decorre dal momento dell’inadempimento o dell’ineseguibilità dell’impegno di trasferire la residenza e, comunque, non oltre il diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto.

Date del procedimento

L’ordinanza è stata deliberata a Roma, in camera di consiglio, il 12 ottobre 2017, ed è stata depositata in cancelleria il 1° dicembre 2017.

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