Ordinanza del 04/12/2017 n. 28932 - Corte di Cassazione
Agevolazione prima casa - Immobile di lusso - Conteggio superficie - Locali aventi i requisiti dell'abitabilità - Esclusione dal conteggio dei locali non abitabili - Ripostiglio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, stabilendo che, ai fini della qualificazione di un immobile come abitazione di lusso e del conseguente riconoscimento dell’agevolazione prima casa, devono essere computati tutti i vani interni dell’abitazione, anche se privi del requisito dell’abitabilità. L’unica superficie esclusa è quella relativa a balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina, secondo l’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969. La sentenza della CTR Emilia Romagna è stata cassata con rinvio.
Agevolazione prima casa: nel calcolo della superficie dell’abitazione di lusso rilevano anche i locali non abitabili, compreso il ripostiglio.
Agevolazione prima casa e qualificazione dell’immobile
La controversia riguarda il disconoscimento dell’agevolazione fiscale cosiddetta "prima casa" ai fini dell’imposta di registro, ritenendo l’immobile acquistato un’abitazione di lusso. L’Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole al contribuente L.D. e aveva ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione.
Normativa richiamata
L’Agenzia delle entrate ha dedotto la violazione e falsa applicazione:
- dell’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, n. 1072;
- del punto 21 della Tabella A, parte 2, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972;
- dell’art. 1, nota 2-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.
L’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969 considera abitazioni di lusso le singole unità immobiliari aventi una superficie utile complessiva superiore a 240 metri quadrati, con esclusione soltanto di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina.
Criteri di calcolo della superficie utile
La CTR Emilia Romagna aveva ritenuto che, nel calcolo della superficie utile complessiva, dovessero essere considerati esclusivamente i locali dotati del requisito dell’abitabilità. Di conseguenza, aveva escluso dalla metratura un ripostiglio privo di tale requisito.
La Corte di cassazione ha giudicato errata questa interpretazione. Ai fini della qualificazione dell’immobile come abitazione di lusso devono essere computati tutti i vani interni dell’abitazione, anche quando siano privi dell’abitabilità, poiché tale requisito non è previsto né richiamato dal D.M. 2 agosto 1969.
Ne consegue che anche il ripostiglio non abitabile deve essere incluso nel calcolo della superficie utile complessiva. Le esclusioni ammesse sono esclusivamente quelle espressamente indicate dalla norma:
- balconi;
- terrazze;
- cantine;
- soffitte;
- scale;
- posto macchina.
Principi interpretativi in materia di agevolazioni fiscali
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui le disposizioni che prevedono agevolazioni o benefici fiscali non sono suscettibili di interpretazione analogica. Pertanto, le esclusioni dal computo della superficie o le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione possono essere riconosciute soltanto quando siano espressamente previste dalla legge.
In particolare, non è possibile introdurre per via interpretativa l’esclusione dei locali non abitabili, poiché il requisito dell’abitabilità non compare tra quelli contemplati dall’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969. Analogamente, le agevolazioni fiscali per le abitazioni di lusso non possono essere estese a fattispecie non espressamente disciplinate.
La Corte richiama, tra le altre, le pronunce Cass. n. 17439/2013, Cass. n. 5692/2014, Cass. n. 10191/2016 e Cass. n. 18483/2016, oltre a Cass. n. 10807/2012 sul divieto di interpretazione analogica delle agevolazioni fiscali.
Decisione della Corte di cassazione
Il motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate è stato ritenuto ammissibile e fondato. La Corte ha stabilito che la CTR ha violato la norma applicabile escludendo dal calcolo il ripostiglio non abitabile.
La sentenza impugnata è stata pertanto:
- cassata;
- rinviata ad altra sezione della CTR Emilia Romagna;
- rinviata anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione è stata assunta il 25 ottobre 2017 e depositata in cancelleria il 4 dicembre 2017, ai sensi degli artt. 375 e 380-bis c.p.c.
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