Cassazione Penale, Ordinanza n. 10333/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che le censure fossero solo apparenti, reiterative di quelle già respinte in appello e comunque infondate sia sulla qualificazione giuridica del fatto sia sul diniego della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 712 c.p., sostenendo che la condotta sarebbe stata riconducibile alla ricezione di cose di sospetta provenienza e non alla ricettazione. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non specifici, perché sostanzialmente ripetitivi di censure già dedotte in appello e disattese dalla Corte territoriale, e comunque manifestamente infondati. In particolare, ha ritenuto congrua la motivazione di merito secondo cui l'uso ripetuto dell'apparecchio elettronico provento di furto e la mancata spiegazione delle ragioni del possesso integravano, sul piano oggettivo e soggettivo, la ricettazione; quanto alla circostanza attenuante, ha rilevato che la relativa valutazione è discrezionale e non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
Norme richiamate
La condotta di uso ripetuto di un bene provento di furto, unita alla mancata giustificazione del possesso, è stata ritenuta integrare il delitto di ricettazione sotto il profilo materiale e soggettivo.
La richiesta di riqualificazione del fatto nella fattispecie di acquisto di cose di sospetta provenienza è stata esclusa perché incompatibile con gli elementi valorizzati dal giudice di merito.
Il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è giudicato espressione di valutazione discrezionale di merito, sindacabile solo per manifesta illogicità o arbitrarietà.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre pedissequamente censure già dedotte in appello senza una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
- La ricettazione può essere desunta dall'uso ripetuto della cosa proveniente da delitto e dalla mancanza di una plausibile spiegazione del possesso, elementi che possono integrare sia il profilo oggettivo sia quello soggettivo del reato.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave non è accoglibile se la motivazione di merito evidenzia elementi incompatibili con la diversa qualificazione giuridica prospettata.
- Il diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo in caso di motivazione meramente apparente, arbitraria o manifestamente illogica.
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