Sentenza n. 1179/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 1192/2025 del 05/04/2025 del Tribunale di Firenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Interno, della sentenza civile passata in giudicato che lo aveva condannato al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di spese legali)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 1192/2025 del Tribunale Ordinario di Firenze, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Interno al pagamento, in suo favore e con distrazione, di euro 1.452,00 per compensi, euro 518,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA. La sentenza era stata notificata al Ministero via PEC il 24 novembre 2025 ai sensi dell'art. 475 c.p.c.; decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato e l'applicazione di una penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ordinato all'ufficio ministeriale competente di provvedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, al pagamento delle spese liquidate nella sentenza civile, se e nella misura in cui ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha nominato commissario ad acta il Capo pro tempore del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, con facoltà di delega, affinché provveda nei sessanta giorni successivi agli adempimenti necessari, senza diritto al compenso. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di euro 10,00 per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla scadenza del primo termine di sessanta giorni e fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie all'esecuzione del giudicato, inclusa la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva oppure per ogni ritardo nell'esecuzione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Disciplina il termine e le modalità dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni risultanti da provvedimenti giudiziari, consentendo anche l'emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso.
art. 475 c.p.c.
Richiamato quale base della notificazione della sentenza civile al Ministero dell'Interno.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza civile passata in giudicato che la condanna al pagamento di somme, il creditore può agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo nei confronti dell'amministrazione obbligata, una volta decorso il termine previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di spese processuali, il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine specifico e può prevedere, in caso di ulteriore ritardo, l'intervento di un commissario ad acta.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in una somma giornaliera decorrente dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento e fino all'insediamento del commissario ad acta.
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