Cassazione Penale, Sentenza n. 19064/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 18/12/2024, per motivi differenziati ma ricorrenti: carenza, contraddittorietà o travisamento della motivazione sulla sussistenza della partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), sulla riconducibilità delle singole condotte a reati estorsivi o incendiari, sulla applicazione della aggravante dell'"associazione armata" (art. 416-bis, comma quarto), sulla qualificazione del ruolo (capo/organizzatore vs semplice partecipante), sull'utilizzabilità e legittimità delle intercettazioni e captazioni (anche mediante captatore informatico), sulla eventuale inutilizzabilità per vizi procedurali (art. 407 c.p.p.), sulla qualificazione giuridica di singole fattispecie (es. estorsione vs violenza privata), sui criteri di applicazione della recidiva e sulle circostanze attenuanti generiche e infine sulla corretta dosimetria della pena e sul corretto calcolo in presenza di reati in continuazione (artt. 78, 81 c.p. e disciplina del rito abbreviato art. 442 c.p.p.). Alcuni ricorrenti deducevano anche errore materiale nel calcolo della pena complessiva.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato in gran parte inammissibili i ricorsi per motivi generici o di mero merito, confermando l'impianto probatorio e le condanne già rese in primo e secondo grado per la maggior parte degli imputati. Esiti principali: 1) Annullamento con rinvio del giudizio soltanto sul profilo della determinazione della pena per Caporrimo Giulio (il resto della sua responsabilità è dichiarato irrevocabile). 2) Annullamento senza rinvio e rideterminazione della pena sul punto per Adelfio Francesco, con riduzione della pena complessiva a anni 11, mesi 2, giorni 20 di reclusione e euro 6.000 di multa; il ricorso di Adelfio è però dichiarato inammissibile nel resto. 3) Dichiarazione di inammissibilità (e conferma delle condanne) per i ricorsi proposti da Zito, Mancuso, Fiorentino, Giordano, Vitamia, Cusimano, L'Abbate, Billeci, Taormina, Palumeri e Rizzuto; tali ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a sanzione verso la Cassa delle ammende. 4) Liquidazioni e condanne accessorie: condanne alla rifusione di spese di rappresentanza e difesa in favore di diverse parti civili (Confcommercio, Confesercenti, Comitato Addiopizzo, SOS Impresa - Rete per la legalità - Sicilia APS, Solidaria, Centro studi Pio La Torre Onlus, Comune di Palermo, F.A.I. ecc.) con importi forfettizzati indicati in sentenza (es. euro 5.000 per ciascuna parte civile come indicato); condanne anche alle somme per la Cassa delle ammende. Conclusione pratica: la maggior parte delle impugnazioni è stata respinta come generica o infondata; due risultati favorevoli parziali ai ricorrenti (Adelfio e, limitatamente al calcolo della pena, Caporrimo), con conseguente rideterminazione/nuovo esame della pena per i punti indicati.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
art. 416-bis, commi primo, secondo, quarto e quinto, cod. pen.
La Corte ha ritenuto provata, per la maggior parte degli imputati, la partecipazione alla associazione di tipo mafioso sulla base di valutazione complessiva di captazioni, servizi di osservazione, sentenze pregresse e dichiarazioni; la qualificazione di ruoli apicali (promotore/dirigente/organizzatore) è stata valorizzata quando emersa una funzione direttiva e risolutiva all'interno del sodalizio
art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante)
art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.
Applicata quando la condotta è stata commessa avvalendosi delle condizioni di tipo mafioso o ha effettivamente agevolato l'attività del sodalizio; la Corte ha distinto tra 'metodo mafioso' (natura oggettiva) e 'agevolazione mafiosa' (natura soggettiva)
art. 629 e art. 628 cod. pen.
artt. 110, 81, 629 e 628 cod. pen. richiamati in relazione alle estorsioni contestate
Le condotte estorsive sono state valutate anche alla luce della provenienza mafiosa della minaccia; nei casi esaminati la Corte ha ritenuto sussistente l'elemento della coazione e l'ingiusto profitto quando dimostrato
art. 78 cod. pen.
Disciplina del cumulo materiale fra pene e criterio moderatore; la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza (Volpe e successive) sulla corretta operazione tra applicazione del criterio moderatore e la riduzione per il rito abbreviato quando operino reati già definitivamente giudicati
art. 81 cod. pen.
Principi relativi alla continuazione e cumulazione delle pene: la Corte ha esaminato le doglianze sulla corretta applicazione degli aumenti per continuazione e la proporzione tra le pene cumulative
art. 442 cod. proc. pen.
Norma della riduzione della pena nel rito abbreviato: la Cassazione ha corretto un errore materiale di calcolo della pena finale di Adelfio in relazione all'applicazione della riduzione per il rito
art. 192 cod. proc. pen.
art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Richiesto standard indiziario (gravi, precisi e concordanti) per prove indiziarie; la Corte ha ritenuto che, nel caso, le intercettazioni e le attività di osservazione fornivano indizi conformi a tali requisiti
art. 407 cod. proc. pen.
art. 407 cod. proc. pen., comma 3
La questione dell'inutilizzabilità per indagini svolte oltre i termini è stata ritenuta, in massima parte, non ostativa all'accesso al rito abbreviato e non patologica ove non sia stata tempestivamente eccepita o ove non emerga una definitiva limitazione del diritto di difesa
art. 438 cod. proc. pen.
art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.
Regole sulla utilizzabilità di prove nei riti a prova contratta: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita la nozione di 'inutilizzabilità patologica' e la rende rilevabile in base a criteri rigorosi
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
Potere della Cassazione di correggere errori materiali nella sentenza impugnata e rideterminare la pena quando l'errore sia evidente; applicato per correggere il calcolo della pena di Adelfio
Massime di principio
- In presenza di una "doppia conforme" (medesima ricostruzione in primo e secondo grado) la Cassazione controlla la motivazione in modo limitato: la mera richiesta di rivalutazione del merito è inammissibile; occorre dedurre vizi specifici e puntuali (travisamento, omessa motivazione su punto decisivo).
- Le intercettazioni tra terzi e le captazioni ambientali possono costituire prova diretta se il loro contenuto è grave, preciso e concordante; l'interpretazione criptica dei dialoghi resta questione di merito riservata al giudice di merito salvo travisamento manifesto.
- La circostanza aggravante dell'associazione armata (art. 416-bis, comma quarto) può essere accertata anche attraverso il fatto notorio e la continuità storica delle mafie "storiche", non richiedendo sempre il sequestro dell'arma specifica, ma il giudice deve motivare gli elementi concreti che consentono di desumerne la disponibilità.
- Per l'aggravante del 'metodo mafioso' (art. 416-bis.1) occorre distinguere fra metodo (natura oggettiva) e l'agevolazione (natura soggettiva); è necessaria prova che l'azione si sia svolta con modalità riconducibili al metodo mafioso o con l'intento di agevolare il sodalizio.
- Questioni relative all'inutilizzabilità degli atti compiuti oltre i termini delle indagini preliminari richiedono eccezione tempestiva e valutazione specifica; la scelta del rito abbreviato limita la sindacabilità di tali censure se l'imputato non le ha sollevate per tempo.
- In caso di cumulo/continuazione con reati già definiti e reati in cognizione, prima di operare riduzioni per il rito abbreviato occorre stabilire quale sia il "reato più grave" e applicare correttamente, secondo la giurisprudenza Volpe e successive interpretazioni, l'ordine di applicazione del criterio moderatore e delle riduzioni.
- Le doglianze in Cassazione devono essere specifiche: la denunzia generica di violazioni di legge o vizio di motivazione è frequentemente dichiarata inammissibile; ogni motivo deve indicare esattamente dove e perché la motivazione manchi o sia contraddittoria.
- La concessione o esclusione delle circostanze attenuanti generiche è questione di merito valutabile dal giudice di merito; la loro mancata concessione è legittima se mancano elementi positivi di segno favorevole a carico dell'imputato.
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