Ordinanza del 28/11/2017 n. 28377 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso proposto da M.A. contro la sentenza n. 2576/2012 della Corte d’Appello di Napoli. I due motivi, formulati cumulativamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c. sotto diversi profili di violazione di legge, vizi processuali e carenza motivazionale, sono ritenuti inammissibili perché non consentono di individuare con chiarezza le censure. È disposto inoltre il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Rigetto del ricorso per cassazione per motivi promiscui e inammissibili
Rigetto del ricorso per cassazione per motivi promiscui e inammissibili
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, ha esaminato il ricorso proposto da M.A. contro la sentenza n. 2576/2012 della Corte d’Appello di Napoli. La decisione è stata assunta con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., ultimo comma, non essendo state ravvisate questioni di diritto di particolare rilevanza.
Svolgimento del procedimento
Il ricorso era articolato in due motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva, mentre la parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. La Corte ha proceduto alla decisione in camera di consiglio.
Motivi di ricorso
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazioni riconducibili all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di norme di legge e carenza motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Valutazione della Corte sull’inammissibilità
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti entrambi integralmente inammissibili. Le censure sono state formulate in modo promiscuo, sovrapponendo indistintamente diversi vizi previsti dall’art. 360 c.p.c., senza separare adeguatamente le questioni di violazione o falsa applicazione di legge, gli errores in procedendo e il vizio di motivazione.
Secondo la Corte, i motivi si presentano come un contenitore indistinto, dal quale non è possibile enucleare con sufficiente precisione un punto essenziale e decisivo di censura. Una diversa ricostruzione avrebbe imposto alla Corte di sostituirsi al ricorrente nell’individuazione delle doglianze, svolgendo un’attività interpretativa e selettiva non spettante al giudice di legittimità.
La decisione richiama il principio affermato da Cass. civ., Sez. I, sentenza 23 settembre 2011, n. 19443, secondo cui è inammissibile la mescolanza e sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei riferiti alle diverse ipotesi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, poiché non è consentito prospettare sotto profili incompatibili la violazione o falsa applicazione di legge e il vizio di motivazione.
È inoltre richiamato il principio espresso da Cass. civ., Sezioni Unite, 31 ottobre 2007, n. 23019, secondo cui dal testo del ricorso devono emergere con sufficiente chiarezza le questioni sottoposte al giudice di legittimità.
Principio enunciato dalla Corte
La Corte afferma che la deduzione, in un unico motivo utilizzato come contenitore indistinto, di errores in procedendo ed errores in iudicando, ovvero di violazione di legge e carenza motivazionale, impone alla Corte Suprema uno sforzo esegetico e interpretativo indebito e contrario alla legge, necessario a compensare il mancato rispetto dell’obbligo di specificità dei motivi.
Tale onere di specificazione costituisce un requisito indefettibile di ammissibilità del ricorso e grava sul ricorrente. Non può essere richiesto in via suppletiva alla Corte né può essere da essa autonomamente svolto, poiché ciò violerebbe i principi costituzionali di terzietà del giudice, legittimo contraddittorio e giusto processo.
Decisione e conseguenze economiche
Alla luce dell’inammissibilità di entrambi i motivi, la Corte ha rigettato il ricorso.
Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Date della decisione
La decisione è stata assunta a Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 maggio 2017. Il provvedimento è stato depositato in cancelleria il 28 novembre 2017.
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