Ordinanza del 04/12/2017 n. 28987 - Corte di Cassazione
IRAP - Commercialista - Amministratore società - Reddito - Computo imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che i compensi percepiti da un commercialista per incarichi di amministratore, revisore o sindaco di società non sono soggetti a IRAP quando siano concretamente scorporabili dai compensi professionali e non siano riconducibili a un’autonoma organizzazione del professionista. La presenza di uno studio professionale non è sufficiente, di per sé, a integrare il presupposto impositivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
IRAP sui compensi di commercialista, amministratore, revisore e sindaco di società
IRAP sui compensi derivanti da incarichi societari
La pronuncia riguarda il trattamento ai fini IRAP dei compensi percepiti da un commercialista che svolge anche attività di amministratore, revisore dei conti e sindaco di società. La Corte di cassazione chiarisce che il reddito netto riferibile a tali incarichi non è soggetto a IRAP quando manca un’autonoma organizzazione riferibile personalmente al professionista e quando le diverse categorie di compensi possono essere individuate e separate.
Presupposto dell’autonoma organizzazione
L’attività del commercialista è soggetta a IRAP soltanto se ricorre il presupposto dell’autonoma organizzazione previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Tale requisito sussiste quando il professionista:
- utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio individuale dell’attività;
- impiega in modo non occasionale lavoro altrui;
- beneficia, in conseguenza di una struttura organizzativa, di una capacità produttiva aggiuntiva rispetto a quella derivante dalla propria attività personale.
La mera operatività presso uno studio professionale non dimostra, di per sé, l’esistenza di un’autonoma organizzazione. La presenza dello studio deve essere valutata concretamente, verificando se la struttura produca un surplus rispetto all’attività intellettuale svolta direttamente dal professionista.
Compensi per amministrazione, revisione e sindacato
Il commercialista che svolge incarichi di amministratore, revisore o sindaco di società non è soggetto a IRAP per il segmento di reddito netto derivante da tali attività, poiché, nello svolgimento degli incarichi, opera direttamente da solo oppure si avvale dell’organizzazione riferibile alla società cliente, non di una propria autonoma organizzazione.
La non imponibilità riguarda esclusivamente i compensi riconducibili alle specifiche attività societarie. È quindi necessario che, in concreto, sia possibile:
- scorporare i compensi per l’attività di commercialista da quelli per gli incarichi di amministratore, revisore o sindaco;
- individuare il reddito netto riferibile a ciascuna categoria di attività;
- verificare separatamente la sussistenza del presupposto IRAP per l’attività professionale eventualmente residua.
Principi applicabili all’attività professionale residua
Per l’eventuale attività ordinaria di commercialista, il giudice deve accertare se il professionista disponga di una struttura organizzativa autonoma. In base ai principi affermati dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016, l’autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente:
- impiega beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile;
- si avvale di lavoro altrui non eccedente quello di un dipendente con mansioni esecutive.
L’assenza di dipendenti e collaboratori costituisce quindi un elemento rilevante nella valutazione, ma deve essere esaminata insieme agli altri elementi concreti dell’organizzazione professionale.
Vicenda processuale
Il Dott. P.P., commercialista, revisore dei conti e sindaco di società, aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata per l’anno d’imposta 2010. La Commissione Tributaria Provinciale di Genova aveva respinto la domanda e la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con sentenza n. 695 del 13 maggio 2016, aveva confermato tale decisione.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo:
- la violazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, sostenendo l’assenza di autonoma organizzazione, in particolare perché l’attività era svolta senza personale e collaboratori e prevalentemente nell’ambito della revisione e degli incarichi di sindaco;
- un vizio della motivazione, ritenuta apparente, illogica e contraddittoria.
L’Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso, ma soltanto un atto di costituzione. Il contribuente ha depositato memoria.
Valutazioni della Corte di cassazione
La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo che la sentenza regionale fosse affetta da un vizio processuale di motivazione apparente, poiché rispettava il minimo costituzionale di motivazione.
Ha invece accolto il primo motivo, rilevando che il giudice d’appello non aveva applicato correttamente i principi in materia di autonoma organizzazione. In particolare, la Commissione regionale aveva omesso di esaminare fatti decisivi, tra cui:
- le fatture comprovanti che l’attività prevalentemente svolta dal contribuente fosse quella di sindaco o revisore di società;
- l’assenza di dipendenti e collaboratori, rilevante per valutare l’eventuale autonoma organizzazione dell’attività professionale residua.
La Corte ha richiamato, tra le altre, le proprie sentenze n. 11474 del 10 maggio 2017, n. 7378 del 22 marzo 2017, n. 16206 del 28 giugno 2017 e n. 16372 del 3 luglio 2017.
Decisione e rinvio
La Corte ha disposto la decisione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, comma 1, c.p.c., mediante ordinanza in forma semplificata. Il dispositivo ha previsto:
- accoglimento del primo motivo di ricorso;
- rigetto del secondo motivo;
- cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;
- rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo e più approfondito esame;
- affidamento al giudice del rinvio anche della regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione è stata assunta a Roma il 18 ottobre 2017 e depositata in cancelleria il 4 dicembre 2017.
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