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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00327/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 16/08/2015-07/11/2018 (custodia cautelare e successivi arresti domiciliari) in relazione a imputazioni per rapina aggravata in concorso e ricettazione, da cui il ricorrente è stato poi assolto per non aver commesso il fatto con sentenza irrevocabile del 17/09/2019. Il punto controverso è se la condotta del ricorrente (in particolare presunta reticenza o mancata esposizione di un alibi rilevante in sede di interrogatorio di garanzia) integri una colpa grave concausale rispetto alla detenzione, ostativa al riconoscimento della riparazione. La vicenda processuale registra un primo rigetto da parte della Corte d'appello di Firenze, un annullamento della Suprema Corte con rinvio (per vizio motivazionale e interpretazione dell'art.314 c.p.p. dopo la modifica del d.lgs. n.188/2021), un accoglimento in sede di rinvio con liquidazione di indennizzo, un nuovo annullamento da parte della Cassazione e, infine, un nuovo rigetto da parte della Corte d'appello che ha ritenuto provata la reticenza. Il ricorrente ha impugnato nuovamente in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Aprile. Ha ritenuto che il giudice del rinvio dovesse uniformarsi al principio di diritto espresso nella precedente sentenza di annullamento: mentre il mero esercizio della facoltà di non rispondere è neutro ai fini dell'indennizzo, se l'indagato ha invece risposto e fornito dichiarazioni parziali o «reticenti», tali omissioni possono essere valutate come indice di colpa grave concausale rispetto alla detenzione. La Corte ha condiviso la valutazione della Corte d'appello secondo cui Aprile, in sede di interrogatorio di garanzia, non aveva fornito circostanze decisive (l'alibi è stato prodotto solo in sede di impugnazione diversi anni dopo) e che tale reticenza ha avuto efficacia sinergica rispetto al mantenimento della misura cautelare. La Cassazione ha inoltre precisato che l'assoluzione successiva (per ritrattazione della dichiarazione del testimone Lisi) non impedisce al giudice della riparazione di valutare ex ante la prevedibilità e la concausalità della condotta del detenuto. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    art. 314, comma 1, cod.proc.pen.

    Dopo la modifica introdotta dal d.lgs. n.188/2021 il solo esercizio della facoltà di non rispondere non può essere usato di per sé per negare la riparazione; tuttavia, se l'indagato risponde e fornisce risposte incomplete o reticenti su circostanze rilevanti (es. alibi), tali risposte possono integrare dolo o colpa grave ostativi al riconoscimento dell'indennizzo

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Disciplina il giudice adito per la riparazione. Nella vicenda la Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315, ha valutato se fosse sussistente la colpa grave del detenuto come causa concausale della detenzione

  • art. 627, comma 3 cod. proc. pen.

    art. 627, comma 3, cod.proc.pen.

    Stabilisce i limiti del giudice del rinvio: se la Cassazione annulla per violazione/erronea applicazione della legge penale il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato; ciò è stato determinante per valutare l'obbligo della Corte d'appello di uniformarsi alla pronuncia rescindente

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n.188

    d.lgs. 8 novembre 2021, n.188 (modifica dell'art.314 c.p.p.)

    La modifica ha chiarito che il mero silenzio non può essere automaticamente assorbente nell'escludere l'indennizzo; la giurisprudenza interpreta la norma distinguendo tra 'silenzio' neutro e risposte reticenti o mendaci rese dall'indagato che, se rilevanti e concausali, possono integrare la colpa grave

Massime di principio

  • Dopo la modifica dell'art.314 c.p.p. il mero esercizio della facoltà di non rispondere è neutro ai fini dell'indennizzo; diversamente, se si risponde e le risposte sono incomplete o reticenti su circostanze rilevanti (es. alibi), il giudice può valutare tale comportamento come colpa grave concausale rispetto alla detenzione
  • Il giudice della riparazione esercita una valutazione autonoma (ex ante) sulla prevedibilità e sulla concausalità della condotta del detenuto rispetto alla produzione dell'evento "detenzione": l'assoluzione successiva per ragioni estranee all'alibi (es. ritrattazione del testimone) non esclude in sé la valutazione negativa della condotta del detenuto
  • Il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione in caso di annullamento per violazione o errata applicazione della legge; pertanto deve uniformarsi all'interpretazione già stabilita
  • Per avere chances di ottenere la riparazione è importante fornire tempestivamente e in modo completo elementi a discolpa (alibi, circostanze rilevanti) già nelle prime fasi (es. interrogatorio di garanzia); la produzione tardiva di informazioni rilevanti può essere valutata sfavorevolmente
  • Dal punto di vista difensivo, se si sceglie di rispondere è preferibile fornire dichiarazioni complete e documentate; la facoltà di non rispondere resta una tutela, ma la scelta difensiva ha conseguenze valutabili dal giudice della riparazione se poi si forniscono dichiarazioni parziali

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